La circostanza che il pedone in procinto di attraversare la strada dapprima si fermi e poi improvvisamente riparta non costituisce comportamento anomalo ed imprevedibile

Lo ha affermato il Tribunale di Catania (Quinta Sezione, sentenza n. 300/2020) in una recente sentenza. Nel merito, è stato ribadito che l’articolo 191, comma 1, codice della strada, prescrive ai conducenti di fermarsi quando i pedoni transitano sugli attraversamenti pedonali e di dare la precedenza, rallentando e all’occorrenza fermandosi, al pedone che si accinge ad attraversare sui medesimi attraversamenti pedonali.

Nella vicenda in esame un testimone aveva riferito che la vittima, un minore, mentre attraversava la strada dopo aver raggiunto il bidone della spazzatura, prima si fermava e poi ripartiva, e veniva così investito da una motocicletta.

Il tribunale siciliano ha affermato che “nella circostanza che il pedone in procinto di attraversare dapprima si fermi e poi improvvisamente riparta non può ravvisarsi un comportamento anomalo ed imprevedibile”.

Infatti, era verosimile, nel caso in esame, che il minore si fosse istintivamente fermato, avendo percepito il sopraggiungere della motocicletta, per poi riprendere l’attraversamento, confidando nella precedenza spettantegli. D’altro canto, poiché il pedone si stava accingendo all’attraversamento, il conducente della motocicletta avrebbe dovuto comunque dargli la precedenza, arrestando la propria marcia e ripartendo solo dopo essere pienamente sicuro che il piccolo non intendesse più attraversare ovvero avesse completato l’attraversamento della strada.

Parimenti era verosimile la circostanza che il minore avesse attraversato sulle strisce pedonali o in prossimità delle stesse. Tanto era emerso da quanto dichiarato dal teste e dalle immagini fotografiche prodotte dalla compagnia assicuratrice, dalle quali si evinceva perfettamente che le strisce pedonali fossero nelle immediate vicinanze dei cassonetti dell’immondizia.

La decisione

Sul punto la Cassazione (Quarta Sezione Penale, Sentenza n. 13916 del 27/03/2012) ha statuito che: In tema di circolazione stradale, il conducente di un veicolo è tenuto ad osservare in prossimità degli attraversamenti pedonali la massima prudenza e a mantenere una velocità particolarmente moderata, tale da consentire l’esercizio del diritto di precedenza, spettante in ogni caso al pedone che attraversi la carreggiata nella zona delle strisce zebrate, essendo al riguardo ininfluente che l’attraversamento avvenga sulle dette strisce o nelle immediate vicinanze (Cass.pen., sez. 4, Sentenza n. 47290 del 09/10/2014).

Tanto premesso il Tribunale ha attribuito l’esclusiva responsabilità dell’incidente al conducente della motocicletta, escludendo qualsiasi concorso di colpa del pedone, in cui favore è stata liquidata la somma di 4.778,68 euro, oltre gli interessi legali a titolo di risarcimento del danno.

La redazione giuridica

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