Lavoratore muore dopo caduta da una scala a pioli, datori responsabili?

0
scala a pioli

Accolto il ricorso dei datori di un lavoratore accusati di omicidio colposo per il decesso di un lavoratore in seguito a una caduta da una scala a pioli

Erano stati ritenuto responsabili, in sede di merito, del delitto di omicidio colposo in danno di un lavoratore, con violazione di norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro. Agli imputati, nello specifico, veniva contestato, nella loro qualità di datori di lavoro, di aver fornito alla vittima, per la pulizia dalle erbacce dei muri interni e delle grondaie del deposito della loro azienda (a un’altezza da terra compresa tra i 3,50 e i 5 metri), una semplice scala a pioli in legno, anziché una scala doppia del tipo auto-stabile con piattaforma di lavoro e guardia corpo, ciò che ne aveva provocato la caduta.

La Corte territoriale aveva respinto gli appelli proposti, escludendo che fosse addebitabile alla vittima alcuna negligenza (e, tanto meno, alcun comportamento abnorme e rilevante sul piano eziologico).

Nel rivolgersi alla Suprema Corte, i ricorrenti lamentavano che il Collegio distrettuale si fosse limitato a indirizzare il proprio percorso argomentativo sulla posizione di garanzia degli imputati, sulla ritenuta inidoneità della scala, sull’insussistenza di un comportamento interruttivo del decorso causale sia da parte della vittima che da parte dei sanitari; il tutto senza invece pronunciarsi su ulteriori aspetti toccati nell’atto d’appello, ed in specie delle ragioni per le quali la scala a pioli sarebbe stata nella specie inidonea (avuto riguardo a quanto previsto dall’art. 111 D.Lgs. 81/2008), delle cause della caduta, dello specifico lavoro effettivamente svolto dal lavoratore subito prima di rovinare al suolo e del suo comportamento nello svolgimento dello stesso. Ciò, secondo la difesa, avrebbe impedito di ricostruire la serie causale e di operare il necessario giudizio controfattuale volto a verificare se, ove gli imputati avessero tenuto il comportamento alternativo lecito, l’evento si sarebbe o meno prodotto.

Gli Ermellini, con la sentenza n. 24911/2021, hanno effettivamente ritenuto di aderire alle doglianze proposte.

La sentenza impugnata non si va, infatti, in alcun modo sulle dinamiche dell’incidente, sullo svolgimento da parte del lavoratore delle mansioni a lui affidate e sulle cause della caduta, cosa che, tra l’altro, impediva di comprendere per quali ragioni la scala a pioli fornita sarebbe stata inidonea, atteso che sul punto vi era unicamente un generico cenno di riferimento all’opinione espressa in tal senso da due colleghi di lavoro della vittima, ma senza alcuna specifica indicazione delle ragioni per le quali si sarebbe trattato di scale “inadeguate per garantire la sicurezza nell’effettuazione dei lavori che andava a svolgere la vittima”: lavori di cui però non veniva operata alcuna descrizione.

In termini generali – rilevano dal Palazzaccio – le caratteristiche e le modalità d’impiego in sicurezza delle scale sui luoghi di lavoro vengono descritte all’art. 113 del D.Lgs. 81/2008; e, poiché tale disposizione prevede anche, a determinate condizioni e con determinate modalità, anche l’impiego di scale a pioli in appoggio a muri o pareti, sarebbe stato chiaramente necessario che la Corte di merito argomentasse adeguatamente per quali ragioni, in relazione alle mansioni affidate alla vittima e alla luce della dinamica dell’evento, la scala a lui affidata sarebbe stata inadeguata.

Corretta pertanto la lamentela dei ricorrenti in ordine alle carenze argomentative ravvisabili nella sentenza impugnata che impedivano di ricostruire la serie causale concretizzatasi nel caso di specie e di verificare quale sarebbe stato il comportamento alternativo diligente e se esso, ove posto in essere, avrebbe avuto portata impeditiva dell’evento. “E’ del resto noto che, ai fini del giudizio di imputazione causale dell’evento, il giudice deve sviluppare un ragionamento esplicativo che si confronti adeguatamente con le particolarità del caso concreto, chiarendo che cosa sarebbe accaduto se fosse stato posto in essere il comportamento richiesto dall’ordinamento”.

La redazione giuridica

Sei vittima di un incidente sul lavoro? Affidati ai nostri esperti per una consulenza gratuita. Clicca qui

Leggi anche:

Infortunio sul lavoro: rischio generico e rischio lavorativo

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui