Ipoglicemia non diagnosticata, bambino muore per arresto cardiaco

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Un bambino, colpito da una crisi convulsiva, è morto per arresto cardiaco derivante dalla grave ipoglicemia non diagnosticata tempestivamente.

Tribunale e Corte di Appello decretano la responsabilità dell’Azienda Ospedaliera che ricorre in Cassazione dove vengono respinte le sue censure (Cassazione civile, sez. III, 28/12/2023, n.36314).

I fatti

I familiari del bambino deceduto citavano a giudizio l’Azienda Socio Sanitaria della Valle Olona eccependone la responsabilità per il decesso del proprio figlio.

Deducevano che il bambino, affetto dalla sindrome di Dravet (epilessia con associati disturbi dello sviluppo neurologico), era stato colpito da una crisi convulsiva a fronte della quale essi richiedevano l’intervento del Servizio 118, i cui operatori disponevano trasferimento presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale.

Il bambino decedeva per un arresto cardiaco correlato al gravissimo stato ipoglicemico che non era stato diagnosticato tempestivamente, anche a causa del grave ritardo con cui erano stati richiesti gli esami ematici e con cui erano pervenuti i risultati.
Il Tribunale di Busto Arsizio dichiarava la responsabilità della Struttura sanitaria condannandola al risarcimento dei danni quantificati in 243.565,00 euro in favore di ciascun genitore ed euro 43.300,00 in favore della sorella. Successivamente, la Corte di Appello di Milano rigettava il gravame dell’Azienda Ospedaliera, confermando integralmente la sentenza di primo grado.

L’Azienda Socio Sanitaria ricorre in Cassazione deducendo la insussistenza di proprie carenze organizzative, errata interpretazione della CTU medico-legale e insussistenza del nesso causale tra l’operato dei Medici e il decesso del bambino.

La decisione della Cassazione

Preliminarmente gli Ermellini evidenziano che la Corte d’Appello ha svolto il proprio accertamento sulla responsabilità della Struttura, sotto il profilo delle disfunzioni determinate dalla carenza organizzativa, con una valutazione che investiva necessariamente anche la condotta dei Medici e il deficit di coordinamento fra gli stessi (con particolare riferimento all’eccessivo lasso temporale intercorso fra l’esecuzione del prelievo ematico e la comunicazione del risultato degli esami di laboratorio).

Sulla “errata” interpretazione della CTU medico-legale, l’Azienda Sanitaria sostiene la esistenza di incertezza di nesso causale tra i comportamenti dei Medici e la morte del bambino in quanto le conclusioni dei CTU deporrebbero per una incertezza circa la possibilità di evitare il decesso del bambino diagnosticando prima l’ipoglicemia, che avrebbe dovuto determinare il rigetto della domanda di risarcimento.

Invero, i Giudici di secondo grado hanno preso atto delle conclusioni della CTU e hanno ritenuto che le stesse, pur non esprimendo una certezza circa la derivazione causale della morte dal deficit organizzativo della struttura, fossero idonee a soddisfare il criterio del “più probabile che non” applicabile in ambito civilistico.

Ciò significa che il “difetto di certezza” non esprimeva una valutazione di dubbio sul nesso di causa (che sarebbe ricaduto in danno degli attori), ma consentiva una valutazione di preponderanza dell’evidenza, idonea a ritenere integrato il nesso di causa in ambito civilistico. L’interpretazione dei Giudici è congruente con i passaggi della C.T.U. laddove i Consulenti, dopo avere escluso di potersi esprimere in termini di certezza, hanno evidenziato che “l’aver omesso una qualsiasi terapia atta a sostenere le funzioni vitali del bambino durante tutto il percorso all’interno della struttura sanitaria certamente non ha favorito la risoluzione dello stato di male epilettico e delle complicanze sistemiche, metaboliche e neurologiche attese in questa condizione e la somministrazione di glucosio avrebbe permesso il ripristino dei valori glicemici in tempi molto rapidi”.

Conclusivamente la Suprema Corte rigetta integralmente il ricorso e condanna l’Azienda Sanitaria al pagamento delle spese di giudizio.

Avv. Emanuela Foligno

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