È possibile che la distrazione o l’imprudenza della vittima siano di tale intensità o anomalia, da porsi quale fattore causale esclusivo nella produzione dell’evento. Nel caso in esame la macchia d’olio presente sulle scale del condominio era ben visibile; nessun risarcimento è stato riconosciuto alla vittima
La vicenda
Nel 2002 il ricorrente convenne dinanzi al Tribunale di Salerno il condominio, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patiti in conseguenza di una caduta verificatasi mentre percorreva le scale del suddetto fabbricato, rese scivolose da una “sostanza liquida” (nella specie una macchia d’olio).
Il condominio si costituì e, oltre a contestare la domanda, chiamò in causa il proprio assicuratore della responsabilità civile.
In primo grado, il Tribunale di Salerno rigettò la domanda, ritenendola non provata. La sentenza fu impugnata dalla parte soccombente.
La Corte d’appello di Salerno, dissentendo dal Tribunale, affermò che doveva ritenersi “veritiera la presenza della macchia di liquido sulle scale e che a causa di essa l’attore fosse scivolato”; perciò doveva ritenersi dimostrato il nesso di causalità fra la caduta e le lesioni.
Aggiunse, tuttavia, che la domanda non poteva essere accolta perché “manca(va) la prova che l’attore avesse comunque adottato la normale diligenza nello scendere le scale, prestando attenzione alle stesse”.
La Sesta Sezione Civile della Cassazione, con l’ordinanza in commento (n. 26258/2019) ha confermato la decisione impugnata per le ragioni che seguono.
Invero, la Corte d’appello aveva ritenuto:
(a) in punto di fatto, che la macchia sulla quale scivolò il ricorrente fosse “ben visibile”;
(b) in punto di diritto, che la circostanza che la vittima non si fosse avveduta d’una insidia percepibile con l’ordinaria diligenza costituisse, per il proprietario della cosa dannosa, un “caso fortuito“, come tale idoneo a liberare il custode dalla presunzione di responsabilità di cui all’art. 2051 c.c.
In altre parole, la corte territoriale aveva ritenuto che la condotta della vittima (consistita nel non percepire un’insidia agevolmente percepibile) avesse rappresentato la causa unica del danno, esonerando da responsabilità il condominio.
La decisione
Tale valutazione – a giudizio degli Ermellini – è conforme al consolidato orientamento di legittimità secondo cui, in tema di danni causati da cose in custodia, il fatto colposo della vittima può escludere il nesso di causa tra la cosa e il danno, in misura tanto maggiore, quanto più il pericolo è prevedibile ed evitabile.
È, pertanto, possibile anche che la distrazione o imprudenza della vittima siano di tale intensità o di tale anomalia, da porsi quale fattore causale esclusivo nella produzione dell’evento (Sez. 3 -, Ordinanza n. 2482 del 01/02/2018).
Ovviamente lo stabilire, poi, se nel caso di specie il pericolo potesse o non potesse essere avvistato o evitato, e se la condotta della vittima ebbe il ruolo di causa esclusiva o mera concausa del danno, costituiscono altrettanti accertamenti di fatto, riservati al giudice di merito e non sindacabili in sede di legittimità.
La redazione giuridica
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