È legittimo il provvedimento dell’Autorità di Pubblica Sicurezza che decide di revocare la licenza per il porto d’armi a un soggetto denunciato per minacce contro i propri familiari
La vicenda
Il ricorrente aveva agito in giudizio al fine di ottenere l’annullamento, previa sospensione cautelare, del decreto del Questore di Reggio Calabria, con il quale gli era stata revocata la licenza per il porto d’armi con riferimento al fucile per uso caccia, e del decreto del Prefetto, che invece gli aveva fatto divieto di detenere a qualsiasi titolo armi, munizioni e materiale esplodente.
Entrambi i provvedimenti impugnati erano stati adottati a seguito della segnalazione dell’intervenuta denuncia/querela a carico del ricorrente da parte di un fratello per il delitto di minacce (in particolare per la minaccia di morte), elemento valutato dalle autorità preposte quale elemento sintomatico del venir meno del presupposto della sua affidabilità nel porto e nella detenzione delle armi.
I motivi di ricorso
Secondo la difesa del ricorrente il Questore aveva agito con eccesso di potere in violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza laddove, a fronte della acquisita notizia di un dissidio occasionale, sorto in ambito familiare, aveva [illogicamente] dedotto il venir meno dell’affidabilità del ricorrente nell’utilizzo delle armi; inoltre, il contenuto della querela – a sua detta – era falso e comunque, dopo quel dissidio non se ne sono verificati altri.
Il TAR Reggio Calabria (sentenza n. 408/2019), investito della vicenda, ha innanzitutto ribadito che la tutela della sicurezza pubblica e la difesa sociale sono riservati e affidati allo Stato e, che in ogni caso, la necessità di evitare la generalizzata diffusione delle armi potrebbe condurre ad un ulteriore aumento dei fatti di sangue.
La ratio del provvedimento di revoca del porto d’armi
Tanto premesso, il Collegio ha condiviso la ratio del provvedimento impugnato ossia “che un soggetto capace di minacciare il fratello, quale che ne sia il mezzo e il grado, potrebbe, anche in via del tutto ipotetica, abusare delle armi, a fronte di ulteriori episodi di violenza alla persona”.
In ogni caso, – ha aggiunto il Tar Calabrese – “appare del tutto ragionevole l’adozione di misure volte ad impedire l’utilizzo di armi a soggetti che si siano resi responsabili di comportamenti violenti o anche, pur in mancanza di episodi di violenza specifici, in presenza di circostanze che testimonino di un carattere poco tranquillo ed aggressivo a fronte, per altro, dell’assoluta mancanza di prospettazioni del ricorrente, circa la necessità di possedere armi”.
La decisione
Del resto, la giurisprudenza è ferma nel ritenere che in tema di licenze di polizia, le valutazioni dell’amministrazione in materia di rilascio della licenza di porto d’armi sono caratterizzate da ampia discrezionalità, atteso che l’interesse del privato a portare armi è reputato senz’altro recessivo rispetto all’interesse per l’incolumità pubblica; la sussistenza di tali requisiti è soggetta ad un giudizio discrezionale formulato dal Prefetto in ordine alla capacità personale di abuso da parte del soggetto detentore, sindacabile, in quanto tale, solo sotto il profilo dell’illogicità che può essere espresso anche in presenza di un solo episodio sintomatico.
Dunque, non è possibile censurare l’iter motivazionale dell’Autorità, la quale, senza illogicità o contraddizione, abbia considerato che “dai complessivi elementi informativi resi emerge un quadro di relazioni familiari che indica il concreto rischio di un abuso nell’utilizzo delle armi”.
Per queste ragioni, il ricorso è stato respinto perché del tutto infondato.
La redazione giuridica
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