Laddove i proprietari di aree tra loro confinanti si accordino per realizzare una costruzione, ciascuno di essi, in virtù del principio dell’accessione e salvo convenzione contraria, acquista la sola proprietà della parte di edificio che insiste in proiezione verticale sul proprio fondo

La vicenda

L’attore aveva agito in giudizio al fine di accertare l’occupazione senza titolo da parte dei convenuti di un immobile di sua proprietà, costituito da una porzione di casa con annessa porzione di giardino e garage, chiedendo che di esse fosse disposto l’immediato rilascio oltre al risarcimento del danno.

Il giudice di primo grado rigettava la domanda. La Corte di Appello di Trieste confermava la pronuncia del primo giudice, ritenendo che l’immobile oggetto di causa fosse in comunione tra le parti, perché costituente un unico corpo di fabbrica, detenuto nella sua interezza dai due convenuti, ragione per cui, sino allo scioglimento della comunione tra tutti i proprietari, non sarebbe stato possibile disporre il rilascio di una parte di esso in favore dell’attore; e neppure poteva essere configurato automaticamente il danno lamentato a causa del mancato godimento della porzione meramente ideale di sua proprietà, trattandosi di un cespite suscettibile di “uso turnario”.

La Corte di Cassazione (Seconda Sezione Civile, ordinanza n. 32436/2019) ha cassato la decisone impugnata accogliendo il ricorso dell’originaria parte attrice.

Secondo la consolidata giurisprudenza, «nel caso in cui più soggetti, esclusivi proprietari di aree tra loro confinanti, si accordino per realizzare una costruzione, per il principio dell’accessione, ciascuno di essi, salvo convenzione contraria, acquista la sola proprietà della parte di edificio che insiste in proiezione verticale sul proprio fondo, con la conseguenza che anche le opere e strutture inscindibilmente poste a servizio dell’intero fabbricato rientrano, per accessione, in tutto o in parte, a seconda della loro collocazione, nella proprietà dell’uno o dell’altro, salvo l’istaurarsi sulle medesime, in quanto funzionalmente inscindibili, di una comunione incidentale di uso e di godimento, comportante l’obbligo dei singoli proprietari di contribuire alle relative spese di manutenzione e di esercizio in proporzione dei rispettivi diritti dominicali» (Cass. Civ. nn. 29457/18, 5112/06).

Il principio dell’accessione

Le difficoltà nel separare la parte di immobile ricadente nella proprietà esclusiva dell’attrice aveva portato il giudice di merito a ravvisare una situazione di comproprietà dell’immobile eretto su fondi confinanti, in violazione al principio dell’accessione; in tal modo, il giudice dell’appello aveva fatto errata applicazione del principio affermato dal Supremo Collegio, in quanto, pur avendo accertato che il garage ricadeva nella proprietà esclusiva della ricorrente ed una parte del corpo di fabbrica dell’edificio nella proprietà delle controparti, aveva errato nell’affermare che “anche laddove un manufatto sia realizzato su due fondi contigui, ma appartenenti a soggetti diversi, si instaura una comunione sull’opera realizzata – rappresentata da un unico corpo di fabbrica – trascurando invece che la proprietà dello stesso resta esclusiva nella parte che si sviluppa in proiezione verticale sulle porzioni di rispettiva titolarità”.

La sentenza è stata, pertanto, cassata, con rinvio della causa ad altra sezione della Corte d’appello di Trieste.

La redazione giuridica

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