La responsabilità penale dell’addetto ai giochi pirotecnici

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Ai fini dell’integrazione del delitto di incendio colposo, occorre distinguere tra il concetto di “fuoco” e quello di “incendio”, in quanto si ha incendio solo quando il fuoco divampi irrefrenabilmente (Cassazione penale, sez. IV, 21/06/2024, n.24572). È questo il caso di un addetto ai giochi pirotecnici condannato in primo e secondo grado.

Il caso

La Corte di Appello di Palermo ha confermato la sentenza con cui il GUP del Tribunale di Palermo aveva condannato l’imputato alla pena di giustizia in quanto riconosciutolo colpevole del delitto p. e p. dall’art. 449, comma 1, c.p. Quale addetto ai giochi pirotecnici esplosi presso una villa appositamente utilizzata per ricevimenti, l’imputato cagionava per colpa un incendio, che interessava numerosi terreni limitrofi, in data 21/7/2018

Il vaglio della Corte di Cassazione

L’imputato censura mancanza assoluta, apparenza e illogicità della motivazione laddove la Corte territoriale avrebbe recepito acriticamente le argomentazioni dedotte dal primo Giudice, senza fornire adeguate risposte alle deduzioni difensive. Contesta anche la configurabilità del reato contestato e la sussistenza del nesso causale.

Su quest’ultimo punto, in particolare, attraverso l’analisi del verbale dei Vigili del Fuoco, delle dichiarazioni delle persone offese e degli atti di autorizzazione all’esecuzione dei giochi pirotecnici, si erano documentate ed evidenziate rilevanti incongruenze sugli orari di avvistamento dell’incendio e sull’orario di inizio dei giochi pirotecnici. In particolare, si erano segnalati errori sul tipo di vento presente al momento dei fatti e sulla forza dello stesso e i rilevati errori sull’indicazione del vento erano stati ampiamente motivati e riportati nell’atto di impugnazione principale. Altresì si erano evidenziati errori sulla valutazione di un video che non avrebbe assolutamente ripreso l’inizio dei giochi pirotecnici ed errori sulla valutazione delle dichiarazioni testimoniali rese da uno dei camerieri.

La sentenza impugnata viene annullata con rinvio

La Cassazione ritiene parte delle censure in punto di responsabilità fondate e annulla la sentenza impugnata con rinvio.

Il GUP di Palermo ha connotato i profili di colpa nel senso che “il comportamento colposo contestato all’odierno imputato va ricostruito non soltanto in termini di colpa generica, per il comportamento negligente ed imperito posto in essere in quell’occasione, ma anche in termini di colpa specifica, in quanto nell’autorizzazione allo spettacolo concessa dal comune di C, si faceva espresso obbligo di astenersi dall’esecuzione dei giochi in caso di forte vento”.

Ciò posto, l’imputato, con l’atto di appello, aveva in maniera pertinente ricordato la giurisprudenza secondo cui: “Ai fini della configurabilità del delitto di disastro colposo, costituente un reato di pericolo astratto, va comunque accertata l’offensività in concreto del fatto, verificando, con giudizio “ex ante”, se, alla luce degli elementi concretamente determinatisi, dell’espansività e della potenza del danno materiale, il fatto fosse in grado di esporre a pericolo l’integrità fisica di un numero potenzialmente indeterminato di persone”. Con tale richiamo l’imputato aveva chiesto di “verificare se erano stati integrati gli estremi di un incendio con fiamme divoratrici, divampate in vaste proporzioni e tali da porre in pericolo un numero indeterminato di persone” nonché di “successivamente (…) verificare se l’odierno appellante avesse posto in essere tutta la necessaria diligenza e perizia per lo svolgimento dei fuochi pirotecnici in totale sicurezza”.

Ebbene, a tali doglianze, la cui valutazione è pregiudiziale, la Corte territoriale, così come già il Giudice di primo grado, non ha fornito alcuna risposta.

Distinzione tra “fuoco” e “incendio”

La giurisprudenza ha da tempo chiarito che, ai fini dell’integrazione del delitto di incendio (nella specie, colposo), occorre distinguere tra il concetto di “fuoco” e quello di “incendio”, in quanto si ha incendio solo quando il fuoco divampi irrefrenabilmente, in vaste proporzioni, con fiamme divoratrici che si propaghino con potenza distruttrice, così da porre in pericolo la incolumità di un numero indeterminato di persone.

Il Giudice del rinvio dovrà, pertanto, colmare tale lacuna motivazionale, attenendosi alla giurisprudenza, in punto di sussistenza, da un punto oggettivo del reato di incendio, dovendosi ricordare che per la configurabilità del reato di incendio colposo, il fuoco, causato dalla condotta imprudente e negligente dell’agente, deve essere caratterizzato dalla vastità delle proporzioni.

Avv. Emanuela Foligno

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