Confermata l’inammissibilità per intervenuta decadenza dei termini dell’impugnazione del licenziamento intimato a due lavoratori
Con la sentenza n. 17197/2020 la Suprema Corte si è pronunciata sul ricorso di due lavoratori che si erano visti rigettare, in sede di merito, l’impugnazione del licenziamento loro intimato dal datore di lavoro nell’ambito della procedura di mobilità attivata ex artt. 4 e 24 legge n. 223 del 1991.
Sia il Tribunale che la Corte di appello avevano aderito alla tesi del datore, costituitosi in giudizio, che eccepiva l’inammissibilità del ricorso per l’intervenuta decadenza dall’impugnazione del licenziamento.
Nel rivolgersi alla Suprema Corte i ricorrenti eccepivano che il Collegio distrettuale avesse errato nell’individuare il dies a quo di decorrenza del termine di 180 giorni per il deposito del ricorso giudiziale nella data di spedizione della lettera di impugnazione extragiudiziale del licenziamento e non nella data della relativa ricezione da parte del datore di lavoro.
Gli Ermellini, tuttavia, hanno ritenuto il ricorso infondato.
In base alla normativa vigente, infatti, il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anch’essa in forma scritta, dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l’intervento dell’organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso.
L’impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di centottanta giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato, ferma restando la possibilità di produrre nuovi documenti formatisi dopo il deposito del ricorso. Qualora la conciliazione o l’arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l’accordo necessario al relativo espletamento, il ricorso al giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo.
Nel caso in esame la Cassazione ha ritenuto che la locuzione contenuta nel secondo comma dell’art. 6 della legge n. 604/1966 “L’impugnazione è inefficace se…”, “sta ad indicare che, indipendentemente dal suo perfezionarsi (e quindi dai tempi in cui lo stesso si realizzi con la ricezione dell’atto da parte del destinatario), il lavoratore deve attivarsi, nel termine indicato, per promuovere il giudizio”.
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