L’INAIL, avendo erogato le prestazioni assicurative al lavoratore, vittima di un sinistro stradale in itinere causato dal conducente di un veicolo privo di copertura assicurativa, ha agito in giudizio nei confronti dello stesso e di UnipolSai Assicurazioni S.p.A., quale impresa designata per la Regione Sicilia per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, surrogandosi nei diritti della propria assicurata, ai sensi dell’art. 1916 c.c.
La domanda è stata accolta dal Tribunale di Catania, che ha condannato i convenuti, in solido, a pagare all’istituto la somma di 150.445,14 euro, oltre accessori. La Corte d’appello di Catania ha confermato la decisione di primo grado.
L’impugnazione in Cassazione
Ricorre UnipolSai Assicurazioni S.p.A. deducendo nullità della sentenza e del procedimento per improponibilità della domanda ex art. 1916 c.c.
L’Assicurazione sostiene che l’INAIL potrebbe agire, in base all’art. 1916 c.c., esclusivamente nei confronti del responsabile del danno, non invece nei confronti dell’impresa designata alla liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanza per le Vittime della Strada, la cui obbligazione avrebbe carattere meramente indennitario e non risarcitorio.
L’assunto è infondato.
La Corte d’Appello ha dichiarato inammissibile il motivo di appello dalla Compagnia d’assicurazione relativo alla pretesa improponibilità dell’azione di surrogazione di cui all’art. 1916 c.c. nei confronti dell’impresa designata alla liquidazione dei sinistri per il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, giudicandolo non sufficientemente specifico, in quanto fondato sul generico ed astratto assunto dell’esistenza di una differenza tra l’azione di surroga disciplinata dall’art. 142 C.d.A., e quella di cui all’art. 1916 c.c. Senza però tener conto che l‘obbligazione a carico del Fondo di Garanzia per le vittime della strada non ha natura indennitaria ma natura risarcitoria e, come tale, è esperibile contro l’impresa designata alla liquidazione dei sinistri a carico di quest’ultimo, quale responsabile del danno.
L’obbligazione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada è di natura risarcitoria
La ricorrente contesta esclusivamente quest’ultimo principio di diritto, sostenendo il contrario assunto secondo il quale all’obbligazione del fondo di garanzia per le vittime della strada dovrebbe essere riconosciuta natura meramente indennitaria e non risarcitoria.
Non viene adeguatamente contestata, invece, l’effettiva ratio decidendi e l’oggetto concreto della pronunzia impugnata, secondo la quale il suo motivo di gravame, sul punto, non era stato formulato in maniera sufficientemente specifica.
In particolare, l’Assicurazione non richiama il preciso complessivo contenuto dell’atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, né quello della decisione di primo grado in relazione alla questione, né, soprattutto, il preciso contenuto del suo motivo di appello in proposito: non è, quindi, possibile per la Cassazione valutare in concreto la correttezza della statuizione impugnata, nella parte in cui dichiara inammissibile per difetto di specificità il predetto motivo di appello.
Ad ogni modo, il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada assume la qualità di “responsabile”, nel senso di soggetto obbligato al risarcimento del danno. Conseguentemente esso è assoggettabile all’azione surrogatoria ex art. 1916 c.c. dell’assicuratore, che abbia corrisposto l’indennità, prevista dalla polizza infortuni, al suo assicurato rimasto danneggiato.
Avv. Emanuela Foligno