La presunzione di uguale concorso di colpa nel sinistro stradale può essere applicata anche in ipotesi di mancata collisione tra veicoli

La vicenda in esame è stata trattata dal Tribunale di Castrovillari (Giudice Dott. Laviola – Sentenza n. 738 del 11 settembre 2020) che così si è espressa: “Se il principio della presunzione di uguale concorso di colpa, di cui all’art. 2054 c.c., comma 2, è estensivamente applicabile anche all’ipotesi in cui manchi una collisione diretta tra veicoli, ciò è consentito solo quando sia necessario risolvere il problema della graduazione del concorso di colpa, e sempre che tale concorso sia accertato in concreto, e dunque sia accertato anche il nesso di causalità tra la guida del veicolo non coinvolto nello scontro ed il sinistro. Al contrario, ove non venga accertato alcun concorso e sussista la prova del nesso eziologico tra la condotta di guida di uno dei conducenti e i danni subiti dal conducente dell’altro veicolo, risulta applicabile la presunzione di cui all’art. 2054, comma I, c.c..”

Si segnala la decisione in commento – anche – per la pregevole disamina della risarcibilità della perdita del bene vita.

Il sinistro trattato dal Tribunale vede coinvolto un motoveicolo che per evitare lo scontro frontale con una BMW rimasta non identificata perdeva il controllo del mezzo e finiva violentemente contro un albero provocando la morte del conducente.

In merito alla dinamica del sinistro il Tribunale evidenzia che dall’esame delle risultanze istruttorie emerge la correttezza della ricostruzione della dinamica del sinistro dalla quale risulta che il veicolo BMW rimasto ignoto non ha urtato il motoveicolo.

Riguardo l’assenza di scontro tra veicoli il Tribunale osserva che secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità la circostanza che non vi sia stato scontro tra veicoli impedisce l’applicazione della presunzione di ugual concorso di colpa di cui all’art. 2054 c.c., comma 2, ma non la presunzione di responsabilità prevista nel comma 1,  poiché tale presunzione sorge a carico del conducente sempre che sia accertato il nesso di causalità tra la circolazione di un veicolo e il danno all’altro veicolo.

Se il principio della presunzione di uguale concorso di colpa, di cui all’art. 2054 c.c., comma 2, è estensivamente applicabile anche all’ipotesi in cui manchi una collisione diretta tra veicoli, ciò è consentito solo quando sia necessario risolvere il problema della graduazione del concorso di colpa, e sempre che tale concorso sia accertato in concreto, e dunque sia accertato anche il nesso di causalità tra la guida del veicolo non coinvolto nello scontro ed il sinistro.

In altri termini, in linea di principio in assenza di scontro tra due veicoli non trova applicazione la presunzione di cui all’art. 2054, comma II, c.c., la quale viene in questione soltanto nel caso in cui sia accertato in concreto un concorso di responsabilità.

Al contrario, ove non venga accertato alcun concorso e sussista la prova del nesso eziologico tra la condotta di guida di uno dei conducenti e i danni subiti dal conducente dell’altro veicolo, risulta applicabile la presunzione di cui all’art. 2054, comma I, c.c.

Nel sinistro oggetto di esame non vi è alcun elemento idoneo a dimostrare profili di responsabilità in capo al conducente del motoveicolo che viaggiava correttamente seguendo la propria corsia di marcia e si vedeva costretto a fare una manovra di emergenza consistente nell’avvicinarsi al margine destro della carreggiata,  al fine di evitare lo scontro frontale con l’auto BMW che sopraggiungeva a velocità sostenuta in senso contrario e invadeva la corsia opposta di marcia occupata, appunto, dal motoveicolo.

Sussiste, dunque, il nesso di causalità tra la condotta del conducente del veicolo BMW e il sinistro in quanto il veicolo menzionato invadeva la  corsia di marcia opposta con presenza di linea di mezzeria continua.

Per tali ragioni trova applicazione l’art. 2054, comma 1, c.c. per cui, in ossequio all’orientamento giurisprudenziale e in difetto di prova del fatto che il conducente della BMW abbia fatto tutto il possibile per evitare il danno, la responsabilità del sinistro viene attribuita in via esclusiva in capo all’autoveicolo rimasto non identificato.

Il Tribunale riconosce il risarcimento per il danno da perdita del rapporto parentale in favore dei familiari del conducente del motoveicolo deceduto, valutando nel concreto sia il legame effettivamente sussistente, sia lo stato di convivenza del deceduto con una parte dei familiari.

Infatti, secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità, il fatto illecito, costituito dalla uccisione del congiunto, dà luogo ad un danno non patrimoniale presunto, consistente nella perdita del rapporto parentale, allorché  vada a colpire soggetti legati da uno stretto vincolo di parentela, la cui estinzione lede il diritto all’intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della solidarietà che caratterizza la vita familiare.

Tale voce di danno,  applicando le tabelle del Tribunale di Milano e tenendo conto dell’età dei genitori, di quella dei fratelli e della sorella e della vittima, nonché dello stato di convivenza viene quantificata in euro 210.000,00 ciascuno per entrambi i genitori, in euro 60.000,00 ciascuno per i fratelli conviventi  ed in euro 50.000,00 ciascuno per l’altro fratello e la sorella non conviventi.

La decisione qui commentata – che si condivide appieno- è meritevole di rilievo per la lucida e impeccabile disamina sull’applicabilità del principio di presunzione di pari colpa e sulla corretta applicazione del risarcimento del danno da perdita del bene vita.

Avv. Emanuela Foligno

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