Investito dall’autocarro: trauma da schiacciamento alla mano dx

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Investito dall'autocarro riporta trauma da schiacciamento

Investito dall’autocarro riporta trauma da schiacciamento alla mano destra (Cassazione penale sez. II, dep. 09/06/2022, n.22476).

Investito dall’autocarro riporta trauma da schiacciamento: viene denunciato per sinistro fraudolento.

Con sentenza del 02/10/2020, la Corte d’Appello di Bologna confermava la sentenza del  Tribunale di Modena,  con la quale il presunto danneggiato era stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all’art. 642 c.p., comma 2.

L’uomo veniva imputato di tale reato, in concorso con il proprietario dell’autocarro, poiché denunciavano all’Assicurazione un sinistro stradale mai accaduto tra un autocarro e il pedone.

In particolare l’imputato sarebbe stato investito dall’autocarro riportando un trauma da schiacciamento al quinto dito della mano destra e certificato lo stesso attraverso il verbale di Pronto soccorso; laddove invece detto trauma era riferibile ad altro evento avvenuto alcuni giorni prima del sinistro stradale denunciato.

Avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna l’imputato propone ricorso per cassazione.

Secondo il ricorrente la Corte territoriale avrebbe motivato l’affermazione di responsabilità, per avere dichiarato di essere stato investito dall’autocarro, per relationem alla sentenza di primo grado senza specificare le ragioni per le quali la riteneva condivisibile. Deduce, inoltre, l’erronea applicazione dell’art. 642 c.p. considerato che la denuncia del sinistro veniva presentata dal proprietario dell’autocarro, mentre il ricorrente si sarebbe limitato a inoltrare alla Compagnia una richiesta di risarcimento dei danni.

Le censure sono inammissibili.

Non integra vizio della motivazione il fatto che la Corte d’appello di Bologna abbia richiamato “ per relationem” le motivazioni della sentenza di primo grado del Tribunale di Modena .

La Corte d’appello di Bologna, in realtà, ha motivato perché ha ritenuto coerenti le decisioni del primo giudice. Difatti ha integrato le suddette ragioni, in particolare, in relazione al motivo di appello riguardante la dedotta effettività delle lesioni che sarebbero state riportate dall’imputato investito dall’autocarro, nel presunto sinistro stradale, esponendo ulteriori argomentazioni dimostrative del fatto che le lesioni alla mano destra erano stato riportate non in occasione del sinistro, bensì alcuni giorni prima.

Sulla richiesta di risarcimento dei danni inviata alla Assicurazione viene rammentato che “ in tema di ricorso per cassazione, non costituisce causa di annullamento della sentenza impugnata il mancato esame di un motivo di appello che risulti manifestamente infondato, atteso che l’eventuale accoglimento di tale doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio”.

L’art. 642 c.p., strutturato come una norma penale mista del tutto peculiare, prevede cinque diverse fattispecie di reato – in particolare, il danneggiamento dei beni assicurati e la falsificazione o alterazione della polizza; la mutilazione fraudolenta della propria persona, la denuncia di un sinistro non avvenuto e la falsificazione o alterazione della documentazione relativa al sinistro.

L’art. 642 c.p. costituisce, cioè, un’ipotesi criminosa speciale rispetto al reato di truffa di cui all’art. 640 c.p.: nel primo, infatti, sono presenti tutti gli elementi della condotta caratterizzanti il secondo e, in più, come elemento specializzante, il fine di tutela del patrimonio dell’assicuratore.

Le fattispecie previste dall’art. 642 c.p. si presentano “speciali” rispetto all’archetipo della truffa perché predispongono una tutela anticipata e rafforzata del patrimonio delle società che gestiscono le assicurazioni.

Pertanto, è corretto che i Giudici di merito abbiano ritenuto il ricorrente, asseritamente investito dall’autocarro, in concorso di colpa con il proprietario dell’autocarro nella denuncia del falso sinistro stradale.

Il ricorso viene dichiarato inammissibile.

La redazione giuridica

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