Incidenti stradali, se la CTU supera il contenuto della costatazione amichevole

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I Giudici di merito di entrambi i gradi di giudizio ritengono prevalenti le risultanze della CTU rispetto alla costatazione amichevole sottoscritta dai soggetti coinvolti nel sinistro stradale.

La vicenda

La Corte d’Appello di Brescia, con decisione del 30/10/2020, confermava la decisione con la quale il primo Giudice rigettava la domanda di risarcimento dei danni proposto dalla S.C. s.r.l. nei confronti dell’automobilista in relazione al sinistro stradale dedotto in giudizio. In occasione dell’incidente, secondo la società attrice, il suddetto automobilista avrebbe urtato, con la propria autovettura, quella di proprietà della S.C. s.r.l. violando il dovere di precedenza spettante a quest’ultima.

I Giudici di Appello, nello specifico, rilevavano la correttezza della decisione di primo grado nella parte in cui ha ritenuto prevalente, rispetto alla costatazione amichevole di incidente redatta dai protagonisti del sinistro, le risultanze delle CTU disposte nel corso del diverso giudizio in precedenza instaurato dalla S.C. s.r.l., per il medesimo sinistro, nei confronti della compagnia assicuratrice del veicolo responsabile.

La S.r.l. danneggiata impugna la decisione in Cassazione.

L’intervento della Suprema Corte

Preliminarmente viene considerato il tenore della proposta di definizione anticipata del ricorso formulata dal Consigliere delegato dal Presidente Titolare della Sezione) ai sensi dell‘art. 380-bis c.p.c. secondo cui:

tutti i tre motivi di ricorso investono il modo in cui il Giudice di merito ha valutato le prove e ricostruito i fatti. È infatti valutazione riservata al Giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità lo stabilire se e come sia avvenuto un sinistro. Se un testimone sia attendibile. Se possa essere proficuo disporre una consulenza d’ufficio; il valore probatorio della documentazione acquisita a processo“.

La Cassazione non condivide il contenuto della sopra indicata proposta di definizione anticipata e passa al vaglio le censure proposte dalla Società danneggiata, ritenendole comunque infondate (Cassazione Civile, sez. III, 25/01/2024, n.2438).

La danneggiata sostiene, in sintesi, che la Corte di Appello avrebbe erroneamente escluso il carattere decisivo del modello di constatazione amichevole di incidente, in tal modo pervenendo all’illegittima esclusione dei presupposti per l’applicazione degli artt. 2043 e 2054 c.c. ai fini del riconoscimento della responsabilità per il fatto dannoso dedotto in giudizio, senza neppure considerare la prospettata impossibilità di estendere l’efficacia di tale accertamento nei confronti della compagnia assicuratrice dell’automobilista, in ragione del giudicato intervenuto tra la società ricorrente e la medesima compagnia assicuratrice in relazione allo stesso sinistro.

Osserva la S.C. che ogni valutazione sulla portata confessoria del modulo di constatazione amichevole (ovverosia il cosiddetto C.I.D.) deve ritenersi preclusa dall’esistenza di un’accertata incompatibilità oggettiva tra il fatto come descritto in tale documento e le conseguenze del sinistro come accertate in giudizio.

Viene anche ricordata la possibilità per il Giudice di merito di accertare che la dichiarazione resa nel modulo di costatazione amichevole di incidente sia incompatibile con la dinamica del sinistro, e ciò proprio alla luce dell’entità dei danni riportati dai veicoli, della situazione dei luoghi, ecc. Quindi, la verifica della incompatibilità logica della dinamica del sinistro è antecedente rispetto all’esistenza ed alla valutazione delle dichiarazioni contenute nel CID, fermo restando che il contenuto della costatazione amichevole resta, comunque, di libera valutazione nei confronti dell’assicuratore.

Per quanto sopra viene confermata la totale irrilevanza della circostanza relativa alla limitazione dell’odierno giudizio al solo conducente del veicolo (senza alcun interessamento della Compagnia assicuratrice, ormai insensibile all’odierna decisione a seguito dall’intercorsa transazione con la S.C. s.r.l.). Ragionando nel modo sopra esposto, e dovendo considerarsi l’accertamento condotto nel corso del giudizio, come un fatto ‘logicamente antecedente’ rispetto all’esistenza e alla valutazione della dichiarazione contenuta nella constatazione amichevole di incidente.

Giurisprudenza del tutto granitica ha affermato che “in tema di responsabilità civile da sinistro stradale, la sottoscrizione da parte di entrambi i conducenti della constatazione amichevole d’incidente, come già previsto dall’art. 5 della l. n. 39 del 1977 e ribadito dall’art. 143, comma 2, del D. Lgs. n. 209 del 2005, determina una presunzione, valida fino a prova contraria, del fatto che il sinistro si sia verificato con le modalità ivi indicate, la quale può ovviamente essere superata, salva la necessita che il Giudice del merito ne spieghi le ragioni” (n. 29146 del 06/12/2017).

Avv. Emanuela Foligno

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