Annullata la sentenza di assoluzione di un imputato che aveva procurato lesioni personali a una donna mediante una spinta e poi l’aveva accompagnata in Pronto soccorso

La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 660/2020, si è pronunciata sul ricorso presentato dal Sostituto procuratore della Corte di appello di Ancona contro la  sentenza con cui il Tribunale, in primo grado, aveva assolto per particolare tenuità del fatto un uomo finito a giudizio per lesioni personali.  L’imputato, nello specifico, aveva fatto cadere con una spinta la parte lesa, una donna, con la quale aveva peraltro un legame familiare, che nel rovinare a terra aveva riportato la frattura dello zigomo sinistro e della parete laterale del seno mascellare sinistro.

A detta del ricorrente, il Giudice non  aveva svolto una valutazione complessiva della condotta – che aveva prodotto un danno non esiguo – limitandosi ad apprezzare come elemento positivo solo il fatto che l’imputato avesse accompagnato la persona offesa al pronto soccorso.

I Giudici Ermellini hanno ritenuto fondato il ricorso, annullando la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello per il giudizio di secondo grado.

Nello specifico, la Cassazione ha ritenuto errata la decisione del Tribunale di riconoscere la causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis c.p. in considerazione delle modalità del fatto ed in particolare della condotta successiva all’evento.

In base a quanto stabilito dalle Sezioni Uniti, infatti, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131 bis c.p., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo.

Nel caso di specie, il Tribunale aveva del tutto omesso di compiere tale valutazione ignorando completamente il grado di aggressione al bene giuridico protetto, così come l’entità del danno e del pericolo che pure, nella illustrazione del fatto, risultavano significativi avuto riguardo alla natura della malattia, guarita solo a seguito di un intervento chirurgico, e della durata della stessa (30 giorni).

Inoltre – sottolineano ancora dal Palazzaccio – ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto non rileva la condotta post delictum. Per cui, la pronuncia in esame, nell’assegnare precipuo valore al comportamento tenuto dall’imputato dopo la consumazione del reato (l’aver accompagnato la parte lesa al pronto soccorso), violava il precetto dell’art.131-bis c.p.

La redazione giuridica

Leggi anche:

TENTATO FURTO, NO ALLA TENUITÀ DEL FATTO SE PENA EDITTALE SUPERA I 5 ANNI

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui