Vanno segnalate un paio di interessanti sentenze, una di legittimità e l’altra di merito, pubblicate nel corso dell’estate che abbiamo alle spalle (la n. 16874/2016 del 10/08/16 della Corte di Cassazione e la numero 551/2016 del 23/06/16 del Tribunale di Asti) le quali hanno il merito di fare chiarezza su due aspetti importanti della disciplina del cosiddetto indennizzo diretto introdotto, come è noto, dal decreto legislativo n. 209 del 2005 (Nuovo Codice delle Assicurazioni).
Muoviamo, per ragioni di importanza, dalla pronuncia della Cassazione che ha affrontato un tema controverso afferente la rilevanza e la cogenza dei criteri di accertamento della responsabilità dei sinistri e delle loro dinamiche introdotti con l’allegato a) del D.p.r. del 18/07/06 n. 254. Quest’ultimo è il Regolamento attuativo del Nuovo Codice delle Assicurazioni e prevede espressamente, all’art. 12 , che l’assicuratore della vittima dell’incidente (l’impresa gestionaria) adotti le proprie determinazioni, in ordine alla richiesta del danneggiato, applicando i criteri – volti a dipanare le incertezze sulla ripartizione delle colpe – previsti proprio dal suddetto allegato e ciò in conformità alle norme legislative e regolamentari vigenti nell’ambito della RCauto.
Tutti i cultori della materia, nonché gli operatori assidui del settore, sanno che tale allegato elenca una serie di potenziali dinamiche (tra le più ricorrenti) di incidentistica stradale. Si tratta, in altre parole, di una sorta di specchietto o matrice, che dir si voglia, con funzioni di empirico supporto ai patrocinatori di un danneggiato e a coloro che sono deputati a liquidare il danno in nome e per conto delle compagnie di assicurazione. Esso, insomma – in ossequio alla compulsiva necessità di fornire risposte pronta cassa e just in time tipica dell’epoca odierna – dovrebbe permettere di stabilire, a colpo d’occhio e con irriflessiva reattività, a chi vada attribuita la responsabilità totale o parziale di un incidente e in quale misura percentuale (cioè se in termini di esclusività ovvero di concorsualità).
Ebbene, la Corte di Cassazione, con la pronuncia in commento, ha espressamente statuito che la tabella in oggetto non ha alcun valore vincolante per il giudice ma, piuttosto, un mero rilievo sussidiario a buon pro di chi si trovi a gestire, in sede stragiudiziale, una trattativa e avverta il bisogno di orientarsi nella selezione delle colpe dei conducenti dei veicoli coinvolti e nella ripartizione dei rispettivi livelli di responsabilità.
Un tanto si desume, secondo la Cassazione, almeno da tre fattori dirimenti: 1) l’art. 12 del Regolamento citato (D.p.r. 18/07/06 n. 254) non stabilisce affatto che la responsabilità civile, in un sinistro stradale, debba essere accertata sempre e comunque coi criteri dell’allegato: detta norma si limita, infatti, a consentire all’impresa gestionaria di fare generico riferimento – nell’adozione delle proprie determinazioni – allo strumento testé menzionato; 2) l’art. 12 è una fonte di rango secondario, in quanto regolamentare, e pertanto non può derogare alle norme di rango primario quali sono, a tutti gli effetti, gli artt. 1227 e 2043 del Codice Civile; 3) motivi di ratio (cioè di ragionevole intenzione del legislatore, desumibile dalla regola di cui trattasi) inducono preferibilmente a ritenere che l’istituzione del risarcimento diretto ha avuto la precipua funzione di agevolare la procedura stragiudiziale, ma non certo quella di limitare, o addirittura conculcare, il principio fondamentale del libero convincimento degli organi giudicanti.
Veniamo ora alla sentenza del Tribunale di Asti la quale si è pronunciata sulla questione della interpretazione da dare all’art. 149 del Nuovo Codice delle Assicurazioni. Il provvedimento de quo ha risposto a un quesito ormai ozioso (per quante volte è stato univocamente trattato e deciso l’argomento) e cioè se tale norma consenta, o meno, l’evocazione in giudizio – accanto all’assicuratore del danneggiato – anche del responsabile civile ovverossia del proprietario e del conducente del veicolo danneggiante.
Il tribunale piemontese, nel solco della nota pronuncia della Consulta, n. 180/2009, ha ribadito un assunto che dovrebbe essere ormai moneta corrente tra i protagonisti dei palazzi di giustizia e che, invece, continua a essere pervicacemente negato in troppe occasioni: “L’art. 149 comma 6 Cod. Ass., nella parte in cui prevede che il danneggiato possa proporre l’azione diretta di cui all’art. 145 nei soli confronti della propria impresa di assicurazione deve quindi essere interpretato nel senso che esclude il cumulo tra azione diretta avverso la propria assicurazione e azione diretta avverso l’ass.ne del danneggiante (…) e non nel senso che esclude il cumulo tra azione ex art. 149 e ordinaria azione civilistica avverso il responsabile Civile”.
Quindi, è perfettamente giustificato e legittimo incardinare un giudizio sia contro la propria compagnia di assicurazione (in ossequio ai dettami della disciplina dell’indennizzo diretto) sia contro il proprietario e conducente del veicolo antagonista. Scelta che può essere variamente motivata; ad esempio, anche dalla esigenza di deferire la prova per interrogatorio al responsabile del sinistro finalizzata a ottenerne la confessione giudiziale (in assenza di testimoni oculari del fatto storico).
Non resta che augurarsi che tale sentenza sia l’ultima di una lunga serie e che il principio ivi sanzionato venga finalmente rubricato alla stregua di un’acquisizione pacifica e non meritevole neppure di discussione. Una di quelle nozioni elementari la cui contestazione merita di essere configurata come eccezione puramente dilatoria e patentemente temeraria.
Avv. Francesco Carraro
(Foro di Padova)



