La cicatrice residuata dal taglio inferto alla parte offesa comporta l’applicazione della circostanza aggravante dello sfregio permanente del viso, ai sensi dell’art. 583, comma 2, n. 4 c.p.: la Cassazione ha confermato la condanna per il reato di lesioni personali gravissime

La vicenda

La Corte di appello di Milano, confermando la pronuncia emessa dal Giudice dell’Udienza Preliminare del Tribunale della stessa sede, aveva condannato l’imputato alla pena ritenuta di giustizia in ordine ai reati di lesioni personali gravissime in danno della persona offesa, cui aveva cagionato lo sfregio permanente del viso.

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il predetto imputato lamentando la violazione dell’art. 583, comma 2, n. 4 cod.pen. e il vizio di motivazione: a detta del ricorrente la cicatrice residuata dal taglio inferto alla parte offesa, in ragione della sua collocazione in una parte del viso laterale e delle sue contenute dimensioni, non era tale da integrare la circostanza aggravante dello sfregio permanente del viso, inteso come ripugnante sfiguramento del volto, tanto più che il soggetto che ne era portatore non aveva accusato alcun turbamento psicologico per effetto di essa.

Ma il ricorso è stato dichiarato inammissibile (Corte di Cassazione, Quinta Sezione Penale, sentenza n. 5719/2020).

Il reato di lesioni gravissime

La giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che :«In tema di lesioni gravissime, integra lo sfregio permanente qualsiasi nocumento che, senza determinare la più grave conseguenza della deformazione, importi un turbamento irreversibile dell’armonia e dell’euritmia delle linee del viso, con effetto sgradevole o d’ilarità, anche se non di ripugnanza, secondo un osservatore comune, di gusto normale e di media sensibilità» (Sez. 5, n. 32984 del 16/06/2014; Sez. 5, n. 21998 del 16/01/2012; Sez. 4, n. 12006 del 04/07/2000).

A tali principi di diritto si era attenuta la corte territoriale laddove aveva ritenuto che la localizzazione della cicatrice riportata dalla parte offesa, per effetto della ferita da taglio infertagli dall’imputato, «con decorso trasversale dal lobo dell’orecchio sinistro fino in piena guancia .. con depressione rispetto al piano cutaneo», avesse determinato: «un turbamento delle linee del volto .. percepito da un osservatore di media sensibilità come sfregio del volto».

La decisione

Nondimeno – hanno aggiunto gli Ermellini – è jus receptum che la valutazione circa la sussistenza dell’aggravante dello sfregio permanente, inteso nei termini dianzi indicati, compete al giudice di merito, chiamato ad esprimere un giudizio che non richiede speciali competenze tecniche, perché ancorato al punto di vista di un osservatore comune, di gusto normale e di media sensibilità; giudizio che, pertanto, non è sindacabile in sede di legittimità (Sez. 5, n. 22685 del 02/03/2017). Da ciò era derivata la manifesta infondatezza del ricorso.

La redazione giuridica

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