Respinto il ricorso di un motociclista al quale era stata riconosciuta una liquidazione del danno biologico nella misura del 20% in quanto ritenuto corresponsabile all’80% dell’incidente

La Cassazione, con l’ordinanza n. 10582/2021 si è pronunciata sul ricorso di un motociclista che si era visto riconoscere, in sede di merito, la somma di euro 104.697,69, pari al 20% della liquidazione del danno biologico (stimato dalla CTU nella misura del 40-45%) riportato in seguito a un incidente stradale, di cui era stato ritenuto corresponsabile nella misura dell’80%.

L’uomo si rivolgeva alla Suprema Corte contestando la statuizione con cui il Giudice a quo, utilizzando la dichiarazione dell’unico testimone oculare dell’incidente stradale, aveva ritenuto superata la presunzione di pari responsabilità sancita dall’art.2054 c.c., giudicando avventata la sua condotta di guida, nonostante il testimone avesse riferito in giudizio di non aver visto l’urto a causa di un camion che gli impediva la visuale e sebbene, solo nelle affermazioni rese ai carabinieri nell’immediatezza del fatto, ritenute dal ricorrente frutto di una ricostruzione valutativa ex post e non della descrizione della realtà storica cui aveva assistito, avesse dichiarato che “il motociclista non riusciva a rientrare e collideva con lo spigolo anteriore sx dell’auto in questione”.

I Giudici Ermellini, tuttavia, hanno ritenuto inammissibile il motivo del ricorso.

La tesi sostenuta dal ricorrente — oltre a basarsi su una lettura parziale della deposizione del testimone oculare, il quale non si era limitato a riferire di non aver visto il momento dell’urto, ma aveva affermato di essere stato sorpassato dal motociclista insieme con la fila di macchine che lo precedevano e di averlo visto volare in aria, come già aveva dichiarato ai carabinieri nell’immediatezza del fatto — non si confrontava con la particolareggiata motivazione con cui la Corte d’Appello aveva dato rilievo a tutte le emergenze istruttorie: assenza di tracce di frenata; elevata velocità tenuta nella conduzione della moto, deducibile dal fatto che dopo l’urto il conducente era stato sbalzato ad un’altezza superiore rispetto al veicolo pesante che era intento a superare, e non adeguata allo stato dei luoghi; presenza di una colonna di auto e di veicoli pesanti che lasciava presumere che l’auto antagonista fosse ferma in attesa di eseguire la svolta a sinistra, sia pure occupando, con lo spigolo anteriore sinistro, uno spazio ridotto dell’opposta corsia di marcia.

Pertanto, non solo la Corte d’Appello aveva soddisfatto l’obbligo di motivare la propria decisione, ma la sentenza impugnata si basava su un ragionamento logico e pienamente coerente con tutto il corredo probatorio, utilizzato per corroborare ogni singolo passaggio dell’iter motivazionale.

La redazione giuridica

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