Le lesioni personali stradali gravi o gravissime, sono state introdotte dalla l. 23/3/2016 n. 41. Oltre all’ipotesi base di cui al comma 1, vi sono l’aggravante lata di cui ai commi 4 e 5, e l’aggravante latissima di cui ai commi 2 e 3. Ci si è interrogati sulla qualificazione giuridica della norma per individuare il regime di procedibilità
Qualora l’art. 590-bis (lesioni personali stradali) venga qualificato come autonoma fattispecie di reato – stante la mancanza di alcuna previsione in merito – sarebbe caratterizzato dalla procedibilità d’ufficio; diversamente, configurato come contenitore di un catalogo di circostanze aggravanti a efficacia speciale della fattispecie base di cui all’art. 590 c. 1, il delitto, ai sensi dell’ultimo comma di tale norma, sarebbe punibile a querela di parte.
A favore della prima soluzione, bisogna considerare che l’art. 590-quater qualifica espressamente come circostanze solo le ipotesi recate dai commi da 2 a 6 dell’art. 590-bis. In tal senso, fin dall’inizio, oltre alla prevalente dottrina, si è pronunciata la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. pen., sez. IV, 15 settembre 2017 n. 42346).
Tuttavia, la prima soluzione crea perplessità poiché le lesioni lievi e lievissime, commesse con violazione della normativa sulla circolazione stradale, restano disciplinate dall’art. 590 comma 1.
La questione è stata risolta in favore dell’autonomia del titolo di reato di cui all’art. 590-bis rispetto a quello di cui all’art. 590 (Cass. pen., sez. IV, 24 maggio 2018 n. 27425); immediata conseguenza è stata la consegna di migliaia di procedimenti penali per lesioni stradali, già sub condicio, alla competenza ex officio del Tribunale.
In seguito, il comma 16 dell’art. 1 l. 103/2017 ha delegato il Governo ad adottare decreti legislativi per la “de-procedibilità” dei reati contro la persona puniti con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a 4 anni, a eccezione del caso in cui la persona offesa sia incapace per età o per infermità.
All’interno di tale alveo si è creduto rientrasse anche l’ipotesi base di cui al primo comma dell’art. 590bis che punisce con la reclusione da 3 mesi a 1 anno le lesioni gravi, e da 1 a 3 anni quelle gravissime.
Invece, il D. Lgs. 36/2018 ha scelto di non procedere in tal senso e conseguentemente è stata sollevata questione di costituzionalità tesa a operare una reductio ad legitimitatem del decreto legislativo.
Con sentenza n. 223/2019, la Corte Costituzionale ha ritenuto la questione ammissibile.
La Consulta osserva che la formula utilizzata dal delegante circa l’eccezione relativa all’incapacità della persona offesa, risulta ambigua. La tutela rafforzata della procedibilità d’ufficio, nei confronti di chi risulti vulnerabile a causa della propria incapacità, ben può ricorrere anche nel caso di cui all’art. 590-bis, dove le conseguenze pregiudizievoli per la salute possono rendere più difficoltosa l’iniziativa giudiziaria volta a sollecitare la persecuzione penale del responsabile delle lesioni.
La previsione della procedibilità a querela del delitto di cui si discute, si sarebbe posta in contraddizione con la scelta compiuta appena due anni prima, di prevedere la procedibilità d’ufficio per tutte le ipotesi di lesioni stradali, in considerazione del particolare allarme sociale determinato dalle condotte da contrastare con la nuova incriminazione.
In definitiva la Consulta ha ritenuto che il decreto legislativo abbia adottato una interpretazione non implausibile e non distonica rispetto ai criteri della legge delega. Successivamente, con la sentenza n. 248/2020, nel dichiarare inammissibili e infondate analoghe questioni di costituzionalità, sottolineato come non possa negarsi “che quanto meno le ipotesi base del delitto di lesioni stradali colpose, previste dal primo comma dell’art. 590-bis c.p., appaiono normalmente connotate da un minor disvalore sul piano della condotta e del grado della colpa”, ha sollecitato il legislatore a “una complessiva rimeditazione sulla congruità dell’attuale regime di procedibilità per le diverse ipotesi di reato contemplate dall’art. 590-bis c.p.”.
La nuova delega in materia di condizioni di procedibilità prevede che il legislatore delegato debba prevedere la procedibilità a querela per l’ipotesi di cui all’art. 590-bis comma 1.
Avv. Emanuela Foligno
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