Il sostegno deve essere garantito nella misura occorrente a permettere all’alunno in condizione di disabilità di realizzare il proprio diritto all’istruzione e all’integrazione scolastica, non essendovi alcuna preclusione di legge al raggiungimento del rapporto 1:1

Lo ha affermato la Prima Sezione del Tar Latina (sentenza n. 182/2019), nell’ambito di una vicenda sorta a seguito del ricorso presentato dalla madre di un bambino disabile, affetto da grave disturbo dello spettro autistico, contro il provvedimento dell’istituto scolastico che aveva ridotto il numero delle ore di sostegno per quest’ultimo.

La donna rivendicava il diritto del proprio figlio minore di poter usufruire di un numero di ore di sostegno pari all’intero orario di frequenza settimanale.

Il ricorso è stato accolto per le ragioni che seguono.

Con la sentenza n. 80 del  26 febbraio 2010, la Corte costituzionale ha stabilito che il sostegno all’alunno in condizione di grave disabilità deve essere garantito nella misura occorrente a permettergli di realizzare il proprio diritto all’istruzione e all’integrazione scolastica e può giungere, nelle situazioni di gravità, sino al c.d. rapporto 1:1 che, nella scuola dell’infanzia, equivale a 25 ore settimanali, senza che possano nemmeno essere addotte, in senso contrario, esigenze di contenimento della spesa pubblica.

Ciò trova conferma nei principi costituzionali in tema di diritto alla salute e all’istruzione, oltre che di tutela dell’infanzia e della disabilità, che “impongono di dare una lettura sistematica alle disposizioni sulla tutela degli alunni disabili e a quelle sulla organizzazione scolastica e sulle disponibilità degli insegnanti di sostegno, nel senso che le posizioni degli alunni diversamente abili devono prevalere sulle esigenze di natura finanziaria” (Cons. Stato, sez. VI, 14 settembre 2017 n. 4341).

Tale prevalenza– hanno chiarito i giudici amministrativi – si desume anche dalla normativa sulle assunzioni in deroga degli insegnanti di sostegno e dall’art. 10, comma 5, l. n. 122 del 2010, nel testo modificato dall’art. 18, comma 1, lett. a) d.lgs. 13 aprile 2017 n. 66 e dall’art. 1, comma 1138, lett. b), l. 30 dicembre 2018 n. 145, a mente del quale, in sede di formulazione del piano educativo individualizzato, il gruppo di lavoro handicap operativo elabora “proposte relative all’individuazione delle risorse necessarie, ivi compresa l’indicazione del numero delle ore di sostegno, che devono essere esclusivamente finalizzate all’educazione e all’istruzione, restando a carico degli altri soggetti istituzionali la fornitura delle altre risorse professionali e materiali necessarie per l’integrazione e l’assistenza dell’alunno disabile richieste dal piano educativo individualizzato” (Cons. Stato, sez. VI, 14 settembre 2017 n. 4341).

Dal quadro normativo così sinteticamente delineato emerge, pertanto, che il sostegno deve essere garantito nella misura occorrente a permettere all’alunno in condizione di disabilità di realizzare il proprio diritto all’istruzione e all’integrazione scolastica, non essendovi alcuna preclusione di legge al raggiungimento del rapporto 1:1. Peraltro, nei casi di disabilità particolarmente grave, l’attribuzione del sostegno nella misura 1:1, oltre a garantire il diritto all’istruzione dell’alunno portatore di handicap, tutela anche quello dei suoi compagni di classe.

La decisione

Ebbene, nel caso in esame era indubbio che il minore fosse portatore di un handicap grave, con necessità di un insegnante specializzato per l’integrazione scolastica (ai sensi degli artt. 3, comma 3, l. n. 104 cit., e 20, l. 3 agosto 2009, n. 102); altrettanto pacifica era l’insufficienza delle ore di sostegno concesse dall’istituto scolastico.

Per tali ragioni, l’istanza è stata accolta con conseguente annullamento degli atti impugnati. In tal modo i giudici amministrativi hanno riconosciuto il diritto dell’alunno di poter beneficiare del sostegno nella misura massima consentita nella scuola dell’infanzia per l’anno in corso, con correlativo obbligo dell’Amministrazione scolastica di assegnargli le ore di sostegno previste in rapporto di 1:1.

La redazione giuridica

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