Respinto il ricorso del datore che lamentava l’omissione dell’incidenza di cause sopravvenute nella qualificazione delle lesioni cagionate al lavoratore
In tema di infortuni sul lavoro, alla luce dell’art. 41 cod.pen., il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall’azione o omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità tra l’azione o omissione e l’evento. La stessa giurisprudenza di legittimità afferma che le cause sopravvenute idonee ad escludere il rapporto di causalità sono sia quelle che innescano un processo causale completamente autonomo rispetto a quello determinato dalla condotta dell’agente, sia quelle che, pur inserite nel processo causale ricollegato a tale condotta, si connotino per l’assoluta anomalia ed eccezionalità, collocandosi al di fuori della normale, ragionevole probabilità.
Lo ha ricordato la Cassazione con la sentenza n. 38413/2021, pronunciandosi sul ricorso di due imputati, rispettivamente datore di lavoro della parte lesa e preposto dell’impresa, per avere cagionato al lavoratore lesioni – trauma cranico con ferite e frattura al radio destro – derivanti dalla caduta dal ponteggio, causata dal cedimento improvviso del solaio, con colpa consistita per il datore di lavoro nel non aver valutato i rischi, nel non aver assicurato ai lavoratori idonei dispositivi di sicurezza anti-caduta e nell’aver fatto realizzare una passerella inidonea al carico; per il preposto nel non aver provveduto a tempestiva informazione dei pericoli nelle operazioni di demolizione e di predisposizione dei punti fissi per il fissaggio delle cinture di sicurezza.
Nel rivolgersi alla Suprema Corte, i ricorrenti deducevano la mancanza della condizione di procedibilità e la mancata assunzione di una prova decisiva sul punto (c.t.u. medico legale, appositamente richiesta), in quanto si sarebbe dovuto tenere conto dell’incidenza dell’errore diagnostico sulla durata della malattia e, conseguentemente, qualificare le lesioni cagionate al lavoratore come inferiori a 40 giorni, procedibili solo a querela – nel caso di specie assente.
La Cassazione, nel ritenere inammissibile la doglianza proposta, ha specificato che l’eventuale negligenza o imperizia dei sanitari nella prestazione delle cure alla vittima, in caso di incidente stradale, ancorché di elevata gravità, non può ritenersi causa autonoma ed indipendente, tale da interrompere il nesso causale tra il comportamento di colui che ha causato l’incidente e la successiva morte del ferito. Lo stesso principio deve operare anche con riferimento alla vittima di un infortunio sul lavoro. In definitiva, l’errore diagnostico dei sanitari rileva, come già osservato dai giudici di merito, quale concausa dell’evento, unitamente alla condotta dei ricorrenti. Del resto, le definitive e complessive lesioni non possono, da un punto di vista ontologico o concettuale, essere scisse ed in parte ricondotte all’infortunio sul lavoro, in parte alla responsabilità medica, sicché del tutto correttamente i giudici di merito avevano qualificato il reato come lesioni gravi e, quindi, procedibile d’ufficio.
La redazione giuridica
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