La responsabilità per custodia ex art. 2051 c.c. può essere affermata in via solidale se la disponibilità giuridica della cosa ricade su due soggetti

L’Ordinanza della Suprema Corte in commento (Cass. Civ., Sezione III, Ordinanza n. 2328 del 31 gennaio 2018) tratta il particolare e interessante caso di caduta dal marciapiede di un pedone che per il ristoro dei danni subiti invocava la responsabilità per custodia sia del Comune di Sassari che del Condominio proprietario della grata posta sul marciapiede.

Il Tribunale di prime cure decideva per la responsabilità esclusiva del Condominio nella causazione del sinistro. Per tale ragione il Condominio si rivolgeva alla Corte d’Appello.

La Corte d’Appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, affermava la responsabilità solidale per custodia ex art. 2051 c.c. del Condominio e del Comune di Sassari per i danni occorsi alla donna che scivolava sulle grate di aerazione incorporate nel marciapiede.

In particolare la Corte territoriale argomentava che il marciapiede in questione, anche se costituito quasi interamente da grata metallica di areazione doveva comunque considerarsi parte di una strada urbana appartenente al demanio comunale e che tali circostanze imponevano al Comune di svolgere le funzioni di controllo, vigilanza e intervento, derivandone quindi la piena applicabilità della responsabilità di cui all’art. 2051 c.c.

Ulteriormente argomentava la Corte territoriale che non poteva considerarsi esclusa la concorrente responsabilità del Condominio essendo pacifico che le grate di areazione fossero state poste proprio dal Condominio per l’areazione dei sottostanti garages condominiali. Ed è proprio questa peculiare funzione a rendere sussistente anche in capo al Condominio la responsabilità per custodia.

Uno dei condomini ricorre in Cassazione e con separati ricorsi incidentali sia il Condominio che il Comune di Sassari nonchè la Società edificatrice del Condominio e la Compagnia assicuratrice garante del Comune.

Il ricorrente principale lamenta la violazione e la errata interpretazione delle norme sulla responsabilità per custodia evidenziando la indisponibilità giuridica e di fatto del bene da parte del Condominio alla luce di quella giurisprudenza “che esige in capo all’utilizzatore, per qualificarlo come custode ai fini e agli effetti della norma suddetta, l’effettivo potere sulla cosa, e cioè la disponibilità giuridica e materiale della stessa”.

I ricorrenti incidentali, ciascuno seguendo prospettazioni differenti, lamentano la errata applicazione dell’art. 2051 c.c. e la sussistenza di solidarietà tra il Comune e il Condominio.

In particolare il Comune di Sassari argomenta che la responsabilità dell’evento sia da ascriversi esclusivamente al Condominio ai sensi dell’art. 2053 c.c. essendo stato accertato in giudizio che la caduta è avventa a causa dell’usura della grata, evento pertanto riconducibile alla disciplina della “rovina” che non consente l’estensione della responsabilità neppure in via solidale ad altri soggetti.

Gli Ermellini evidenziano preliminarmente che una esclusiva proprietà condominiale ai sensi dell’art. 1117 c.c. può ipotizzarsi per il cavedìo coperto dalla grata, ma non per quest’ultima che è parte integrante del marciapiede e bene appartenente al Comune in quanto pertinenza della pubblica strada.

Ulteriormente evidenziano che “detta custodia può far capo a più soggetti a pari titolo, o a titoli diversi”, a condizione “che importino tutti l’attuale (co)esistenza di poteri di gestione e di ingerenza”, visto che il “criterio di imputazione della responsabilità per i danni cagionati a terzi da cosa in custodia è la disponibilità di fatto e giuridica sulla cosa, che comporti il potere-dovere di intervenire”.

Gli Ermellini ragionando in tali termini ritengono che nel caso di specie la custodia faccia capo a più soggetti.

Osservano infatti che “il Comune ha conservato la proprietà della grata, in quanto parte integrante del marciapiede, la destinazione della stessa ad assicurare aria e luce al cavedio condominiale — e dunque un’utilitas ad un bene di proprietà comune — implica per il Condominio (o meglio, per i singoli condomini) l’effettiva utilizzazione della res. D’altra parte, che il Condominio (e per esso ciascun condomino) abbia effettivamente utilizzato detta grata è circostanza confermata dal fatto che esso ha sempre provveduto al pagamento della tassa per l’occupazione di suolo pubblico, ovvero un tributo il cui presupposto impositivo è costituito dal solo fatto della utilizzazione, ovvero dalla “relazione materialmente instaurata con la cosa” .

Questi rilievi confermano che la Corte territoriale non ha errato nel riconoscere la responsabilità ex art. 2051 c.c. sia in capo al Condominio sia in capo al Comune di Sassari.

In conclusione i Supremi Giudici specificano che non è automatico che l’utilizzatore della cosa sia “necessariamente anche il custode” della stessa “ma invece a riconoscere che siffatta evenienza deve escludersi qualora “il potere di utilizzazione della cosa è derivato all’utilizzatore da chi ha l’effettivo potere di ingerenza, gestione ed intervento sulla cosa (e cioè dal custode) e questi, per specifico accordo o per la natura del rapporto o anche più semplicemente per la situazione fattuale che si è determinata, ha conservato effettivamente la custodia”, restando, peraltro, inteso che costituisce “un accertamento fattuale riservato al giudice di merito stabilire se nel caso concreto l’utilizzatore di un determinato bene, sia divenuto anche il custode dello stesso” .

Qualora, dunque, emerga la coesistenza di un potere di concreta gestione e ingerenza sulla res in capo a più soggetti costoro sono solidalmente responsabili ex art. 2051 c.c.

Avv. Emanuela Foligno

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