Liberalità d’uso, i regali di San Valentino non vanno restituiti

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In occasione di feste e ricorrenze in cui si è consolidato l’uso dello scambio dei regali, questi non possono essere considerati donazioni in senso stretto , anche se di grande valore

Il 14 febbraio, come da tradizione, si è celebrata la festa di San Valentino, una delle ricorrenze in cui gli innamorati sono soliti scambiarsi regali, spesso anche di valore, a suggellare i propri sentimenti. Ma cosa succede ai doni che si scambiano in tali occasioni speciali, laddove poi la fiamma dell’amore si affievolisce e la love story giunge al capolinea?
La questione è stata oggetto di una pronuncia della Corte di Cassazione dello scorso anno, la sentenza n. 18280/2016, relativa alla fine di una relazione d’amore che aveva visto lo scambio di doni di particolare valore. L’uomo, nello specifico, chiedeva la restituzione di diversi oggetti d’arte, tra i quali anche un quadro di Picasso, oltre che di un diamante di 13 carati e altri oggetti regalati in occasione di San Valentino e della Festa della donna.
La Suprema Corte, confermando l’orientamento dei giudici di merito, ha ritenuto di accogliere la domanda di restituzione relativamente al quadro di Picasso e al diamante , in quanto questi rappresentavano un apprezzabile depauperamento del patrimonio dell’uomo e pertanto la loro donazione avrebbe richiesto la forma prevista dall’articolo 782 del codice civile, in mancanza della quale il lascito andava ritenuto nullo.
Diverse invece le conclusioni dei giudici per quanto concerne i regali fatti in occasione di feste e ricorrenze. In questo caso, secondo gli Ermellini, la norma di riferimento è l’articolo 770, secondo comma, del codice civile, relativa alla liberalità d’uso che, al contrario, non prevede restituzione. La liberalità d’uso, infatti, si configura in occasione di nozze, compleanni, anniversari, eventi in cui in cui per consuetudine si è instaurata l’abitualità diffusa di un certo comportamento. E’ il caso della festa degli innamorati, impostasi da tempo in Italia e nel mondo occidentale, assieme all’usanza dello scambio di regali.
In base alla giurisprudenza della Corte di Cassazione (sentenza n. 12142/93) il rilevante valore dell’oggetto donato non è ostativo alla configurazione di una liberalità d’uso, in quanto “usi e costumi propri di una determinata occasione sono da vagliarsi anche alla stregua dei rapporti esistenti fra le parti e della loro posizione sociale”. Inoltre, la portata economica del regalo va commisurata alla condizione economica dei soggetti. Nel caso in esame , questi disponevano di ingenti patrimoni e mantenevano un tenore di vita molto elevato.

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