A causa dell’emergenza coronavirus stabilito un periodo “cuscinetto” di chiusura degli uffici giudiziari per consentire ai dirigenti di realizzare misure organizzative ad hoc

Le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari d’Italia sono rinviate d’ufficio a data successiva al 22 marzo 2020 e dunque non saranno tenute. Lo stabilisce il decreto-legge recante “misure straordinarie ed urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da covid-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria”, emanato nelle scorse ore dal Governo. Durante il medesimo periodo sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti rinviati. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.

Fanno eccezione alla regola del rinvio d’ufficio e quindi saranno normalmente tenute, in ambito civile, le udienze nelle cause di competenza del tribunale per i minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilità, ai minori stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia e alle situazioni di grave pregiudizio.

E ancora lo stop non riguarderà, tra l’altro: le cause relative ad alimenti o a obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità; i procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona; quelli per l’adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione; i procedimenti per l’adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari e quelli di convalida dell’espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell’Unione europea.

Sul versante penale, invece, nessun rinvio per udienze di convalida dell’arresto o del fermo, udienze dei procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui all’articolo 304 del codice di procedura penale, udienze nei procedimenti in cui siano state richieste o applicate misure di sicurezza detentive e, quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda.

Il periodo “cuscinetto”, ferma restando la trattazione degli affari sopra elencati,  consentirà ai dirigenti degli uffici giudiziari di aver sufficiente tempo per realizzare misure organizzative ad hoc, che saranno efficaci fino al 31 maggio 2020.

Leggi anche:

RIFORMA DELLA PRESCRIZIONE, PRONTO QUESITO PER REFERENDUM ABROGATIVO

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui