Il mancato regolare versamento dei contributi all’Inail esclude l’operatività della tutela assicurativa in caso di infortunio del lavoratore autonomo?

La vicenda è stata trattata dalla Sezione Lavoro della Suprema Corte (Ordinanza n. 21302 del 5 ottobre 2020) che si è espressa con il seguente principio: “Il mancato pagamento regolare dei versamenti contributivi da parte del lavoratore autonomo titolare di una posizione assicurativa INAIL non esclude l’operatività della tutela assicurativa, ma si limita a condizionare l’esecutività del diritto alla regolarità contributiva, con sospensione del pagamento delle prestazioni fino a che la posizione stessa non sia stata sanata, fatta salva la prescrizione”. 

Un lavoratore autonomo si vedeva respingere nei due gradi di merito le richieste avanzate nei confronti dell’INAIL finalizzate a ottenere il pagamento dell’indennità per inabilità temporanea assoluta e per postumi permanenti derivanti da due infortuni sul lavoro.

La Corte d’Appello, nello specifico, motivava il rigetto delle pretese per irregolarità dei versamenti contributivi da parte del lavoratore al momento dei fatti, sanati solo successivamente. Tale conclusione discenderebbe, ad avviso dei Giudici di merito, dall’inapplicabilità del principio di automaticità delle prestazioni ai lavoratori autonomi e dall’irretroattività degli effetti del pagamento in sanatoria.

La Corte precisava, inoltre, che comunque la mancata indicazione dei postumi permanenti avrebbe impedito ogni accertamento Medico–legale.

Il lavoratore ricorre in Cassazione articolando quattro motivi di impugnazione:

  • Violazione della disciplina relativa alla copertura assicurativa, bastando l’istituzione di una posizione assicurativa e il pagamento dei contributi, anche tardivo;
  • Violazione della disciplina temporale dell’indennizzabilità degli infortuni con riferimento all’inabilità temporanea;
  • Violazione dell’art. 112 in relazione agli artt. 115, 416 e 442 c.p.c., avendo la Corte d’Appello pronunciato sull’insistenza di postumi permanenti sebbene l’eccezione relativa fosse stata sollevata solo in primo grado;
  • Violazione di legge, avendo la sentenza impugnata omesso ogni accertamento in merito ai postumi permanenti denunciati.

Si costituisce ritualmente l’Inail con ricorso incidentale lamentando la prescrizione delle prestazioni richieste per il decorso dei tre anni previsti dalla legge e decorrenti dal centocinquantesimo giorno dalla presentazione della domanda amministrativa.

Gli Ermellini accolgono il primo, il secondo e il quarto motivo di ricorso, rimettendo per la decisione alla Corte d’Appello in diversa composizione e rigettano il ricorso incidentale dell’Inail.

All’epoca dei fatti il lavoratore autonomo era titolare di una posizione assicurativa INAIL e, seppur tardivamente, provvedeva alla regolarizzazione dei versamenti contributivi omessi, corrispondendo anche le relative sanzioni.

Per tali ragioni è del tutto errato il rigetto della richiesta di indennizzo svolto dall’Inail.

Al riguardo la Suprema Corte precisa come l’esclusione dell’applicabilità del principio di automaticità delle prestazioni in favore dei lavoratori autonomi ex art. 59, comma 19, l. n. 447/1997 non valga, con riferimento a coloro che siano titolari di una posizione previdenziale, ad escludere l’operatività della tutela assicurativa, ma ne condizioni esclusivamente l’operatività fino a che non sia intervenuta la regolarizzazione, fatti ovviamente salvi i limiti prescrizionali.

Egualmente errato viene considerato il ragionamento dei Giudici di merito dal momento che l’inabilità temporanea ben avrebbe dovuto essere riconosciuta quale conseguenza del pregresso riconoscimento, da parte dell’INAIL stesso, del relativo numero di giorni e che, quanto all’entità dei postumi permanenti, la stessa avrebbe dovuto essere accertata mediante una consulenza medico – legale, posto che il ricorrente aveva specificamente indicato tanto la diagnosi quanto la prognosi.

Rigettando il ricorso incidentale, i Giudici di legittimità hanno rammentato, in continuità  alle Sezioni Unite del 2019, che il termine di prescrizione triennale dell’azione per il riconoscimento delle prestazioni da infortunio resta sospeso per tutta la durata del procedimento amministrativo e fino all’adozione di un provvedimento di accoglimento o rigetto da parte dell’Inail.

Conseguentemente  il decorso dei centocinquanta giorni non determina la cessazione della sospensione della prescrizione, ma si limita a rimuovere la condizione di procedibilità dell’azione giudiziaria, consentendo all’assicurato di agire in giudizio a tutela della propria situazione soggettiva.

Avv. Emanuela Foligno

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