Non è consentita la rettifica dell’atto di nascita del minore che non ha alcun legame né genetico né biologico con la donna richiedente la qualità di madre
La vicenda
Due donne, da tempo conviventi, erano entrambe genitori di un minore, venuto alla luce mediante la tecnica della procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, eseguita in Danimarca.
Il piccolo era nato nel comune di Agrigento nel mese di settembre 2018.
All’atto di nascita, l’Ufficiale di Stato Civile del Comune di Agrigento lo aveva registrato quale figlio della donna che l’aveva portato in grembo (indicata come “madre”) e dell’altra convivente (indicata come “padre”).
Poco dopo la nascita, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento aveva presentato ricorso, dichiarando di agire sulla scorta del superiore interesse del minore e del divieto di ogni discriminazione, con il quale chiedeva la rettifica dell’atto dello Stato Civile ai sensi dell’art. 95 D.P.R. n. 396/2000, nel senso di sostituire alla “maternità” attribuita alla prima e alla paternità attribuita alla seconda, l’indicazione generica della rispettiva qualità di “genitore 1” e di “genitore 2”; in subordine, chiedeva di sollevare una questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3 e 4 D.P.R. n. 432/1957 nella parte in cui richiedono l’indicazione dei rapporti di “paternità” e di “maternità”, piuttosto che di “genitorialità” per contrasto con gli artt. 2, 3, 29, 30 e 117 Cost.
Si costituivano in giudizio anche le due donne, le quali aderivano alla richiesta di rettifica e chiedevano che, in primo luogo, anche alla donna indicata come “padre” del minore fosse attribuita l’indicazione di “madre” e, in via subordinata, che fosse loro rispettivamente attribuita la qualità di “genitore 1” e “genitore 2”.
Ma per il Tribunale di Agrigento la domanda formulata dal procuratore della Repubblica si scontrava con il principio di “tipicità” degli atti dello Stato Civile e con il loro contenuto “vincolato”, alla stregua di quanto previsto dall’art. 11 comma tre del D.P.R. 396 del 2000 a mente del quale: “l’ufficiale dello stato civile non può enunciare, negli atti di cui è richiesto, dichiarazioni e indicazioni diverse da quelle che sono stabilite o permesse per ciascun atto”.
Sulla scorta di questi principi, con decreto Ministeriale 5 aprile 2002, sono state approvate le formule per la redazione degli atti dello stato civile, con una congerie di formule in cui si distingue nettamente la figura della madre da quella del padre.
La domanda di rettifica postulava, in questo modo, la creazione di un istituto mancante nel nostro sistema.
Ed infatti, in tema di filiazione dalle persone di stesso sesso, in Italia nulla ancora è stato disciplinato.
La lacuna non e stata colmata nemmeno nella recente legge n. 76 del 2016 che ha disciplinato, come è noto, le unioni civili di persone dello stesso sesso.
In Italia – a differenza di altri paesi – è vietato l’accesso alla procreazione medicalmente assistita alle coppie omosessuali ai sensi dell’art. 5 della legge 40 del 2004 e tale divieto è pure punito con una sanzione amministrativa.
Con specifico riferimento a ipotesi di “bigenitorialità materna” in cui ambo le donne hanno “contribuito a dare la vita al nato”, la giurisprudenza di legittimità ha tuttavia affermato il principio per cui “è riconoscibile in Italia, l’atto di nascita straniero dal quale risulti che un bambino, nato da un progetto genitoriale di coppia, sia figlio di due madri (una che l’ha partorito e l’altra che ha donato l’ovulo) non essendo opponibile un principio di ordine pubblico desumibile dal terzo comma dell’art. 269 c.c. secondo cui è madre colei che ha partorito (cfr. Cass. N. 19599 del 2016)”.
Ma nel caso in esame una delle due ricorrenti non aveva alcun legame né genetico né biologico con il minore.
La pronuncia delle Sezioni Unite
Sul tema, di recente, si sono pronunciate le Sezioni Unite della Cassazione (Cass S.U. n. 12193 del 2019) da cui sono emersi alcuni principi – a parere del giudice siciliano – sovrapponibili al caso in esame:
1) soltanto all’istituto dell’adozione “l’ordinamento affida la realizzazione di progetti di genitorialità privi di legami biologici con il nato”;
2) l’interesse del minore “si realizza proprio attribuendo la maternità a colei che partorisce e affidando all’istituto dell’adozione, realizzata con le garanzie proprie del procedimento giurisdizionale, piuttosto che al semplice accordo delle parti la realizzazione di una genitorialità disgiunta dal legale biologico”;
3) la legge n. 40 del 2004, che ha disciplinato l’accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita (che, si ricorda, sono precluse alle coppie dello stesso sesso) è una legge “costituzionalmente necessaria” perché “rappresenta la prima legislazione organica relativa ad delicato settore che indubbiamente coinvolge una pluralità di rilevanti interessi costituzionali”;
4) se è vero che “il dato della provenienza genetica non costituisce un requisito imprescindibile della famiglia” è anche vero che “la libertà e volontarietà dell’atto che consente di diventare genitori e di formare una famiglia…di sicuro non implica che la libertà in esame possa esplicarsi senza limiti” (Corte Cost. n. 162 del 2014);
5) “anche nella giurisprudenza della Corte Edu, la sussistenza di un legame genetico o biologico con il minore rappresenta dunque, il limite oltre il quale è rimessa alla discrezionalità del legislatore statale l’individuazione degli strumenti più adeguati per conferire rilievo giuridico al rapporto genitoriale, compatibilmente con gli altri interessi coinvolti nella vicenda”.
La tutela del genitore d’intenzione
Ebbene, sulla scorta di tali principi, le Sezioni Unite hanno ritenuto che, nelle fattispecie di maternità surrogata, al genitore non biologico ma “d’intenzione” possa essere attribuita tutela solo tramite l’istituto dell’adozione “in casi particolari”, come previsto dall’art. 44 comma primo lettera d) della legge 184 del 1983.
Appare evidente, quindi, che allo stato della legislazione attuale non sia sufficiente un mero “consenso” (ancorchè esternato in un modulo di procreazione medicalmente assistita) per fondare un rapporto di paternità o maternità naturale.
Quanto, invece, alla sollevata questione di legittimità costituzionale, il Tribunale di Agrigento ha chiarito che le norme citate non sono costituzionalmente illegittime perché “il preminente interesse del minore” al “riconoscimento legale della famiglia in cui cresce e il diritto alla bigenitorialità”, trovano già ampia tutela nell’istituto dell’adozione “in casi particolari”.
Per queste ragioni ha rigettato il ricorso del Procuratore della Repubblica e le domande formulate dalle due donne.
La redazione giuridica
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