Inserimento di vite di blocco distale e perdita della punta del trapano nel canale femorale

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inserimento di vite di blocco distale e perdita della punta della fresa

Inserimento di vite di blocco distale causa il distacco della punta del trapano che si disperde nel canale femorale (Tribunale Lecce, Sentenza n. 2601/2023 pubblicata il 02/10/2023)

 Frattura scomposta al femore destro e intervento di osteosintesi erroneamente eseguito.

Con atto di citazione il paziente, deduce di essere giunto al Pronto Soccorso in seguito ad un incidente stradale in cui era rimasto coinvolto, ove veniva diagnosticata  “frattura scomposta del femore destro” e di essere stato sottoposto, il giorno 8 marzo 2017, ad intervento chirurgico di osteosintesi con chiodo gamma long bloccato, quando , in fase di inserimento della vite di blocco distale, cadeva e rimaneva all’interno del canale femorale la punta della fresa del trapano utilizzato.

La Struttura sanitaria contesta la domanda adducendo che l’evento si era verificato accidentalmente e non era ascrivibile ad alcuna condotta colposa del medico chirurgo; rileva, inoltre, che l’attore non ha dimostrato la sussistenza dei danni di cui chiede il risarcimento.

Il Tribunale ritiene la domanda  infondata. Preliminarmente dà atto che la responsabilità della Struttura sanitaria è di natura contrattuale e che la stessa risponde ai sensi degli artt, 1218 e 1228 c.c. della condotta colposa omissiva o commissiva tenuta dai Sanitari della cui opera si avvale nell’adempimento della propria obbligazione.

Trattandosi di responsabilità contrattuale, il danneggiato ha l’onere di provare l’esistenza di un rapporto di cura, il peggioramento delle condizioni di salute e il nesso di causalità tra i danni e la condotta inadempiente dei sanitari, limitandosi ad allegare i profili di colpa ascrivibili a questi ultimi.  

Il danneggiato si è limitato a dolersi della perdita della punto del trapano durante la fase di inserimento di vite a blocco nel femore,  senza allegare alcuna menomazione della integrità psico-fisica ad esso direttamente riconducibile. Oltretutto dalla documentazione sanitaria e dalla CTU è emerso che il decorso post-operatorio si svolgeva senza complicanze e che non si rendeva necessaria la rimozione chirurgica del corpo estraneo all’interno del canale femorale.

Ad ogni modo, il Consulente ha dato atto che la condotta tenuta dai Sanitari è esente da errori sia in fase di individuazione del trattamento da attuare, che in fase di esecuzione dello stesso. In particolare, si legge nella relazione che “l’inchiodamento endomidollare è “il trattamento di scelta” nelle fratture diafisarie del femore negli adulti, connotato da una metodica di facile esecuzione, da una bassa eventualità di insorgenza di complicanze e da una alta percentuale di probabilità di piena ripresa funzionale dell’arto interessato. Inoltre, la manovra chirurgica risulta essere stata correttamente eseguita, essendosi la punta della fresa rotta esattamente nel punto in cui doveva essere inserita, ovvero nel foro in cui la vite doveva essere collocata e non avendo, la persistenza di essa, impedito la successiva esatta applicazione della vite di blocco in altro foro dell’infibulo endomidollare.”

Il Giudice condivide le considerazioni medico-legali del C.T.U., ed evidenzia che la rottura della punta della fresa nel foro di bloccaggio distale del femore in fase di inserimento di vite, è da ritenersi un evento imprevisto ed imprevedibile, non addebitabile a mancata diligenza del chirurgo o alla inosservanza di protocolli terapeutici sanitari. Inoltre tale evento non ha avuto alcuna incidenza sulla evoluzione clinica della lesione sino alla guarigione, raggiunta senza residui deficit articolari.

Conclusivamente la domanda viene respinta con condanna alla rifusione delle spese di lite e di CTU.

Avv. Emanuela Foligno

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