All’invalido civile totale veniva riconosciuto dalla Commissione Medica il diritto all’indennità di accompagnamento, ma l’Inps non versava i ratei riconosciuti (Tribunale di Roma, Sez. II Lavoro, Sentenza n. 531/2021 del 08/03/2021 – RG n. 21342/2020)

Il beneficiario della prestazione di invalidità civile, con ricorso del 24/07/20 adisce il Tribunale di Roma in funzione di Giudice del lavoro, chiedendo, previa declaratoria del diritto, la condanna dell’Inps per il ritardato pagamento dell’indennità di accompagnamento ex art. 1 L.n. 18/80 maturati dalla domanda amministrativa del 4/08/17, pari alla somma complessiva di euro 18.162,51, sulla scorta del verbale di visita medico-legale del 14/02/19 con esito positivo, oltre interessi legali, con vittoria di spese ed onorari, da distrarsi.

Si costituisce in giudizio l’INPS, eccependo l’improponibilità del ricorso.

La causa viene istruita attraverso produzione documentale e, all’esito della fase istruttoria, il Tribunale ritiene il ricorso fondato.

Risulta dalla documentazione prodotta che il ricorrente in data 4/08/17 ha presentato domanda per ottenere il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento di cui all’art. 1 L. 18/80 e che in data 14/02/19 la Commissione Medica competente lo riconosceva invalido ultrasessantacinquenne con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita.

Il ricorrente in data 17/01/2020, trasmetteva il modello AP70 con l’indicazione dei dati necessari per l’erogazione dei ratei relativi all’indennità di accompagnamento ma l’Inps non provvedeva alla liquidazione e al pagamento della relativa prestazione nei termini di 120 giorni previsti dall’art. 445 bis c.5 c.p.c..

L’eccezione di improponibilità avanzata dall’Inps viene quindi considerata infondata.

Ergo, ne deriva la condanna dell’Istituto a corrispondere al ricorrente la somma complessiva di euro 18.162,51, peraltro non specificamente contestata dall’Inps, per il ritardato pagamento dell’indennità di accompagnamento, con specifico riferimento ai ratei maturati dalla domanda amministrativa e sino alla data di deposito del ricorso nella misura di legge.

Quanto agli accessori, l’art. 5 comma secondo DPR n.698/94 stabilisce l’obbligo di corresponsione degli interessi legali, secondo le norme civilistiche, sulle prestazioni dovute.

Non vi è una indicazione precisa sul termine della decorrenza di tali interessi, il Tribunale, quindi, prende le mosse dall’art. 11 l. n.537/93, il quale ha espressamente abrogato tutte le disposizioni di legge incompatibili con il DPR n.698/94; ne consegue che tale decreto, in vigore dal 7.1.95, costituisce normativa successiva e speciale rispetto all’art. 22 comma trentotto della l. n.724/94, vigente dall’1.1.95 ed estensivo della disciplina introdotta con l’art. 26 comma sesto l. n.412/91 anche ” agli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale, per i quali non sia maturato il diritto alla percezione entro il 31.12.91, spettando ai dipendenti pubblici e privati in attività in servizio o in quiescenza “.

Il citato art. 5 comma secondo DPR n.698/94 è in contrasto – e viene disapplicato – rispetto ai principi posti dalle sentenze n.156/91 e n.196/93 della Corte Costituzionale, declaratorie dell’illegittimità in parte qua dell’art. 442 c.p.c., con riferimento alle sentenze di condanna a pagare somme di denaro per crediti derivanti, rispettivamente, da prestazioni previdenziali e di assistenza sociale obbligatoria.

In concreto, è da applicarsi la stessa disciplina prevista per le prestazioni previdenziali dall’art. 16, sesto comma, L. 412/91 e ciò con riferimento sia alla decorrenza degli interessi sia al cumulo con gli interessi legali, successivamente al 31.12.91, della sola rivalutazione eventualmente eccedente la misura degli interessi legali.

A norma dell’art. 45 c. 6 della L. 448/98 tale disposizione si interpreta nel senso che tra le prestazioni erogate dagli enti gestori di forme di previdenza obbligatorie sono da ricomprendere anche i trattamenti di invalidità erogati dallo Stato.

Quindi, a differenza dei crediti di lavoro, non opera il cumulo di interessi e rivalutazione monetaria, ma gli interessi vengono calcolati sulla somma nominale e la rivalutazione spetta, a titolo di maggior danno, solo quando risulti superiore agli interessi legali.

Tali ulteriori accessori spettano con decorrenza dal giorno in cui si sono verificate le condizioni legali.

Le condizioni legali maturano, secondo l’art. 7 della L. 533 dell’11.8.73 in correlazione con l’art. 1219 comma secondo n. 2 c.c., dalla data del provvedimento di reiezione della domanda oppure nel centoventunesimo giorno successivo alla presentazione della stessa senza che l’Istituto si sia pronunciato.

Oltretutto, la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sui crediti previdenziali si applicano prescindendo dalla colpa e, comunque, dall’imputabilità soggettiva, nei confronti del debitore per il suo ritardo nell’adempimento.

Precisa, infine, il Giudice che ” il precetto dell’art. 149 disp. att. c.p.c. , che impone di valutare anche gli aggravamenti delle malattie, nonché tutte le infermità incidenti sul complesso invalidante, verificatesi nel corso del procedimento amministrativo e giudiziario, trova applicazione – tenuto presente che esso è espressione d’un principio generale di economia processuale, e valorizzato ai fini interpretativi il precetto costituzionale di razionalità ed uguaglianza – anche per il riconoscimento del diritto alle prestazioni assistenziali dovute ai mutilati e invalidi civili ai sensi della legge 30 marzo 1971 n. 188, di conversione del d.l. 30.1.71 n. 5, e, in particolare, in relazione al diritto all’indennità di accompagnamento di cui alla legge 11 febbraio 1980 n. 18. Ciò rileva specificamente ai fini della decorrenza degli interessi e della rivalutazione in forza dell’art. 442 c.p.c. nella portata di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 156 del 1991 (salva l’applicabilità della meno favorevole disciplina di cui all’art. 16, sesto comma, della legge 30 dicembre 1991 n. 412 per i ratei scaduti successivamente alla sua entrata in vigore), decorrenza che si verifica dalla data stessa di maturazione delle singole rate, sia qualora detti requisiti del diritto sopravvengano nel corso del giudizio, sia anche nel caso in cui intervengano..nel periodo intercorrente tra la chiusura con esito negativo del procedimento amministrativo e la proposizione della domanda giudiziale “.

In applicazione di tali principi il convenuto l’Inps è tenuta a corrispondere in favore della parte ricorrente, sugli arretrati del riconosciuto beneficio, degli interessi decorrenti dal 121 giorno successivo a quello di maturazione dei requisiti, nonché dalla successiva maturazione dei ratei fino al saldo.

Le spese di lite seguono il principio di soccombenza.

In conclusione, il Tribunale di Roma dichiara il diritto di parte ricorrente alla prestazione della pensione di indennità di accompagnamento ex art. 1 L. 18/80 a decorrere dal 4/08/17 e condanna l’Inps al pagamento della somma complessiva di euro 18.162,51, oltre accessori dalla maturazione al soddisfo alle condizioni di legge.

Condanna, inoltre, l’Inps al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 4.000,00, oltre accessori di legge.

Avv. Emanuela Foligno

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2 Commenti

  1. In data 25/02/2020 presento domanda per ottenere accertamento handicap e conseguente assegno di accompagno. Un anno dopo (!) esattamente il 1/04/2021 vengo convocata presso la Commissione Medica per accertamento. Mi viene riconosciuto handicap in situazione di gravità “Invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L.509/88. 124/98) grave 100%” . Non mi viene, comunque, assegnato l’accompagno. Presento, quindi, ricorso presso il Tribunale Civile di Roma e mi viene fissato un appuntamento presso il Consulente Tecnico d’Ufficio il 21/09/2021 il quale riconosce il mio stato di fatto.
    Oggi mi è stato comunicato che mi sarà riconosciuto l’assegno di accompagno a partire dal Luglio 2021 ed io non ne comprendo la ragione essendo la mia domanda risalente alla data precedentemente scritta. In base a quale motivazione può accadere tutto questo? Non dovrei usufruire di arretrati a decorrere dalla domanda posta in prima istanza? Grazie per un Vs. parere.
    Donatella Longo

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