A seguito dell’asportazione di un lipoma benigno al gomito destro si verifica la lesione del nervo radiale interosseo posteriore destro (Tribunale di Roma, G.U. Dott.ssa Verusio, Sentenza n. 2701/2021 del 15/02/2021- RG n. 49441/2015)

La paziente cita a giudizio la Struttura Sanitaria e il Medico chiedendo la condanna in solido al risarcimento dei danni subiti a seguito dell’intervento chirurgico di asportazione di un lipoma localizzato al gomito destro. La paziente deduce di essere stata operata il 18.6.2013 e che a seguito dell’intervento riportava la lesione del nervo radiale interosseo posteriore destro permanente e quantifica il danno subito in complessivi euro 192.564,16.

Si costituisce in giudizio la Struttura Sanitaria contestando la responsabilità, l’entità dei danni richiesti e il nesso causale tra l’intervento chirurgico e la lesione.

La causa viene istruita per mezzo di acquisizione documentale e CTU Medico-Legale.

La paziente, lamentava da diversi anni dolori al rachide ed agli arti superiori, recatasi dall’Ortopedico le venivano prescritti esami strumentali tra cui, per la riferita sintomatologia dolorosa al gomito, un’ecografia dei tessuti molli degli avambracci che evidenziava la presenza nella regione volare dell’avambraccio destro, di una neoformazione.

Nel giugno 2013 veniva ricoverata e sottoposta ad intervento chirurgico di asportazione della neoformazione, risultata poi essere di natura benigna (lipoma); nella cartella clinica è presente il referto della RM eseguita al gomito in data 7 maggio 2013, l’esame ecografico eseguito in pari data e l’EMG all’arto superiore del 6 maggio 2013, nonché l’esame istologico eseguito sul reperto operatorio in data 19 giugno 2013.

Immediatamente dopo l’intervento si verificava comparsa di impotenza funzionale al polso e alla mano destra.

Al riguardo, il CTU riferisce: “in ordine alla lamentata lesione del nervo interosseo profondo del radiale dx (NIP) asseritamente conseguita all’asportazione del lipoma dell’avambraccio, la lesione di questo nervo non è molto frequente e va distinta dalla sindrome da intrappolamento (sindrome del tunnel radiale), in cui è presente solo il dolore in assenza di deficit clinici ed elettrofisiologici di lesione nervosa. L’esame obiettivo della sig.ra eseguito prima dell’intervento di asportazione del lipoma e riportato nella cartella clinica relativa al ricovero era il seguente “Antibraccio destro: presenza di voluminosa tumefazione al 1/3 medio laterale di circa 10 cm x 3 cm , sui piani sottostanti, dolente e dolorabile”: non viene evidenziato alcun deficit motorio a carico del polso o delle dita. L’atto operatorio era cosi descritto “:Incisione latero mediana al gomito destro di circa 7 cm die resi del sottocute, emostasi accurata isolamento della neoformazione avvolgente la parte prossimale del radio ed estesa distalmente per circa 10 cm non adesa ai piani circostanti e facilmente enucleabile. Sutura per piani medicazione materiale raccolto per esame istopatologico…(..).. La paziente veniva dimessa con la prescrizione di un tutore reggibraccio ed effettuava su prescrizione cicli di FKT. Tuttavia la sig.ra successivamente all’intervento de quo presentava un deficit funzionale della mano destra consistente in un lieve deficit sensitivo cutaneo ed un più marcato deficit motorio, coinvolgente la funzione estensoria del polso e delle dita, come da lesione bassa del NIP. E’ ben vero che già prima del primo intervento la paziente presentava un lieve deficit dell’estensione delle dita e della dorsi -flessione del polso: questo può tuttavia ben accordarsi con la compressione sul nervo esercitata dal lipoma…(..).. l’intervento chirurgico di asportazione del lipoma e l’eventuale neurolisi del nervo avrebbe però dovuto correggere il deficit e non accentuarlo: il deficit funzionale se pure era presente prima, era nettamente aumentato tanto che lo stesso Medico convenuto prescriveva l’esecuzione di esame EMG, che evidenziava la lesione del NIP. In particolare, a seguito della mancata completa ripresa funzionale dell’attività motoria, veniva effettuato un esame EMG/ENG in data 11.10.2013, da cui risultava “Assonotmesi completa delle fibre del ramo profondo (nervo interosseo posteriore) e di assonotmesi parziale delle fibre del ramo superficiale….(..).. “

In data 27.10.2013 il Medico convenuto poneva indicazione ad una valutazione neurochirurgica. La sig.ra si recava pertanto in data 18.11.2013 a visita presso la USL di Rovigo, dove veniva sottoposta a visita neurochirurgica, che rilevava l’impossibilità di una riparazione nerve to nerve e ipotizzava un transfer tendineo pro estensione delle dita.

In data 10 gennaio 2014 si sottoponeva all’intervento riparatore presso l’Ospedale di Rovigo ove veniva riscontrata la lesione anatomica del nervo radiale, in particolare della branca interossea.

Al riguardo, precisa il CTU: “il nervo radiale è un nervo misto sensitivo motorio che innerva tutta la muscolatura estensoria del braccio e dell’avambraccio; fornisce inoltre la sensibilità alla regione posteriore del braccio e dorso -radiale dell’avambraccio. Anatomicamente, decorre dalla cavità ascellare verso il basso raggiungendo la regione posteriore del braccio profondamente al tricipite, poi girando attorno all’omero (solco spiraliforme dell’omero) da posteriore diventa laterale. A livello del gomito, si divide nei suoi due rami terminal i: uno profondo, il nervo interosseo posteriore (NIP) e uno superficiale, il ramo sensitivo; un danno del nervo radiale al braccio lascia il tricipite funzionante e il primo muscolo paralizzato sarà il brachioradiale. La assonotmesi – rilevata strumentalmente dalla EMG/ENG eseguita in data 11 ottobre 2013 – è un danno severo che comporta l’interruzione della continuità delle fibre che compongono l’assone in assenza di alterazione delle guaine endoneurali motivo per cui è possibile una rigenerazione spontanea. Se il recupero funzionale non si realizza entro un certo lasso di tempo (3 -6 mesi max) bisogna intervenire chirurgicamente. L’intervento riparativo successivo, se pure non ha potuto restituire l’integrità del nervo, ha comunque permesso un accettabile recupero funzionale della mano. Attualmente la perizianda presenta un deficit della dorsi flessione del polso e dell’estensione delle dita con funzione prensile conservata, oltre gli esiti cicatriziali relativi al secondo intervento. In particolare, alla visita peritale presentava all’avambraccio destro: “Al III superiore sulla superficie laterale cicatrice mediana di circa 13 cm leggermente curvilinea, ben consolidata. Al III medio sulla superfice volare cicatrice ad L di 10x 5 cm. Al III inferiore sulla superficie dorsale altra cicatrice ad L di 5×3 cm. Il carpo è in asse; flessione ulnare e radiale del carpo nella norma. Si rileva un moderato deficit della dorsi flessione del polso e della estensione delle dita contro resistenza. Non deficit di pinza o della chiusura a pugno. Normale la motilità del gomito”.

All’esito della fase istruttoria, il Giudice ritiene meritevole di accoglimento la domanda dell’attrice.

L’intervento chirurgico eseguito in data 18 giugno 2013 conseguiva a diagnosi correttamente formulata ed era indicato nel caso in esame, al fine di asportare la neoformazione all’avambraccio destro.

Secondo i criteri probabilistici, è da ritenersi sussistente il nesso di causalità tra la lesione (assonotmesi) del Nervo Interosseo Posteriore del braccio dx e l’intervento eseguito.

Tale lesione risulta confermata dagli esami strumentali eseguiti (EMG dell’ottobre 2013) e dal rilievo anatomico diretto nel corso dell’intervento successivo riparatore eseguito presso la struttura veneta del gennaio 2014, e deve porsi in relazione alle manovre chirurgiche eseguite per l’asportazione del lipoma nell’intervento eseguito dal convenuto in data 18 giugno 2013.

Per quanto riguarda la monetizzazione dei danni, Il CTU ha accertato che il danno causalmente collegato all’atto operatorio in esame è costituito dal riscontrato “deficit di moderata entità della dorsi flessione del polso e dell’ estensione delle dita della mano destra in destrimane, con esiti cicatriziali sull’avambraccio dx, conseguenti all’intervento di neurochirurgia riparatore”, valutato nella misura del 10% (dieci per cento) comprensivo del pregiudizio estetico. Al secondo intervento riparativo è poi seguito un periodo di inabilità temporane a totale di giorni 30 ed un periodo di inabilità temporanea relativa al 50% di altri 30 giorni”…(..).. gli esiti cicatriziali considerati sono soltanto le due cicatrici relative al secondo intervento, resosi necessario per riparare il danno alla branca del nervo radiale; l’esito cicatriziale più rilevante dal punto di vista estetico relativo al primo intervento non può essere considerato in quanto normale conseguenza del necessario intervento di resezione del lipoma”.

Utilizzando le Tabelle del Tribunale di Roma, si addiviene all’importo di euro 21.434,27, di cui euro 16.474,27 a titolo di danno permanente ed euro 4.960,00 a titolo di invalidità temporanea.

A tale importo viene aggiunto anche il danno inerente la sofferenza morale soggettiva, equitativamente identificato nell’ulteriore importo di euro 2.700,00.

Il tutto, complessivamente, per l’importo di euro 24.134,27 .

A titolo di spese sostenute viene riconosciuto l’importo di euro 6.659,8 inerente il secondo intervento riparatore, con esclusione delle spese di viaggio e soggiorno.

Le spese di lite e di CTU seguono il principio della soccombenza.

In conclusione, il Tribunale di Roma, condanna i convenuti in solido al pagamento dell’importo di euro 30.794,07, oltre interessi per ritardato pagamento e interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza.

I convenuti vengono inoltre condannati al pagamento della somma di euro 7.254,00 per spese di lite, oltre accessori di legge, e alle spese di CTU Medico-Legale.

§§

Della decisione qui a commento, una sola cosa, a parere di chi scrive, non è condivisibile.

Nello specifico, in punto di riconoscimento delle spese sostenute, il Giudice riconosce all’attrice l’importo di oltre seimila euro, inerente i costi del secondo intervento riparativo, e contestualmente respinge il risarcimento delle spese di vitto e alloggio affrontate (il secondo intervento veniva eseguito presso una Struttura della Regione Veneto).

Il Giudice giustifica affermando “tali spese non sono connesse all’evento lesivo”. Ebbene, se è ristorabile la spesa sanitaria sopportata per l’intervento riparativo -pacificamente connessa all’evento lesivo-, non vi è ragione logica per non riconoscere le spese “di trasferta” inerenti il predetto intervento riparativo, che è, appunto, pacificamente connesso all’evento lesivo.

Non viene fornita nessuna specifica motivazione al riguardo e, non conoscendo le allegazioni dell’attrice non si comprende se tali spese siano state, o meno, correttamente prodotte in giudizio.

Avv. Emanuela Foligno

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