Lesioni per violenza domestica: fermo e sospensione condizionale

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violenza domestica

Al fine di tutelare la vittima e consentirle di uscire dal contesto di violenza domestica in cui vive la sua quotidianità vengono resi più incisivi gli obblighi informativi a carico delle Forze di Polizia, delle istituzioni pubbliche e delle Asl.

Il 3 dicembre scorso il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di Legge composto da undici articoli inerenti il rafforzamento delle tutele in caso di violenza domestica.

Nel disegno viene inserita un importante rafforzamento dell’istituto dell’ammonimento, viene introdotto il fermo e l’utilizzo del braccialetto elettronico.

Tra le novità più importanti c’è quella che prevede che in caso di rifiuto o manomissione del braccialetto elettronico scatta la reclusione e quella che riconosce la corresponsione di una provvisionale in favore degli orfani di violenza domestica subito dopo le indagini preliminari, e alle vittime con danno biologico accertato.

Il disegno di legge è mosso da una maggiore attenzione alla violenza contro le donne in ambito domestico e nei rapporti di convivenza, e il desiderio di predisporre strumenti di tutela che tengano conto della particolare vulnerabilità delle vittime di contesti familiari violenti.

Lo scopo, oltre a quello della tutela dei soggetti offesi dal reato, è quello di porre maggiore attenzione ai casi di comportamento recidivo e multilesivo, ovverosia quanto risultino coinvolti nelle violenze domestiche anche i figli, o terzi soggetti conviventi.

Il disegno di legge in parola va a modificare il codice penale, il codice di procedura penale, alcune leggi speciali e il Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (D. Lgs. n. 159/2011).

Quando la vittima di violenza si rivolge alle forze dell’ordine, se viene rilevato sin dai primi accertamenti che sussiste pericolo concreto che la condotta venga reiterata, viene data comunicazione al Prefetto che potrà adottare misure di vigilanza dinamica nei pressi dell’abitazione della vittima.

Tali misure, ogni tre mesi dovranno essere sottoposte a verifica per appurarne l’efficacia e il rispetto.

Per quanto riguarda il procedimento dell’ammonimento al Questore, già utilizzato ampiamente anche per il reato di atti persecutori (stalking), ne viene prevista l’applicazione anche in presenza di condotte sintomatiche di futura violenza capace di ledere l’integrità psicofisica della vittima o delle vittime, nell’ambito delle relazioni familiari e di convivenza.

Se il soggetto ammonito, commette altro reato per il quale è previsto l’ammonimento, la pensa sarà aumentata.

Ed ancora, il Giudice potrà procedere d’ufficio nei confronti di quei soggetti che sono già stati ammoniti dal Questore.

Nel caso in cui venga disposta nei confronti dell’indagato la misura dell’allontanamento dalla casa familiare, o il divieto di avvicinamento ai luoghi che la persona offesa frequenta abitualmente, e tale misura venga rifiutata, scatta la misura del controllo elettronico.

Il Giudice, a seconda del caso, può applicare misure ancora più restrittiva, anche unitamente a quella del braccialetto elettronico.

Il braccialetto inoltre, viene previsto anche fuori dai limiti di pena contemplati dall’art. 280 c.p.p, che definisce le condizioni in presenza delle quali possono essere disposte dal Giudice le misure coercitive.

Attraverso la modifica del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159), si riconosce al Giudice il potere di applicare misure di prevenzione nei confronti di soggetti che risultano indiziati per reati che hanno a che vedere con la violenza di genere e domestica in tutte le sua modalità di manifestazione (omicidio, violenza sessuale, lesioni che deformano il volto) e di coloro che sono già stati ammoniti dal Questore e che sono indiziati per lesioni, percosse, minacce aggravate, danneggiamento e violenza privati in ambito domestico.

Viene disposto con provvedimento del Pubblico Ministero il fermo del soggetto se fortemente indiziato di avere commesso reati di maltrattamento, lesione e stalking in danno dei propri familiari.

Quindi, per la declaratoria di flagranza sono sufficiente anche forti indizi.

Al fine di tutelare la vittima e consentirle di uscire dal contesto di violenza in cui vive la sua quotidianità vengono resi più incisivi gli obblighi informativi a carico delle Forze di Polizia, delle istituzioni pubbliche e delle Asl.

Le donne vittime di violenza domestica devono essere informate della presenza sul territorio di presidi e centri antiviolenza, ove possono essere indirizzate.

Inoltre, è prevista la immediata comunicazione alla vittima di violenza del provvedimento di scarcerazione, o la cessazione della misura di sicurezza detentiva del colpevole.

Prevista per i colpevoli la partecipazione ad appositi corsi; spetterà alle associazioni e all’ufficio di esecuzione penale il monitoraggio finalizzato ad accertare che i corsi previsti per gli uomini violenti e maltrattanti si svolgano effettivamente.

La mancata partecipazione del detenuto a tali percorsi comporta la perdita del beneficio della sospensione condizionale della pena.

La vittima di violenza domestica o di genere, in caso di gravi reati (violenza sessuale, lesione personale gravissima, deformazione mediante lesioni permanenti al viso commessi dal coniuge anche separato o divorziato o da persona legata attualmente o in passato da relazione affettiva), che si vengono a trovare in stato di bisogno, potranno chiedere una provvisionale (pari a 1/3 dell’importo finale) del cui riconoscimento si terrà conto in sede di liquidazione definitiva dell’indennizzo che sarà riconosciuto in favore della vittima.

Per i minori che restano orfani a causa della violenza domestica e di genere la provvisionale verrà erogata dopo le indagini preliminari per aiutare i familiari disposti ad accoglierli dopo la perdita del genitore.

Avv. Emanuela Foligno

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