L’esponente, residente all’interno della zona a traffico limitato (Z.T.L.) del Comune di Modena, riceveva nel marzo del 2014 la notificazione di 11 verbali di contestazione della violazione di cui all’art. 7, comma 9 e dell’art. 14 C.d.S.

Proponeva, pertanto, ricorso dinanzi al Giudice di Pace di Modena, sostenendo di essere titolare del permesso di accesso alla Z.T.L. in ragione della sua residenza, ma di aver dimenticato di eseguire il pagamento del cd. miniticket annuale previsto dalla normativa locale.

L’amministrazione locale avrebbe pertanto dovuto chiedergli di pagare soltanto il miniticket omesso, con eventuali more, sanzioni e sovrattasse ma non contestargli anche l’accesso alla Z.T.L. per difetto di autorizzazione. Invocava, inoltre, il beneficio della continuazione e cioè che la sanzione fosse limitata alla sola prima violazione.

La vicenda è finita in Cassazione ed è stata definita dai giudici della Seconda Sezione Civile con la sentenza n. 1374/2019.

Ad avviso del ricorrente, il mancato pagamento del miniticket annuale non rendeva invalido il permesso di accesso alla Z.T.L., costituendo soltanto un inadempimento contrattuale. Il Comune, quindi, non avrebbe potuto contestare l’accesso non autorizzato alla Z.T.L., ma soltanto pretendere il pagamento del corrispettivo annuale dovuto, con eventuale maggiorazione di interessi e sanzioni.

Ma per i giudici della Suprema Corte “la censura era infondata”.

Come correttamente rilevato dal Tribunale, l’art. 7 C.d.S., comma 9, attribuisce espressamente ai comuni, nell’ambito del potere di perimetrare le aree a traffico limitato, la facoltà di “subordinare l’ingresso o la circolazione dei veicoli a motore, all’interno delle zone a traffico limitato, anche al pagamento di una somma”.

Qualora l’ente locale eserciti la predetta facoltà, il pagamento costituisce elemento costitutivo del titolo di accesso, cosicchè la sua omissione si riflette necessariamente sulla validità del permesso, inibendola.

Sarebbe privo di fondamento, dunque, l’assunto secondo cui il pagamento del ticket costituisce l’adempimento di un’obbligazione autonoma e indipendente rispetto al rilascio del permesso, che sarebbe – in quest’ottica -subordinato al solo requisito della residenza del beneficiario all’interno della Z.T.L..

Il collegamento tra i due momenti dell’unitaria fattispecie autorizzativa – hanno chiarito gli Ermellini – è infatti assicurato proprio dalla previsione del richiamato dell’art. 7, comma 9, che mediante il verbo “subordinare” esprime chiaramente l’indissolubile legame esistente tra di essi.

Respinta anche la censura relativa al mancato riconoscimento del beneficio della continuazione amministrativa.

L’art. 198 C.d.S., comma 2 esclude espressamente l’applicazione della continuazione all’accesso non autorizzato in Z.T.L., disponendo che in tale ipotesi “il trasgressore ai divieti di accesso e agli altri obblighi e divieti o limitazioni soggiace alle sanzioni previste per ogni singola violazione”.

In definitiva, il ricorso è stato rigettato con vittoria per il Comune di Modena.

La redazione giuridica

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