Ancora una pronunzia sul rispetto del limite massimo della durata complessiva dei contratti di lavoro a termine. La Cassazione (sez. lav., 28 dicembre 2023, n. 36120) ha ribadito che nel conteggio dei 36 mesi massimi vanno inclusi anche i contratti già conclusi, stipulati prima dell’aggiunta del comma 4-bis al testo dell’art. 5 d. lgs. n. 368/2001, effettuata dall’art. 1 comma 40 della l. n. 247/2007, in quanto il comma 43 del medesimo art. 1 li attrae specificatamente nel conteggio della durata complessiva.
In questo caso la Corte di Cassazione ribalta la decisione di Appello e condanna il datore di lavoro al pagamento indennitario di 6 mensilità.
I fatti
Un ispettore di orchestra, assunto da un teatro siciliano con plurimi contratti di lavoro a tempo determinato dal 1997 al 2011, conveniva in giudizio il datore di lavoro affermando il proprio diritto alla conversione del rapporto in tempo indeterminato sul presupposto del superamento del limite massimo complessivo di 36 mesi per violazione dell’art. 5 comma 4-bis) d. lgs. n. 368/2001.
La vicenda giudiziaria
In primo grado, il Tribunale di Messina, in parziale accoglimento del ricorso, condannava il Teatro al risarcimento del danno: ciò in quanto l’art. 1 comma 43 legge n. 247/2007 prevedeva che i contratti di lavoro a termine in corso alla data del gennaio 2008 continuassero fino al termine previsto dal contratto anche in deroga a quanto stabilito dall’art. 5 comma 4-bis) d. lgs. n. 368/2001, ergo il periodo di lavoro già effettuato alla data dell’1/1/2008 doveva essere conteggiato unitamente ai periodi successivi di attività ai fini della determinazione del periodo massimo di durata, decorsi 15 mesi dalla medesima data.
La Corte di Appello di Messina, invece, rigettava la domanda. Secondo i Giudici di secondo grado andrebbe escluso il superamento del termine massimo di 36 mesi, perché non erano valutabili i periodi di lavoro tra l’1/1/1997 e il 15/9/2001, in quanto sottoposti al regime della L. n. 230 del 1962, né erano valutabili a tale fine quelli tra l’1/1/2008 e il 31/3/2009 per espressa previsione del regime transitorio di cui alla L. n. 247 del 2007 già sottratti dal Giudice di primo grado; pertanto, valutando esclusivamente i periodi iniziati in data successiva al 21/9/2001 (successivamente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 368 del 2001), cioè stipulati in concreto dal 10/11/2001 al 2/12/2007 e dall’1/4/2009 al 2/1/2011, la somma dei periodi lavorati risultava inferiore a 36 mesi (975 giorni e non almeno 1095).
Il ricorso in Cassazione
La vicenda approda in Cassazione, che accoglie il ricorso del lavoratore e chiarisce la corretta interpretazione della Legge n. 230/1962.
Secondo gli Ermellini il periodo lavorativo tra l’1/1/1997 ed il 15/9/2001 (sottoposti al regime di Legge del 1962 e non a quello della L. 247/2007) devono essere inclusi nel conteggio. Infatti, ciò che il Giudice era chiamato a valutare era la legittimità, o meno, del superamento del termine massimo di durata fissato dalla legge in caso di successione di plurimi contratti di lavoro a tempo determinato, con finalità di prevenzione della loro abusiva reiterazione.
In base alla Direttiva 1999/70/CE, al fine di prevenire tali abusi, gli Stati membri sono tenuti ad inserire nella legislazione nazionale almeno una delle seguenti misure:
1) ragioni oggettive per il rinnovo dei contratti a termine
2) durata complessiva massima del susseguirsi degli stessi
3) numero di rinnovi massimi.
L’interpretazione conforme alla normativa europea impone di evitare il rischio che la distinzione, operata da una normativa nazionale tra lavoratori subordinati a tempo determinato da datore di lavoro privato e quelli che svolgono le medesime mansioni nel settore artistico alle dipendenze di una Fondazione lirica, non risulti adeguato al fine perseguito dalla norma.
Le varie normative sul lavoro
È, dunque, pacifico che la programmazione annuale di spettacoli comporta necessariamente esigenze provvisorie in materia di assunzione (e, quindi, può costituire una ragione oggettiva per il rinnovo dei contratti), tuttavia tale ragione deve riferirsi a circostanze precise e concrete: non è sufficiente la sola natura artistica dell’attività esercitata dal datore di lavoro.
La Suprema Corte conclude precisando che il disposto dell’art. 4 comma 4-ter D. Lgs. n. 368/2001 escludeva l’applicazione del termine massimo di durata alla successione di contratti di lavoro nei confronti delle attività stagionali definite dal D.P.R. 7.10.1963 n. 1525. Tale decreto elenca le attività cui era consentita per il personale assunto temporaneamente l’apposizione di un termine. Tuttavia, il personale artistico non rientra in tali casi, essendo disciplinato dalla successiva lett. e).
Dunque, nel caso in esame, andavano computati nel termine massimo di durata dei contratti di lavoro a tempo determinato, comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l’altro, i contratti già rientranti nel campo di applicazione dell’art. 1, lett. e) della Legge n. 230/1962.
Avv. Emanuela Foligno






