Prima di procedere alla discussione sulla questione delle mansioni usuranti si propone dapprima il quesito del lettore.
“Gentilissimo Avv. Maria Teresa De Luca, Io ho fatto una domanda 31-12-2003 ente INPS aver il riconoscimento dei benefici relativi allo svolgimento di mansioni particolarmente usuranti connotate da maggiore gravità dell’usura,a norma dell’articolo 78 della legge n.388 del 2000 , e mi e stata negata. Io ho iniziato a lavorare 1977 ho svolto fino al 2005 sulla busta paga era indicato dopo no fino al 2012 ho sempre fatto lo stesso lavoro di lavoro di soffiatore di vetro cavo esecuzione a mano, macchine usate per lavorazione vetro, taglierina per tagliare il vetro, spianatrice per molare il vetro,Fiamma per fondere il vetro a 1700°C (detta fiamma passa una miscela di gas ,ossigeno,aria) Taglierina ad Idrogeno per tagliare il vetro Tornio a 1 testa e a 2 teste per la lavorazione del vetro,tornio per smerigliare il vetro ,altri atrezi come pinze e spazzole in carbone per modellare il vetro ,usando piano di lavoro in amianto guanti in amianto,corda in amianto,fettuccina in amianto attrezzi rivestiti di amianto.Oggi ho 37 anni di contributi con un età 56 ,mi hanno riscontrato Enfisema polmonare,placche,linfonodi,noduli .non posso andare in pensione sono troppo giovane,non posso fare domanda a INAIL per riconoscimento /certificazione AMIANTO,stessa INAIL mi ha riconosciuta il 2016 6+2 punteggio di malattia professionale (enfisema centro lobulare) non vogliono tener conto dei miei problemi di salute ,tra l’altro sono un lavoratore precoce,sono disoccupato da 3 anni ,motivazione l’azienda dove tra dove lavoravo come e fallita ,e secondo altre ditte sono troppo vecchio per lavorare ho troppo professionista. Domande fatte a INPS respinta dicono se sano puoi lavorare.Potrebbe fare qualcosa in merito? Grazie”
A partire dall’anno 2012 sono stati modificati i requisiti di accesso al pensionamento di anzianità per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, con requisiti agevolati rispetto a quelli previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti (decreti legislativi nn. 67 e 214 del 2011).
Possono esercitare, a domanda, il diritto di accesso al trattamento pensionistico anticipato, fermi restando il requisito di anzianità contributiva non inferiore a 35 anni ed il regime di decorrenza del pensionamento vigente al momento della maturazione dei requisiti agevolati, tra le altre tipologie di lavoratori dipendenti, i lavoratori impegnati nella “lavorazione del vetro cavo”: mansioni dei soffiatori nell’industria del vetro cavo eseguito a mano e a soffio”, come nel caso del lettore.
Il suddetto beneficio viene riconosciuto ai lavoratori che, in possesso dei requisiti soggettivi richiesti, abbiano svolto una o più delle attività usuranti per un tempo pari:

  • ad almeno sette anni negli ultimi dieci anni di attività lavorativa, compreso l’anno di maturazione dei requisiti, per le pensioni aventi decorrenza entro il 31 dicembre 2017;
  • ad almeno la metà della vita lavorativa per le pensioni con decorrenza dal 1° gennaio 2018 in poi.

Per l’individuazione del periodo degli ultimi 10 anni di attività lavorativa:

  • si procede alla valutazione per “anno solare”, quello intercorrente tra un qualsiasi giorno dell’anno e il corrispondente giorno dell’anno precedente;
  • se il richiedente ha cessato l’attività lavorativa prima del 31.12 dell’anno di maturazione dei requisiti per l’accesso al trattamento pensionistico anticipato, si considerano i 10 anni precedenti la data di cessazione dell’attività lavorativa;
  • se il richiedente svolge attività lavorativa al 31.12 dell’anno maturazione dei requisiti per l’accesso al trattamento pensionistico anticipato, si considerano i 10 anni precedenti il 31.12 dell’anno di maturazione dei requisiti;
  • si considerano i periodi di svolgimento effettivo di attività lavorativa desumibile dall’accredito di contribuzione obbligatoria, con esclusione dei periodi totalmente coperti da contribuzione figurativa (c.d. neutri);
    si considerano i periodi di svolgimento di attività di lavoro dipendente e/o autonomo.

Per l’individuazione del periodo dei 7 anni di svolgimento di attività lavorative particolarmente faticose e pesanti:

  • si procede alla valutazione per “anno solare”, quello intercorrente tra un qualsiasi giorno dell’anno e il corrispondente giorno dell’anno precedente;
  • si tiene conto dei periodi di svolgimento effettivo di attività lavorativa particolarmente faticosa e pesante desumibile dall’accredito di contribuzione obbligatoria, con esclusione dei periodi totalmente coperti da contribuzione figurativa (c.d. neutri);
  • si tiene conto dei periodi di svolgimento di attività di lavoro dipendente.

Tale periodo:

  • si deve collocare entro il periodo degli ultimi 10 anni di attività lavorativa;
  • deve comprendere l’anno di maturazione dei requisiti per l’accesso al trattamento pensionistico anticipato (nell’anno di maturazione dei requisiti occorre aver svolto attività lavorativa particolarmente faticosa e pesante);
  • può non essere continuativo.

Il beneficio per questi lavoratori consiste nella possibilità di andare in pensione con il vecchio sistema delle quote se piu’ favorevole rispetto alle regole di pensionamento introdotte con la Riforma Fornero. Nello specifico gli usuranti possono andare in pensione, dal 1° gennaio 2016, con una anzianità contributiva minima di 35 anni, una età minima pari a 61 anni e 7 mesi ed il contestuale perfezionamento del quorum 97,6.
A decorrere dal 1° gennaio 2012, i lavoratori addetti a svolgere le attività usuranti, esclusi i lavoratori “notturni”,  conseguono il trattamento pensionistico con i seguenti requisiti (Tabella B della L. n. 247/2007):
REQUISITI GENERALI PER LAVORI FATICOSI E PESANTI

REQUISITO CONTRIBUTIVO MINIMO: 35 ANNI

PERIODO DI MATURAZIONE DEI REQUISITI

LAVORATORI DIPENDENTI

LAVORATORI AUTONOMI**

ETA’ ANAGRAFICA

QUOTA (SOMMA ETA’ ANAGRAFICA
E ANZIANITA’ CONTRIBUTIVA)

ETA’ ANAGRAFICA

QUOTA (SOMMA ETA’ ANAGRAFICA
E ANZIANITA’ CONTRIBUTIVA)

Dal 01.01.2012     al 31.12.2012 60 96 61 97
Dal 01.01.2013     61 97 62 98

La domanda intesa ad ottenere il riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti può essere presentata anche da lavoratori dipendenti che abbiano svolto lavori faticosi e pesanti e che raggiungono il diritto alla pensione di anzianità con il cumulo della contribuzione versata in una delle Gestioni Speciali dei lavoratori autonomi.
I requisiti soggettivi attualmente richiesti per la maturazione del diritto alla pensione anticipata sono i seguenti:

  • anzianità contributiva minima di 35 anni;
  • età minima di 61 anni e 7 mesi;
  • contestuale perfezionamento del quorum 97,6.

Dal 1 gennaio 2017 il periodo minimo di svolgimento di attività usurante per godere dei benefici del pensionamento anticipato è di:

  • almeno 7 anni negli ultimi 10 anni di attività lavorativa (per le pensioni con decorrenza entro il 31 dicembre 2017);
  • oppure almeno la metà della vita lavorativa complessiva (per le pensioni con decorrenza dal 1° gennaio 2018).

Per chi possiede anche il requisito per essere definito “lavoratore precoce” (cioè 1 anno di contributi versati entro il compimento del 19esimo anno di età) è stata introdotta la possibilità di ritirarsi, a prescindere dall’età anagrafica, con 41 anni di contributi versati: coloro che appartengono a entrambe le categorie – cioè sono precoci e hanno svolto lavori usuranti – sono liberi di scegliere la forme di pensionamento a loro più favorevole.
La Legge di Bilancio 2017 ha inoltre provveduto alla disapplicazione della disciplina relativa alle cd. “finestre mobili”, in base alla quale, fino al 31 dicembre 2016, era richiesta un’attesa pari a 12 /18 mesi dalla maturazione del diritto alla effettiva decorrenza della pensione anticipata. Pertanto, a partire dal 1 gennaio 2017, la pensione decorre, di regola, dal primo giorno del mese successivo al perfezionamento dei requisiti di legge.
La stessa legge ha infine congelato i futuri adeguamenti alla speranza di vita sino al 31 dicembre 2026.
Tenuto conto, quindi, dei requisiti richiesti dalla legge e di quelli forniti dal lettore, lo stessa sembra, allo stato, non aver diritto né al riconoscimento della pensione a conseguire la pensione anticipata né come lavoratore precoce, né per aver svolto un’attività usurante.

Avv. Maria Teresa De Luca

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