Queste, per loro natura, sono costituite dalle seguenti variabili:
- Entità dell’evento traumatico lesivo
- Evoluzione della lesione
- Condizioni obiettivabili di stabilizzazione menomativa della lesione.
Parametri di valutazione del danno biologico:
Le modalità tecniche di stima di dette componenti possono talora risultare particolarmente complesse ove sussistano ulteriori variabili connesse a condizioni “biologiche” preesistenti intrinseche al soggetto che ha subito quel determinato evento lesivo, tale da interferire nella effettiva determinazione del danno, sia temporaneo, sia permanente.
Conseguenze di danno suscettibili di accertamento medico legale:
A seguito delle sopravvenute esigenze giuridiche (e prossimamente anche normative) attinenti alla necessità di definire la valutazione dei parametri risarcitori del “danno non patrimoniale” (comprensivo sia della componente biologica, sia della relativa componente di sofferenza soggettiva), ne è derivata la necessità, da parte dello specialista medico legale, di integrare i parametri di stima della quota di danno “disfunzionale” con differenti parametri presuntivi idonei a valutare anche la correlata sofferenza intrinseca della lesione e menomazione, per consentire la stima integrale della componente “base” del danno biologico non patrimoniale, lesivo del diritto alla salute del danneggiato, come tale risarcibile.
Va ricordato che tutte le componenti di danno relative ai cosiddetti “aspetti dinamico relazionali” peculiari del danneggiato (e quindi non riferibili al comune “non fare personale” e “sentire intrinseco” connesso alla specifica lesione e menomazione), non rientrano nell’ambito valutativo medico legale trattandosi di condizioni di “danno – conseguenza” attinenti a differenti ed autonomi riscontri probatori, non valutabili in via presuntiva dal medico legale.
La necessaria integrazione dei distinti parametri medico legali sopra citati comporta quindi una revisione dello stesso concetto di danno non patrimoniale suscettibile di accertamento medico legale, che può definirsi sostanzialmente nei seguenti termini:
- Conseguenze di danno suscettibili di accertamento medico legale costituiti sia dalla componente “disfunzionale”, sia dalla componente di “sofferenza intrinseca”, di per sé correlabile alla lesione malattia sia alla menomazione.
- Conseguenze di danno suscettibili di accertamento medico legale nelle quali il parametro di “disfunzionalità” comporta riscontri di parametri “tabellati” sostanzialmente sovrapponibili a condizioni di autonoma “sofferenza soggettiva”: è il caso delle “reali” microinvalidità caratterizzate esclusivamente – secondo riferimento di bareme – da esclusiva menomazione anatomica ovvero da autonoma minima disfunzionalità dolorosa residuale che non interferisce concretamente sul sentire e sul fare quotidiano del danneggiato (esiti di traumi distorsivi minori del rachide cervicale, minime lesioni strumentali di superfici articolari, minime deformità callo riparative, perdita di elementi dentari adeguatamente ribilitati ecc.).
- Conseguenze di danno suscettibili di accertamento medico legale rappresentate da un’esclusiva componente di “sofferenza intrinseca” (ad esempio la sofferenza connessa ad esclusivo evento lesivo rapidamente mortale o comunque tale da non consentire di definire il quadro clinico evolutivo della lesione).
Prospettive attuative del DDL concorrenza:
La revisione dei parametri tecnici necessita quindi di un ulteriore momento di riflessione comune tra medico legale e Giurista sull’effettiva interpretazione delle variabili costitutive del risarcimento del danno non patrimoniale (evento lesivo – lesione – malattia – menomazione) al fine di pervenire ad una determinazione integrale, motivata del danno, in equilibrio per entrambe le Parti e come tale idonea a favorire la definizione extragiudiziaria delle controversie, soprattutto in ambito di Rca auto e di responsabilità sanitaria, soprattutto nei casi di definizione monetaria entro i limiti di invalidità permanente del 9%.
Solo la scelta di nuovi parametri di stima tecnica medico legale integranti quelli della sola “invalidità” permanente potrebbero consentire, allargando la componente “presuntiva” del danno suscettibile di accertamento medicolegale, una adeguata attuazione delle prossime modifiche legislative, in sintonia con i prevalenti orientamenti giurisprudenziali liquidativi (vedi presupposti liquidativi dlelle Tabelle di Milano) e con i recenti dettami della Consulta in tema di lesioni di lieve entità (ove la componente di sofferenza intrinseca è stata ricompresa all’interno del danno biologico di base).
Dr. Enrico Pedoja