Le strizza con forza il seno durante una lite: è violenza sessuale

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Il fatto che la finalità della condotta di strizzare con forza il seno della vittima non fosse quella di soddisfare gli istinti sessuali dell’imputato o la sua concupiscenza, bensì di offenderla, non esclude la configurabilità del reato di violenza sessuale

La vicenda

Nel luglio 2018 la Corte d’appello di Firenze aveva respinto l’impugnazione formulata dell’imputato e quella incidentale del pubblico ministero nei confronti della sentenza di condanna pronunciata a suo carico dal Tribunale di Lucca per il delitto di violenza sessuale. 

Sull’uomo pendeva l’accusa di aver costretto la persona offesa a subire atti sessuali, con violenza consistita in una azione repentina tale da impedirle ogni valida reazione. Nella specie, le aveva afferrato e strizzato con forza il seno. 

Per tali fatti era stato condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di un anno e due mesi di reclusione e al risarcimento del danno in favore della parte civile, liquidato in Euro 1.000,00.

L’uomo si era giustificato adducendo che l’azione era stata posta in essere a causa dello stato di esasperazione derivante dagli attriti esistenti con la persona offesa (collegati ai lavori di ristrutturazione di un immobile che quest’ultima aveva acquistato grazie alla sua mediazione), escludendo di conseguenza la volontà di invaderne la sfera sessuale. 

Tale intenzione era stata, perciò, desunta – impropriamente- dalla sola oggettività della condotta che, tuttavia, non era stata caratterizzata da connotazione sessuale. 

La vicenda è finita dinanzi ai giudici della Terza Sezione Penale della Cassazione (sentenza n. 35188/2019) che hanno confermato la penale responsabilità dell’imputato per il reato a lui ascritto. 

Il reato di violenza sessuale

A tal proposito hanno ribadito che “al fine della configurabilità del delitto di violenza sessuale di cui all’art. 609 bis cod. pen. ciò che rileva non è la finalità soggettiva dell’autore del reato, bensì la volontarietà dell’offesa al bene dell’integrità sessuale della persona offesa”.

L’elemento soggettivo del reato di violenza sessuale è, infatti, integrato dal dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di compiere un atto invasivo e lesivo della libertà sessuale della persona offesa non consenziente, cosicché non è necessario che detto atto sia diretto al soddisfacimento dei desideri dell’agente né rilevano possibili fini ulteriori – di concupiscenza, di gioco, di mera violenza fisica o di umiliazione morale – dal medesimo perseguiti.

Rimane, perciò, irrilevante il fine ulteriore dell’agente (di violenza, umiliazione, scherno o altro) quando la sua condotta sia intenzionalmente volta a invadere e compromettere la sfera di libertà sessuale della vittima di tale condotta.

Il compito del giudice di merito è quello di valutare tutte le eventuali peculiarità del contesto nell’ambito del quale la condotta sia stata realizzata, qualora le stesse siano tali da escludere la volontà di invadere e compromettere la sfera sessuale della vittima. 

Nel caso in esame, la corte d’appello aveva correttamente individuato la natura sessuale dell’atto posto in essere dall’imputato ai danni della persona offesa, evidenziando la volontaria e violenta invasione da parte del primo della sfera sessuale della vittima, realizzata mediante il repentino strizzamento del seno della stessa. 

“Tale fatto ha senza dubbio comportato la compromissione della sfera sessuale della destinataria”.

“Il fatto, poi, che la finalità non fosse quella di soddisfare istinti sessuali bensì di offendere la vittima non esclude la configurabilità del reato, per la quale, come ricordato, è sufficiente il dolo generico, di volontariamente invadere o compromettere la sfera di libertà sessuale della destinataria della condotta, non occorrendo che essa sia anche volta a soddisfare la concupiscenza o il desiderio sessuale dell’agente, né assumendo rilievo assorbente il fine ulteriore dell’agente”.

La redazione giuridica

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