Respinta l’istanza del marito volta a chiedere la revoca del contributo al canone di locazione dell’immobile nel quale la ex moglie risiedeva con il figlio

Con l’ordinanza n. 19020/2020 la Cassazione si è pronunciata sul contenzioso tra una coppia di ex coniugi in materia di mantenimento. Il Tribunale, a parziale modifica del decreto di omologa della separazione consensuale, aveva revocato il contributo per il mantenimento della moglie, posto a carico del marito, riducendo inoltre a 150 euro la somma dovuta dall’uomo come contributo al canone di locazione dell’immobile nel quale la donna risiedeva con il figlio e aumentando a 450 euro mensili il contributo al mantenimento di quest’ultimo.

Il provvedimento era stato reclamato dall’uomo sia in relazione all’integrazione del canone di locazione ritenuto non più dovuto perché condizionato ad una migliore condizione reddituale raggiunta dalla ex moglie dopo aver instaurato una nuova convivenza, sia in relazione all’incremento dell’assegno in favore del figlio il quale non aveva mutato le proprie esigenze mentre al reclamante era nata un’altra figlia.

La Corte d’Appello aveva escluso la debenza dell’assegno in favore del figlio, divenuto maggiorenne, che nel frattempo era andato a vivere con il padre, statuendo, in relazione al contributo per il pagamento del canone di locazione, che questo dovesse essere conservato fino alla del trasferimento del ragazzo, non essendo emerso un miglioramento effettivo della situazione economica e reddituale della donna, come invece dedotto dal coniuge.

Non c’era stata infatti alcuna prova che la donna avesse rifiutato offerte di lavoro che avrebbero potuto determinare un miglioramento significativo delle condizioni economico-reddituali, così come non era risultata dimostrata la stabile convivenza con il nuovo compagno.

Nel rivolgersi alla Suprema Corte l’uomo deduceva, tra gli altri motivi,  la mancata ammissione delle istanze formulate per dimostrare il rifiuto di incarichi lavorativi in alcune scuole del Nord d’Italia da parte della ex coniuge. Precisava di aver provato a richiedere idonea documentazione agli istituti scolastici ma di aver ottenuto rifiuti giustificati dalla tutela della privacy.

I Giudici Ermellini, tuttavia, hanno ritenuto la censura inammissibile. La Corte d’Appello, infatti, all’esito di una valutazione complessiva delle emergenze istruttorie, aveva ritenuto correttamente che non fosse stata provata da parte del ricorrente una sopravvenuta situazione di stabilizzazione economico reddituale in capo alla resistente per il periodo nel quale era stato disposto il contributo al pagamento del canone di locazione, dal momento che le dedotte occasioni di lavoro non avevano questa caratteristica, sia per la loro collocazione geografica che per il carattere episodico. La valutazione di non rilevanza delle istanze istruttorie formulate al riguardo, di conseguenza, avendo ad oggetto l’accertamento di fatto svolto nel provvedimento impugnato, era del tutto insindacabile in sede  di legittimità.

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