Entrambi i Giudici di merito disattendono gli approdi giurisprudenziali degli ultimi 10 anni in tema di quantificazione della domanda risarcitoria e di modificazione della domanda. La mera invocazione delle risultanze di una CTU medico legale per quantificare voci di danno già azionate implica una modificazione legittima della domanda (Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 23 agosto 2025, n. 23774).
I fatti
La domanda, attinente al risarcimento danni da sinistro stradale, veniva proposta inizialmente entro lo scaglione di valore di Euro 5.200,00, ma, all’udienza del 15/10/2019, in sede di precisazione delle conclusioni, veniva modificato il quantum all’esito della valutazione del CTU.
Il Giudice di Pace di Barra condanna l’assicurazione del veicolo responsabile al pagamento, a titolo di risarcimento danni alla persona, ma limita il risarcimento all’importo di Euro 5.200,00.
Il danneggiato intraprende appello argomentando che il valore economico della domanda potesse essere modificato all’udienza di precisazione delle conclusioni, malgrado i parametri della CTU espletata inducessero obbligatoriamente a tanto e malgrado fosse stato correttamente integrato ai fini fiscali il contributo unificato originariamente versato in conseguenza della maggiore richiesta operata. Il Tribunale di Napoli, quale Giudice di appello, (sent. n. 11425/2023), conferma il primo grado e la questione approda in Cassazione.
Lamenta il danneggiato il ragionamento del primo Giudice secondo cui “(…)L’istante sicuramente avrebbe avuto la possibilità di modificare il valore della domanda, ma tale modifica andava fatta tassativamente in prima udienza e poi il verbale, contenente appunto la modifica del valore della domanda, notificato al convenuto contumace. L’istante, invece, erroneamente solo all’udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione, quindi, ad istruttoria espletata ed anche all’esito delle risultanze della CTU medica, ha modificato il valore della domanda ed ha integrato il ruolo. L’aumento del valore della domanda così come avanzata è tardiva...”
L’intervento della Cassazione
Sostiene che in base a quanto statuito da Cass. n. 22753/2019 e dalle stesse Sezioni Unite con sentenza n. 12310/2015, è possibile modificare la domanda introduttiva del giudizio e finanche in appello con un aumento della somma richiesta con la citazione a titolo di risarcimento danni, in quanto una tale modifica non costituisce violazione del divieto di introdurre nuove domande nel corso del processo civile, sempre che la maggiorazione della somma richiesta, o l’ulteriore somma richiesta, non abbia il suo fondamento in fatti diversi da quelli inizialmente contestati alla controparte, ma costituisca una semplice correzione rispetto alla pretesa iniziale.
Il ricorso è infondato, ma la motivazione della sentenza di secondo grado viene corretta.
È vero che la giurisprudenza ha attenuato il rigore del divieto d’introdurre domande nuove, attraverso il riconoscimento dell’ammissibilità di una modificazione della domanda che riguardi anche uno o entrambi gli elementi costitutivi della stessa (petitum e causa petendi), a condizione che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio, e senza che per ciò solo si determini una compromissione delle facoltà difensive della controparte, ovvero un allungamento dei tempi processuali (cfr. Sez. Un. n. 12310/2015; nonché Cass. n. 23975/2024; n. 30455/2023). Come pure è vero che la diversa quantificazione o specificazione della pretesa, fermi i suoi fatti costitutivi, non comporta prospettazione di una nuova causa petendi in aggiunta a quella dedotta in primo grado e, pertanto, non dà luogo ad una domanda nuova (cfr., tra le tante, Cass. n. 9266/10) e, conseguentemente, non deve essere notificata al convenuto contumace.
La preclusione per la modifica delle domande è rappresentata dal termine della fase della trattazione della causa
Tali principi si applicano anche al procedimento davanti al Giudice di pace, conseguentemente in quel giudizio la preclusione per la modifica delle domande è rappresentata dal termine della fase della trattazione della causa (art. 320 c.p.c.), che può anche articolarsi in più udienze, se ciò è reso necessario dalle attività svolte dalle parti in prima udienza.
Invece, sotto altro profilo, la S.C. ribadisce (cfr., tra le più recenti, Cass. n. 13622/2024) che, in base al principio di acquisizione processuale, le risultanze della CTU ben possono essere utilizzate per una diversa quantificazione della domanda risarcitoria del danno dedotto in giudizio. In tal caso, non si tratta di modifica della domanda attraverso l’introduzione di fatti allegati dalla parte, ma si tratta di invocazione delle risultanze dell’istruzione probatoria a sostegno dello stesso diritto risarcitorio fatto valere, i cui termini temporali e di luogo sono rimasti immutati, nel senso che il diritto è sempre quello basato sulla verificazione di un sinistro occorso fra gli stessi soggetti nelle stesse condizioni di tempo e di luogo e che le voci di danno, di cui si chiede il ristoro, sono sempre quelle.
In altri termini, quantificare la pretesa risarcitoria sulla base delle risultanze della CTU non implica alcuna modifica della domanda in violazione delle preclusioni, ma solo l’invocazione del principio di acquisizione processuale, sempre che tale invocazione sia fatta per giustificare il petitum richiesto e non si risolva nell’avvalimento di una fattispecie costitutiva di un bene della vita diverso (dove la diversità sussiste se muti il profilo temporale, di luogo ed i soggetti o la voce di danno lamentata). La mera invocazione delle risultanze di una CTU medico legale per quantificare voci di danno già azionate implica una modificazione legittima della domanda.
La diversa quantificazione della domanda risarcitoria
Tuttavia, quanto indicato non significa che la parte possa procedere ad una diversa quantificazione della domanda risarcitoria ad libitum.
Orbene, il ricorrente riferisce di avere modificato (nei termini di cui sopra) la propria domanda dopo che il Giudice aveva invitato le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa (secondo l’art. 321 c.p.c. nella formulazione ratione temporis vigente), e quindi oltre la maturazione delle preclusioni processuali.
In definitiva, il motivo va deciso alla stregua del seguente principio di diritto:
In tema di emendatio libelli, la diversa quantificazione della domanda risarcitoria, originariamente azionata, è consentita nel rispetto delle preclusioni processuali, per cui deve aver luogo:
- a) nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, non oltre la memoria di cui all’art. 183, sesto comma, n. 1 cod. proc. civ.
- b) nel procedimento davanti al Giudice di pace, prima che questi ex art. 321 c.p.c. inviti le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa.
- c) nel caso in cui sia conseguente all’espletamento di attività istruttoria, immediatamente dopo l’espletamento di detta attività.
Inammissibile la modifica della domanda
In definitiva, alla luce di quanto statuito dalle Sezioni Unite, correttamente il Giudice di appello ha ritenuto inammissibile la modifica, per quanto la relativa motivazione necessita di essere corretta.
Il ricorrente sottolinea che non aveva quantificato il danno in maniera specifica in citazione, ove aveva indicato solo lo scaglione fino ad Euro 5.200,00, ma col preciso riferimento al momento di proposizione della domanda, lasciando intendere “una possibile modifica” di tale valore a seguito di successive vicende processuali, che avrebbero potuto imporre la modifica economica della domanda. Senonché è giuridicamente irrilevante il fatto che, nella citazione introduttiva dinanzi al Giudice di Pace, l’attore dichiarò di quantificare in Euro 5.200 il risarcimento richiesto al momento della proposizione della domanda. Delle due l’una:
- – se il maggior danno richiesto nel precisare le conclusioni è dovuto a fatti sopravvenuti (quale per l’appunto l’avvenuto deposito della CTU), la relativa domanda è sempre ammissibile, giusta la previsione dell’art. 183 c.p.c. e, in particolare, per quanto riguarda il procedimento davanti al Giudice di pace, entro la definizione della fase di trattazione prevista dall’art. 320 c.p.c.
- – se invece la diversa quantificazione del danno non è dipesa da fatti sopravvenuti, non è consentito alla parte riservarsi, attraverso formule di stile inserite nella citazione, di aumentare ad libitum la propria pretesa anche dopo il maturare delle preclusioni.
Per tali ragioni il ricorso viene dichiarato infondato.
Avv. Emanuela Foligno





