L’inadempimento delle obbligazioni professionali e la responsabilità medica

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La Suprema Corte ripercorre l’adempimento delle obbligazioni professionali in ambito di responsabilità medica (Corte Suprema di Cassazione – Sezione Terza Civile – Ordinanza n. 22996 del 21 agosto 2024). La decisione che si propone all’attenzione dei lettori spiega in maniera esemplare le fattispecie di inadempimento delle obbligazioni professionali (ivi compresa la responsabilità medica) e dei relativi oneri probatori.

Gli oneri di creditori e debitori

La Cassazione rammenta che è onere del creditore-attore (ovverosia del danneggiato) dimostrare, oltre alla fonte del suo credito (contratto o contatto sociale), l’esistenza del nesso causale, provando che la condotta del professionista è stata, secondo il criterio del “più probabile che non”, la causa del danno lamentato.

Viceversa, è onere del debitore dimostrare, in alternativa all’esatto adempimento, l’impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l’inadempimento (o l’inesatto adempimento) è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l’ordinaria diligenza.

Esplicitamente la Cassazione condivide quanto già in precedenza espresso con Cass. 10050/2022 in merito al concetto di “imprevedibilità”, che, se riferito alla causa impeditiva dell’esatto adempimento, va inteso, precisamente, nel senso oggettivo della “non imputabilità” (art. 1218 c.c.), atteso che la non prevedibilità dell’evento (che si traduce nell’assenza di negligenza, imprudenza e imperizia nella condotta dell’agente) è giudizio che attiene alla sfera dell’elemento soggettivo dell’illecito, in funzione della sua esclusione, e che prescinde dalla configurabilità, sul piano oggettivo, di una relazione causale tra condotta ed evento dannoso.

La responsabilità per inadempimento delle obbligazioni professionali

Nell’alveo della responsabilità per inadempimento delle obbligazioni professionali – è stato ulteriormente precisato – è configurabile un evento di danno, consistente nella lesione dell’interesse finale perseguito dal creditore (la guarigione, la tutela della salute), distinto dalla lesione dell’interesse strumentale di cui all’art. 1174 c.c., e viene dunque in chiara evidenza il nesso di causalità materiale che rientra nel tema di prova di spettanza del creditore, mentre il debitore, ove il primo abbia assolto il proprio onere, resta gravato da quello “di dimostrare la causa imprevedibile ed inevitabile dell’impossibilità dell’esatta esecuzione della prestazione”.

Riguardo, invece, il delicato tema della “causa ignota”, cioè se il creditore non riesce a provare, neanche attraverso presunzioni, che l’evento dannoso – l’aggravamento della patologia preesistente o l’insorgenza di una nuova patologia – sia in nesso causale con la condotta del sanitario, le conseguenze sfavorevoli ai fini del giudizio ricadono sul creditore medesimo, che ne aveva il relativo onere; se, invece, resta ignota la causa di impossibilità sopravvenuta della diligenza professionale (ovvero, come detto, resta indimostrata l’imprevedibilità o l’inevitabilità di tale causa di impossibilità), le conseguenze sfavorevoli ricadono sul debitore.

Avv. Emanuela Foligno

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