Nel risarcimento del danno derivante da circolazione stradale il danneggiato deve osservare l’obbligo di buona fede

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione stradale l’azione per il risarcimento non può essere proposta dal danneggiato che, in violazione dell’obbligo di buona fede e correttezza, abbia impedito all’assicuratore di compiere le attività volte alla formulazione di una congrua offerta risarcitoria.

In tali termini si è espresso il Tribunale di Pisa (sentenza n. 787 del 2 settembre 2020), nel decidere – in funzione di Giudice d’appello – sull’impugnazione proposta avverso la decisione del Giudice di Pace di Pontedera inerente un sinistro stradale che vedeva coinvolti 3 veicoli, una BMW, una Porsche e un autocarro.

Il Giudice di Pace, nel respingere l’eccezione di incedibilità del credito per danni da sinistro stradale sollevata dall’Appellata, rilevava errati comportamenti tenuti dai danneggiati nei confronti della compagnia d’assicurazione.

Dalle comunicazioni prodotte in giudizio emergeva che le richieste di risarcimento erano state inviate in data 20.10.2009, e che tali richieste indicavano che i mezzi danneggiati sarebbero restati a disposizione dell’Assicurazione per otto giorni dopo il ricevimento della raccomandata.

Il perito avrebbe ricevuto l’incarico il 26.10.2009, e avrebbe iniziato la sua opera rivolgendosi ai proprietari dei veicoli, i quali affermavano che le auto erano state già riparate.

Per tali ragioni il perito assicurativo non era stato posto in grado di visionare i veicoli prima della riparazione e che conseguentemente la Compagnia Assicurativa non era stata posta in condizione di formulare un’offerta risarcitoria.

Per tali motivi il Giudice di pace concludeva per l’improcedibilità dell’azione.

I danneggiati appellano in Tribunale e sostengono che la condizione di proponibilità della domanda sulla quale è stata decisa la causa in primo grado sarebbe stata rispettata in quanto:

  • le raccomandate all’appellata sono state inviate il 14 e il 20.10.2009, e sono state ricevute il 19 e il 24.10.2009;
  • da tali date sono trascorsi i 60 giorni previsti dalla normativa già richiamata;
  • la richiesta di integrazioni dell’Assicurazione, a seguito del ricevimento delle raccomandate, non può considerarsi tale, in quanto nelle raccomandate erano specificati chiaramente luogo e tempo in cui le vetture avrebbero potuto essere esaminate, motivo per il quale la richiesta, da parte dell’appellata, di tali informazioni per una seconda volta non può considerarsi utilmente effettuata ai fini del presente giudizio; la richiesta di integrazioni sarebbe stata inviata il 23.10.2009, ovverosia il giorno prima del ricevimento della raccomandata relativa alla richiesta di risarcimento;
  • l’Assicurazione non ha dimostrato di avere tentato, senza successo, di visionare le vetture nei tempi e luoghi indicati nelle raccomandate di cui sopra, né ha provato che, trascorso tale termine senza avervi provveduto, avrebbe preso visione della documentazione fotografica delle vetture nello stato antecedente alla riparazione;
  • in ogni caso, il D. Lgs. n. 209/2005 non prescrive che le vetture non vengano riparate durante la pendenza del termine di 60 giorni per la formulazione dell’eventuale offerta da parte della compagnia assicurativa; tale termine è previsto ai fini della formulazione di un’eventuale offerta risarcitoria ed è stato rispettato.

Il Tribunale dispone CTU al fine di accertare i costi di riparazione delle vetture BMW e Porsche, nonché la presunta durata della riparazione e la compatibilità dei danni rilevati dalla documentazione fotografica con la dinamica dell’incidente di cui al modulo di constatazione amichevole.

La CTU conclude che il materiale fotografico dei veicoli indica la compatibilità dei danni con il sinistro descritto nel modulo di constatazione amichevole, che la riparazione ha comportato un tempo pari o inferiore a due giorni per entrambi i veicoli e che i danni verificabili alla vettura BMW ammonterebbero ad euro 2.024,78, e quelli alla Porsche ad euro 1.253,48, entrambe le cifre comprensive di iva.

Il Tribunale preliminarmente evidenzia che il Codice delle Assicurazioni prescrive una partecipazione attiva dell’Assicuratore e del danneggiato alla trattativa ante causam.

Per tale ragione è indispensabile che l’Assicurazione sia posta in condizione di adempiere al dovere impostole e, cioè, di formulare un'”offerta congrua”.

La proponibilità della domanda risarcitoria, perciò, è legata al presupposto formale – la trasmissione di una richiesta contenente elementi (indicati nell’art. 148 CdA) sufficienti a permettere all’assicuratore di “accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l’offerta” -, ma anche ad un requisito sostanziale: poiché la collaborazione tra danneggiato e assicuratore nella fase stragiudiziale, iè soggetta all’obbligo di buona fede.

Il danneggiato è tenuto a collaborare con l’assicuratore per consentirgli di effettuare l’accertamento e la valutazione del danno, attività finalizzate a una proposta conciliativa che sia concretamente riferibile agli elementi comunicati dal richiedente e potenzialmente idonea ad evitare il giudizio.

In tutto tale iter vi è l’obbligo di cooperazione imposto all’Assicuratore, il quale, proprio in ragione della prescritta specificità di contenuto della istanza risarcitoria, non potrà agevolmente o pretestuosamente disattenderla, essendo tenuto alla formulazione di una proposta adeguata nel quantum.

In conclusione, il Tribunale afferma il seguente principio di diritto: ”In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore, a norma dell’art. 145 d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 l’azione per il risarcimento non può essere proposta dal danneggiato che, in violazione dei principi di correttezza (art. 1175 cod. civ.) e buona fede (art. 1375 cod. civ.), con la propria condotta abbia impedito all’assicuratore di compiere le attività volte alla formulazione di una congrua offerta ai sensi dell’art. 148 del Codice delle assicurazioni private”.

I danneggiati non hanno neppure tentato, a fronte di un invito formale da parte dell’Assicurazione, di consentire la visione delle vetture.

Per quanto precede, ovvero per l’evidente ostilità tra le parti Appellante e Appellata, il ricorso a un’agenzia di pratiche nel settore dei sinistri stradali deve ritenersi ragionevolmente esperito, e dunque rimborsabile.

Il Tribunale, quindi, condanna i danneggiati a rifondere all’Assicurazione la somma di euro 3.611,59, oltre interessi dal dovuto al saldo e pone a carico degli stessi 2/3 delle spese di entrambi i giudizi e di CTU.

La decisione esaminata fa riflettere sull’atteggiamento abbastanza frequente di carenza di fiducia nei confronti delle Compagnie Assicurative.

Sovente accade, infatti, in materia di risarcimento danni derivanti da circolazione stradale che l’ispezione dei veicoli danneggiati da parte dell’Assicurazione avvenga anche oltre un mese dopo il sinistro, profittando in tal senso dei 60 giorni di tempo entro cui la Compagnia deve formulare l’offerta risarcitoria, costringendo così il danneggiato a un lungo “fermo tecnico”, con tutti i disagi che ne conseguono.

Proprio per tali ragioni vi è una certa diffidenza a fronte di lungaggine nell’ispezione del veicolo danneggiato.

Avv. Emanuela Foligno

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