Le mansioni lavorative hanno determinato un aggravamento della patologia degenerativa già esistente (lombosciatalgia da ernia del disco) e viene riconosciuta una concausa quantificata nell’8% – Tribunale di Sassari, Sentenza n. 182/2021 del 25/03/2021 – RG n. 502/2019
Il lavoratore chiama a giudizio l’Inail onde vedersi riconosciuto il diritto alla costituzione in proprio favore di un indennizzo per il danno biologico nella misura del 10% derivante da patologia di natura professionale causata dall’attività lavorativa svolta.
Il ricorrente, in particolare, deduce di avere prestato la propria attività lavorativa, dal 1.6.2000 al 1.5.2015 con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato alle dipendenze di una società operante in regime di appalto con l’Enel per la costruzione e manutenzione della rete elettrica nazionale.
Nell’esercizio delle proprie mansioni si occupava di scavi e lavori edili, realizzando pozzetti e cavidotti in cemento, e trasportando cemento e blocchetti e in occasione della lavorazione o riparazione di nuove linee curava la posa di cavi elettrici, sbobinandoli da masse del peso di oltre 500 Kg.
Nelle fasi lavorative assumeva spesso posizioni incongrue all’interno di cunicoli oppure restava esposto agli agenti atmosferici e tali attività avevano comportato un impegno continuo del rachide per cui era affetto da lombosciatalgia da ernia da disco lombare, malattia insorta in conseguenza e a causa dell’attività lavorativa.
Per tali ragioni il lavoratore chiedeva all’Inail il riconoscimento del danno biologico, ma l’Istituto con provvedimento del 27.7.2017 respingeva la domanda ed anche la successiva fase amministrativa si concludeva senza esito, in quanto l’Inail affermava l’assenza di rischio in malattia non tabellata.
Si costituisce in giudizio l’Inail riportandosi al proprio parere negativo del 12.07.2019 per “assenza del rischio in malattia non tabellata” e chiedendo il rigetto della domanda.
Nello specifico, deduce l’Inail: “dall’esame della documentazione disponibile e dei dati acquisiti, in particolare per quanto riguarda la valutazione del rischio biomeccanico da movimentazione manuale dei carichi, risulta tra l’altro, nel documento di valutazione dei rischi della ditta presso cui attualmente è impiegato, alla voce di mansione “operaio elettricista”, riporta esposizione a movimentazione manuale di carichi e posture incongrue, esposizione a vibrazioni, risultando esposizione a rischio da movimentazione manuale di carichi di grado “basso” (pag.167 del DVR) e esposizione “bassissima” (molto sotto il livello d’azione) per vibrazioni WBVA(8): 0.22m/s2. Sulla base della documentazione visionata e dei dati disponibili, non appare pertanto evidente una lavorazione di movimentazione manuale dei carichi svolta in modo non occasionale in assenza di ausili efficaci, di entità e modalità tale da fare riconoscere come di origine professionale, la patologia indicata in diagnosi”.
La causa viene istruita attraverso l’acquisizione della documentazione sanitaria, prove testimoniali per la verifica in concreto delle mansioni lavorative svolte dal ricorrente e CTU Medico-Legale.
Terminata la fase istruttoria il Tribunale ritiene la domanda fondata.
Nella CTU si legge: ” dalla documentazione prodotta (DVR della ditta) non sussistono condizioni lavorative che possano far riconoscere come origine professionale la patologia denunciata”……..”Nell’anamnesi lavorativa tuttavia viene riferito dall’istante che era addetto alle mansioni di elettricista guardiafili. Anche l’Istituto nelle considerazioni mediche del 12.7.2019 asserisce ” operaio installatore di linee per l’energia elettrica”. Tale mansione implica il trasporto di pali, la preparazione del foro dove viene inserito ed ancorato il palo, il trasporto del cemento molte volte manualmente in quanto le linee vengono tracciate anche su terreni scoscesi e spesso difficilmente raggiungibili con i mezzi meccanici, la stesura delle linee ed il relativo tiraggio con argani manuali. Se è stato addetto a tali mansioni allora è possibile che tali lavorazioni abbiano determinato un aggravamento di una patologia degenerativa già esistente e pertanto può essere riconosciuta una concausa nella determinazione di tali affezioni quantificabile nella misura del 8 per cento del totale”.
In risposta alle controdeduzioni del CTP nominato dalla parte resistente, il CTU ha sottolineato “il consulente nominato dal Tribunale ha riportato elementi riferiti dal lavoratore, …. Il consulente è obbligato a riferire quanto rilevato nell’anamnesi lavorativa così come è obbligato a prendere atto di quanto risulta affermato e sottoscritto dal datore di lavoro sulle mansioni cui è stato utilizzato il lavoratore come risulta nel questionario per malattie da posture incongrue richiesto dal datore di lavoro e depositato in atti “.
In risposta all’ulteriore obiezione del CTP dell’Istituto per cui ” non può essere utilizzato il criterio probabilistico a fronte di elementi riscontrati documentalmente “, il CTU ha rafforzato la conclusione di cui sopra eliminando gli elementi di dubbio: ” concordo totalmente e ritiro il criterio della possibilità sulla base di quegli elementi riscontrati documentalmente sulle mansioni cui è stato addetto l’istante come sottoscritto dal datore di lavoro nel questionario per malattie per posture incongrue e depositato agli atti e che non sono contrastanti con quanto risulta nell’anamnesi lavorativa e con le prove testimoniali dedotte di fronte al sig. Giudice. Si ritiene che le mansioni cui l’istante è stato adibito abbiano determinato un aggravamento di una patologia degenerativa già esistente e pertanto debba riconoscersi una concausa nella determinazione di tali affezioni quantificabile nella misura dell’otto per cento del totale”.
Il Giudice, condivide e fa proprie le conclusioni della C.T.U.
Le prove testimoniali, inoltre, hanno confermato le mansioni lavorative in concreto svolte dal ricorrente e dedotte nel ricorso.
Due testi, colleghi del ricorrente, hanno dichiarato: ” confermo che le attività lavorative che noi svolgevamo sono quelle di cui mi viene data lettura. Noi lavoravamo spesso anche di notte, quando si verificavano guasti oppure caduta di pali. Noi dovevamo intervenire in urgenza in caso in cui si verificano guasti come quelli riferiti; ciò oltre al lavoro ordinario che svolgevamo nell’arco della giornata lavorativa. Noi lavoravamo 8 ore al giorno, ma quando vi erano urgenze proseguivamo fino alla fine del lavoro. Poteva capitare che lavorassimo anche 24 ore filate”…..” ci occupavamo di installare i pali e, quindi, dovevamo preventivamente scavare le buche a cui provvedeva il ternista, mentre io come il ricorrente dovevamo entrare dentro la buca e sistemare il tubo in cemento che pesava dai 20 ai 60 kg ed anche di più. Il tubo veniva calato dal ternista e noi dovevamo indirizzarlo a mano nel buco. Noi nella posa dei cavi dovevamo tirare, sempre a mano, i detti cavi quando vi erano curve ed attraversamenti. Agli inizi per salire sui pali usavamo le staffe oltre alle scale. Sui pali noi dovevamo sollevare a mano i cavi, tirati dall’argano, che si bloccavano nel carrozzino e poi dovevamo tirare i cavi utilizzando uno strumento chiamato “Tirfo” che pesava circa 20 kg….Quando lavoravamo sulle linee di media tensione per tirare i cavi che erano più grossi, dovevamo attaccare delle morse a cui attaccavamo il cricchetto per poterli tirare e metterli in tira. Ogni cricchetto pesa circa 30 kg. e veniva agganciato in una carrucola che noi tiravamo su e poi posizionavamo a mano sul cavo. Noi per effettuare l’aggancio del cricchetto al cavo della media tensione dovevamo sporgerci dal palo al cavo per circa un metro/un metro e mezzo “.
Altro teste, non collega del ricorrente, ma presso altra ditta subappaltatrice, ha dichiarato: “il ricorrente essendo elettricista e guardia fili si occupava di salire sui tralicci, in cui era necessari tirare i cavi della tensione. Noi dovevamo anche piazzare i pali e dunque dovevamo fare gli scavi di cui si occupava il ternista, ma se si trattava di zone disagiate i buchi dovevano essere fatti da noi con il moto picco. Sempre a mano dovevamo portare il cemento per la realizzazione delle buche se la zona impediva il passaggio della betoniera. Noi dovevamo realizzare anche gli scavi per il passaggio dei corrugati all’interno dei quali passavano i cavi elettrici. In tali casi se trovavamo roccia nel terreno lo scavo veniva fatto a mano con moto picco e piccone e pala. Lo stesso accadeva quando dovevamo far gli scavi per fare i giunti. I cavi ci venivano consegnati in bobine che potevano pesare da 20 kg a 2010 kg che noi dovevamo srotolare a mano tirandole. Alla fine dello scavo, nelle linee sia interrate che aeree il cavo doveva essere tirato a mano”…….” noi lavoravamo in genere 8 ore al giorno ma se vi era un lavoro da finire lavoravamo anche 8/10 ore. Preciso che io non avevo la reperibilità che invece aveva il ricorrente, il quale doveva lavorare anche di notte in caso di urgenze come nel caso in cui mancasse la luce in una zona o altro “.
Pertanto, in considerazione delle dichiarazioni testimoniali e degli esiti della CTU Medico-Legale, la domanda del ricorrente viene ritenuta fondata, in quanto la patologia dedotta è da dirsi provata, unitamente al nesso causale con le mansioni svolte.
Le spese di lite e di CTU seguono il criterio della soccombenza.
In conclusione, il Tribunale di Sassari, in funzione di Giudice del Lavoro, accoglie il ricorso e dichiara che il lavoratore è affetto da malattia professionale nella misura dell’8%; condanna l’Inail a liquidare un indennizzo in conto capitale rapportato alla misura percentuale di invalidità accertata dell’8%, oltre interessi legali; condanna l’Inail al pagamento delle spese di lite che vengono liquidate in complessivi euro 2.500,00, oltre agli accessori di legge e pone le spese di CTU Medico-Legale a integrale carico dell’Istituto convenuto.
Avv. Emanuela Foligno
Se sei stato/a vittima di un infortunio sul lavoro e vuoi ottenere, in breve tempo, il risarcimento dei danni fisici subiti o dei danni da morte di un familiare, scrivici per una consulenza gratuita di procedibilità a redazione@responsabilecivile.it o invia un sms, anche vocale, al numero WhatsApp 3927945623
Leggi anche:
Psicopatologia da malattia professionale e precedente indennizzo





