Limite della decurtazione sulla pensione di reversibilità

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Limite della decurtazione sulla pensione di reversibilità

Limite della decurtazione sulla pensione di reversibilità : l’intervento della Corte Costituzionale (Corte Cost., sent. 30 giugno 2022, n. 162).

Limite della decurtazione sulla pensione di reversibilità introdotto dalla Corte Costituzionale.

La Consulta ha statuito che la pensione di reversibilità non può essere decurtata di un importo che superi l’ammontare complessivo dei redditi aggiuntivi, in caso di cumulo con altri redditi del beneficiario.

Con ordinanza la Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per il Lazio, ha sollevato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del combinato disposto del terzo e quarto periodo del comma 41 dell’art. 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e della connessa Tabella F, «nella parte in cui prevede che la decurtazione effettiva della pensione ai superstiti il cui beneficiario possieda redditi aggiuntivi possa eccedere l’ammontare complessivo di tali redditi».

Nello caso esaminato, il titolare di una pensione di reversibilità aveva per due anni beneficiato di propri redditi aggiuntivi, vedendosi decurtare il trattamento pensionistico di una somma superiore all’importo dei suddetti redditi.

Precisa la Corte dei Conti remittente che la pedissequa applicazione delle norme ha comportato che, per le annualità 2015 e 2016, la ricorrente abbia subìto «decurtazioni quantitativamente superiori rispetto ai redditi aggiuntivi il cui possesso […] costituisce la causa efficiente delle decurtazioni stesse». E infatti, per l’annualità 2015, a fronte di un reddito aggiuntivo pari a euro 30.106, sono state applicate «decurtazioni non inferiori a 43.174,43 euro», con eccedenza negativa pari ad euro 13.000 circa; per l’annualità 2016, a fronte di un reddito aggiuntivo pari ad euro 30.646, sono state applicate «correlative decurtazioni per 47.638,02 euro», con eccedenza negativa pari ad euro 17.000 circa.

Nel merito, la questione è fondata.

La Corte Costituzionale precisa che la decurtazione applicata non è ragionevole essendo in contrasto con la finalità solidaristica tipica dell’istituto della reversibilità, che valorizza il legame familiare che unisce il titolare della pensione con chi ha beneficiato del trattamento di reversibilità, a seguito della sua morte.

Osserva, inoltre, che il legame familiare, anziché favorire il superstite, finisca paradossalmente per nuocergli, privandolo di una somma che supera i propri redditi personali.

La ratio dei trattamenti di reversibilità consiste nel «farne proseguire, almeno parzialmente, anche dopo la morte del loro titolare, il godimento da parte dei soggetti a lui legati da determinati vincoli familiari, garantendosi, così, ai beneficiari la protezione dalle conseguenze che derivano dal decesso del congiunto. Si realizza in tal modo, anche sul piano previdenziale, una forma di ultrattività della solidarietà familiare, proiettando il relativo vincolo la sua forza cogente anche nel tempo successivo alla morte ».

Per tali ragioni è necessario stabilire un limite della decurtazione.

In tal senso viene statuito un preciso limite della decurtazione ovvero: in presenza di altri redditi, la pensione di reversibilità può essere decurtata solo fino a concorrenza dei redditi stessi.

Avv. Emanuela Foligno

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