La decisione della Corte di Giustizia Europea sulla copia della cartella clinica (CGUE C:2023:811, C-307/22, 26 ottobre 2023).
La Corte di Giustizia sul diritto del paziente di ottenere una prima copia gratuita della cartella clinica.
“Ai sensi degli artt. 12§.5 e 15 §.1 e 3 GDPR l’obbligo di fornire gratuitamente all’interessato una prima copia dei suoi dati personali oggetto di trattamento vincola il titolare del trattamento anche qualora tale richiesta sia basata su una finalità estranea a quelle di cui al considerando 63, prima frase, di tale regolamento”.
Le decisioni a commento chiariscono che le copie dei propri dati sanitari devono essere gratuite e che non deve essere applicata la norma interna che ne impone il pagamento. Tali interventi hanno risolto un problema comune anche ad altri Stati europei , considerato che vengono richiesti “diritti di copia”, o comunque pagamento, per l’estrazione dei dati dalle proprie cartelle mediche.
Nello specifico, la vicenda che era approdata sino alla suprema Corte tedesca, riguardava la lite tra una paziente e il proprio Odontoiatra. Il paziente, sospettando di non avere ricevuto cure adeguate chiedeva la copia della propria cartella medica. L’Odontoiatra poneva la condizione che il paziente rimborsasse le relative spese. La paziente risultava vittoriosa nei primi due gradi di giudizio.
La Corte di Giustizia rileva che l’art. 12 §.5 GDPR “sancisce il principio secondo cui l’esercizio del diritto di accesso della persona interessata ai dati oggetto di trattamento e alle relative informazioni non comporta alcun costo per la persona interessata”. Inoltre, tale disposizione prevede due motivi per cui un responsabile del trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole, ovvero: casi di abuso di diritto, in cui le richieste dell’interessato sono «manifestamente infondate» o «eccessive», in particolare a causa del loro carattere ripetitivo»
Inoltre, l’art. 15 §§.1 e 3 sancisce un diritto di accesso ai propri dati sanitari gratuito e che il paziente deve ottenerne copia integrale. Non solo queste disposizioni impongono oneri precisi al titolare del trattamento dei dati, ma anche chiariscono che la ratio del GDPR è che chiunque deve avere accesso ai propri dati ed esserne informato sul loro trattamento (trasparenza).
Per tale ragione, tutti gli Stati membri dovrebbero adottare «disposizioni volte ad agevolare l’esercizio, da parte dell’interessato, dei diritti conferitigli dal presente regolamento, compresi i mezzi per chiedere e, se del caso, ottenere gratuitamente, in particolare, l’accesso ai dati personali, rettifica o cancellazione e l’esercizio di un diritto di opposizione» .
Ed ancora, l’interessato non deve giustificare i motivi per i quali chiede accesso ai propri dati, fermo restando che andranno rigettate tutte quelle domande che dovessero risultare estranee alle finalità di conoscenza del trattamento e di verificarne la liceità; ergo deve essere fornita la copia gratuita della cartella medica, dei referti etc. e il titolare del trattamento possa chiedere un rimborso spese “ragionevole£ solo per le eventuali copie supplementari.
«Di conseguenza, tenuto conto dell’importanza che il GDPR attribuisce al diritto di accesso ai dati personali oggetto di trattamento, come garantito dall’articolo 15, paragrafo 1, del GDPR al fine di conseguire tali obiettivi, l’esercizio di tale diritto non può essere subordinato a condizioni che non siano state espressamente previste dal legislatore dell’Unione, come l’obbligo di invocare uno dei motivi menzionati al considerando 63, prima frase, del GDPR».
Avv. Emanuela Foligno
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