Licenziata perché rivendica le proprie retribuzioni. La successione temporale tra le richieste di pagamento e il licenziamento non lasciano scampo al datore di lavoro.
A confermare la natura ritorsiva del licenziamento sono state anche le conversazioni Whatsapp con l’addetta all’elaborazione delle buste paga
La vicenda
Con ricorso al giudice del lavoro presso il Tribunale di Milano, la ricorrente chiedeva l’accertamento dell’illegittimità del licenziamento perché avente carattere ritorsivo.
La giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito che “il licenziamento per ritorsione, diretta o indiretta che sia, è un licenziamento nullo, quando il motivo ritorsivo, come tale illecito, sia stato determinante dello stesso, ai sensi del combinato disposto dell’art. 1418 c.c., comma 2, art. 1345 e 1324 c.c. Esso costituisce ingiusta ed arbitraria reazione ad un comportamento legittimo del lavoratore colpito (diretto) o di altra persona ad esso legata e pertanto accomunata nella reazione (indiretto), che attribuisce al licenziamento il connotato della ingiustificata vendetta …”.
Come chiarito ancora dai giudici di legittimità, è configurabile la nullità dell’atto espulsivo solo se l’intento di rappresaglia sia stato l’unico a determinare la decisione del datore di lavoro di interrompere la collaborazione lavorativa con il dipendente.
Ed è esclusivo onere del lavoratore dimostrare che “l’intento discriminatorio e di rappresaglia per l’attività svolta abbia avuto efficacia determinativa della volontà del datore di lavoro, anche rispetto ad altri fatti rilevanti ai fini della configurazione di una giusta causa o di un giustificato motivo di recesso…”. Tale prova può essere fornita dal lavoratore anche in via presuntiva e, nel caso di specie, l’adito organo giudicante ha ritenuto assolto tale onere probatorio.
La vicenda
La ricorrente, assunta part time come addetta all’accoglienza in uno store di Milano, assumeva che a far scaturire il licenziamento fossero state le sue ripetute richieste volte ad ottenere l’integrale e corretto pagamento di tutte le ore di lavoro svolte, ivi incluse le maggiorazioni dovute in ragione delle previsione di cui al CCNL di categoria.
Sotto questo profilo, il Tribunale di Milano ha ritenuto significativa la successione temporale – documentalmente provata – tra le richieste reiterate dalla lavoratrice e la comunicazione del licenziamento.
La ricorrente aveva, infatti, prodotto la stampa delle conversazioni intervenute, a mezzo di messaggistica istantanea Whatsapp e posta elettronica con la dipendente, addetta alla rendicontazione delle ore di lavoro e al pagamento delle retribuzioni.
La scansione temporale degli eventi aveva visto una prima richiesta di regolarizzazione, due successivi solleciti, l’ulteriore insistenza nella richiesta di regolarizzazione e la promessa di verifica, fino al licenziamento.
A confermare la natura ritorsiva del licenziamento, quale cioè ingiusta reazione ad una pretesa del tutto legittima del lavoratore, è stato l’intero materiale probatorio acquisito al giudizio, comprese le dichiarazioni della dipendente addetta alle retribuzioni.
Il definitiva, il licenziamento è stato dichiarato nullo ai sensi dell’art. 2, comma 1 e 2 D.Lgs. n. 23/2015 con conseguente diritto della lavoratrice alla immediata reintegrazione nel posto di lavoro già occupato e al riconoscimento di una indennità commisurata all’ultima retribuzione di fatto, dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegra.
La redazione giuridica
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