Ai fini della risarcibilità del sinistro stradale da parte dell’assicurazione, rileva il momento della denunzia del fatto e non quello in cui si è verificato materialmente l’evento (Tribunale di Prato, Sentenza n. 739/2021 del 20/10/2021 RG n. 1484/2018-Repert. n. 1590/2021 del 20/10/2021)
L’Azienda USL Toscana Centro cita a giudizio la Compagnia assicuratrice, chiedendo, previo accertamento dell’operatività della polizza n. 009211012006/2, la condanna di quest’ultima al pagamento in proprio favore della somma di euro 1.629.907,36 e la condanna della convenuta a risarcire i danni subiti per violazione del principio di buona fede contrattuale ex artt. 1175 e 1375 c.c..
A fondamento della domanda deduce: di avere ricevuto nel novembre 2007 richiesta di risarcimento del danno da parte dei congiunti del paziente deceduto i quali hanno rappresentato il rinvio a giudizio del Medico per omicidio colposo e chiesto i dati della compagnia assicurativa per un’eventuale trattativa.
Di avere ricevuto successivamente la notifica della citazione del responsabile civile nel processo penale pendente dinanzi al Tribunale di Prato nei confronti del Medico per il delitto di cui all’art. 589 c.p.; che anche in tal caso ha fatto le dovute comunicazioni alla Compagnia ai sensi di polizza.
La Compagnia, dopo avere gestito il sinistro per oltre un anno, ha comunicato all’Azienda USL che esso non era coperto dalla polizza, in quanto il sequestro della cartella clinica avvenuto nel 2004 comportava una pregressa conoscenza del sinistro.
L’Azienda ospedaliera deduce che la prima richiesta di danni è quella pervenuta da parte degli eredi nel novembre 2007, regolarmente girata tramite broker alla Compagnia di assicurazione, non essendo a conoscenza, prima di allora, di altri fatti che avrebbero consentito di aprire un sinistro.
Ad ogni modo, deduce l’attrice, che la polizza vigente all’epoca dei fatti prevedeva espressamente l’obbligo di denuncia entro 30 giorni dalla richiesta di risarcimento danni pervenuta all’ufficio assicurazioni dell’azienda sanitaria.
Con sentenza penale 1529/2011 del 22.07.2011/19.09.2011 il Medico veniva riconosciuto colpevole del reato ascrittogli e nelle more del giudizio, gli eredi rinunciavano alla costituzione di parte civile in quanto intendevano agire in sede civile per il risarcimento del danno.
Nel luglio 2010 veniva promosso il giudizio nei confronti dell’Azienda USL e del Medico chiedendo la condanna al pagamento della somma di euro1.200.000 ,00 e l’atto di citazione veniva inviato alla Compagnia.
Con sentenza n. 635/2016 del 09.06.2016, il Tribunale di Prato ha condanno il Medico e l’Azienda sanitaria, in solido, al pagamento della somma complessiva di euro 1.211.364,72, oltre alle spese di lite.
Ed ancora, secondo l’attrice, la polizza assicurativa stipulata dall’ Azienda USL con la Compagnia convenuta, in vigore dal 31.12.2006 al 31.12.2009, prevede una copertura secondo la struttura claims made e la lettera di risarcimento del danno ricevuta nel novembre 2007 determina il momento in cui scatta l’operatività della clausola in questione.
Il Tribunale ritiene che la domanda dell’Azienda ospedaliera volta a ottenere il pagamento, da parte della convenuta, delle somme corrisposte in favore agli eredi , in virtù del contratto di assicurazione è infondata.
La polizza in questione, è strutturata secondo la clausola claims made . L’art. 25 della polizza, infatti, rubricato “Operatività temporale delle garanzie”, stabilisce che ” La garanzia per la Responsabilità civile verso terzi e RCO vale per le richieste di risarcimento avanzate nei confronti dell’Assicurato, per la prima volta, nel corso del periodo di decorrenza dell’assicurazione indicato in polizza e notificate alla Società entro i termini contrattuali o di legge, a condizioni che tali richieste siano conseguenti a comportamenti posti in essere non antecedentemente alle date di seguito indicate.
Tali clausole prevedono che la copertura assicurativa sia operante solo allorché l’evento di danno sia stato denunziato alla Compagnia assicuratrice nel periodo di vigenza del contratto.
In altri termini, ai fini della risarcibilità di un sinistro da parte dell’assicurazione, rileva il momento della denunzia del fatto e non quello in cui si è verificato materialmente l’evento.
Il Tribunale rammenta che le Sezioni Unite, con la sentenza n. 9140/2016, dopo aver vagliato i differenti orientamenti giurisprudenziali e dottrinari che si erano succeduti in materia, hanno affermato il seguente principio di diritto: ” nel contratto di assicurazione della responsabilità civile la clausola che subordina l’operatività della copertura assicurativa alla circostanza che tanto il fatto illecito quanto la richiesta risarcitoria intervengano entro il periodo di efficacia del contratto o, comunque, entro determinati periodi di tempo, preventivamente individuati (c.d. clausola claims made mista o impura) non è vessatoria; essa, in presenza di determinate condizioni, può tuttavia essere dichiarata nulla per difetto di meritevolezza ovvero, laddove sia applicabile la disciplina di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005 , per il fatto di determinare, a carico del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto; la relativa valutazione, da effettuarsi dal giudice di merito, è incensurabile in sede di legittimità, ove congruamente motivata “.
Dopo due anni le Sezioni Unite sono tornate a pronunziarsi, con la sentenza n. 22437/2018, superando il giudizio di meritevolezza, affermando in particolare che ” Il modello dell’assicurazione della responsabilità civile con clausole “on claims made basis”, che è volto ad indennizzare il rischio dell’impoverimento del patrimonio dell’assicurato pur sempre a seguito di un sinistro, inteso come accadimento materiale, è partecipe del tipo dell’assicurazione contro i danni, quale deroga consentita al primo comma dell’art. 1917 c.c., non incidendo sulla funzione assicurativa il meccanismo di operatività della polizza legato alla richiesta risarcitoria del terzo danneggiato comunicata all’assicuratore. Ne consegue che, rispetto al singolo contratto di assicurazione, non si impone un test di meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti, ai sensi dell’art. 1322, secondo comma, c.c., ma la tutela invocabile dal contraente assicurato può investire, in termini di effettività, diversi piani, dalla fase che precede la conclusione del contratto sino a quella dell’attuazione del rapporto, con attivazione dei rimedi pertinenti ai profili implicati, ossia (esemplificando): responsabilità risarcitoria precontrattuale anche nel caso di contratto concluso a condizioni svantaggiose; nullità, anche parziale, del contratto per difetto di causa in concreto, con conformazione secondo le congruenti indicazioni di legge o, comunque, secondo il principio dell’adeguatezza del contratto assicurativo allo scopo pratico perseguito dai contraenti; conformazione del rapporto in caso di clausola abusiva (come quella di recesso in caso di denuncia di sinistro) “.
Ciò posto, coglie nel segno la eccezione di inoperatività della polizza avanzata dalla Compagnia convenuta.
Il contratto prevede l’esclusione dall’ assicurazione di ” fatti o circostanze pregresse, suscettibili di poter cagionare un sinistro, già note al Contraente e/o agli Assicurati prima dell’inizio della presente assicurazione “, definendo fatti e circostanze già note come quei ” fatti dannosi di cui sia stata portata a conoscenza per iscritto la Direzione Generale, la Direzione sanitaria, l’Ufficio Affari Legali o Assicurativi o l’Ufficio a cui compete la gestione dei sinistri della Contraente o i casi in cui l’Assicurato, incluso l’Assicurato aggiuntivo, abbia ricevuto un avviso di garanzia o una richiesta di risarcimento “.
Dalla documentazione risulta che l’Azienda sanitaria fosse a conoscenza già nell’anno 2004 e, dunque, prima dell’inizio della copertura assicurativa di cui si discute, di fatti riguardanti e connessi alla morte del paziente, deceduto in data 24.11.2003, suscettibili di determinare un sinistro ai sensi di polizza, ossia idonei a poter comportare l ‘invio di una richiesta di risarcimento del danno.
Emblematica in tal senso è la comunicazione del 26.02.2004 con cui la Direzione sanitaria dell’Azienda USL 4 di Prato, in ottemperanza alla richiesta formulata dalla P.G., inviava le informazioni richieste, tra cui il nominativo del dott. Medico.
Ciò significa che l’Azienda Sanitaria aveva la contezza dell’esistenza di un fatto dannoso, determinato dal procedimento penale in corso, in un momento precedente rispetto alla stipula del contratto di assicurazione, atto di per sé a dar luogo a una richiesta di risarcimento dei danni.
Ebbene,la comunicazione del 2 6.02.2004 è rispondente ai requisiti di polizza per escludere, ai sensi dell’art. 27, lettera k), la copertura assicurativa in relazione alla richiesta di risarcimento danni avanzata dagli eredi nel mese di novembre 2007, perché documenta che la Direzione Sanitaria fosse consapevole, già nell’anno 2004, dell’attività d’indagine svolta in seno al procedimento penale collegato alla morte paziente.
Oltretutto, evidenzia il Tribunale, la Suprema Corte, in relazione a una fattispecie in cui la clausola contrattuale claims made prevedeva la copertura di sinistri avvenuti prima della stipula della clausola, purché la richiesta risarcitoria avvenisse durante la vigenza del contratto, ha rigettato il ricorso confermando l ‘inoperatività della polizza assicurativa, anche nel caso in cui sia previsto l’obbligo di comunicare all’assicurazione non solo le richieste risarcitorie ricevute prima della conclusione del contratto, ma anche la mera percezione della possibilità di riceverne.
Il Tribunale di Prato, rigetta le domande proposte da Azienda USL Toscana Centro; dichiara assorbite la domanda in via subordinata e la domanda di rivalsa formulate dall’Assicurazione rispettivamente nei confronti di parte attrice e del Medico; dichiara integralmente compensate le spese processuali tra tutte le parti.
Avv. Emanuela Foligno
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