Non viola le norme sulla privacy la nota interna aziendale relativa alla malattia del lavoratore poiché segnalazione di carattere interno
Non viola le norme sulla privacy la nota aziendale relativa alla malattia del lavoratore in quanto la notizia della patologia era stata già palesata nell’ambiente di lavoro, e costituiva una segnalazione di carattere interno mirata alla tutela della salute del prestatore di lavoro e degli utenti del servizio.
Le contestazioni del lavoratore sulla violazione della privacy, già respinte dai Giudici di merito e dal Garante della Privacy, vengono definitivamente respinte anche dalla Suprema Corte (Cass. Civ., Sez. I, Ordinanza n. 16560 del 31 luglio 2020).
La vicenda riguarda un lavoratore del Sistema Sanitario che lamentava la violazione degli obblighi di riservatezza compiuti dall’Azienda Ospedaliera ove prestava servizio per avere la struttura sanitaria riportato la sua patologia in una nota di servizio interna.
I Giudici, invece, hanno ritenuto che la tutela del lavoratore sanitario, e indirettamente quella degli utenti, sia prioritaria rispetto alla tutela della privacy.
Rilevante per i Giudici anche la circostanza che sia stato proprio il lavoratore a parlare dei propri problemi di salute con alcuni colleghi.
La comunicazione interna dell’azienda ospedaliera che mandava il lavoratore a visita presso la Medicina del Lavoro viene considerata regolare anche dal Garante della Privacy.
Anche i Giudici di merito, successivamente aditi, decidono in tal senso evidenziando che “la notizia della patologia era stata già palesata nell’ambiente di lavoro” poiché era stato lo stesso dipendente a renderne partecipi alcuni dei propri colleghi.
Oltretutto, la comunicazione interna incriminata “non era una comunicazione destinata alla diffusione, bensì una segnalazione di carattere interno”, basata sulla “esigenza superiore di tutela della salute del prestatore di lavoro e degli utenti del servizio sanitario”.
In altri termini, la riservatezza non è parsa meritevole di tutela in quanto tali dati “sensibili” erano già stati divulgati dallo stesso lavoratore ai propri colleghi.
Il lavoratore nell’impugnazione in Cassazione evidenzia che la normativa regolante la materia non distingue tra comunicazione interne ed esterne e che, comunque, i dati diffusi riguardano dati sensibili sullo stato di salute.
Lamenta anche il lavoratore che la normativa permette l’acquisizione dei dati personali e sensibili senza consenso dell’interessato solo in caso di emergenza sanitaria o di igiene pubblica, e non in relazione a vicende aziendali interne.
Gli Ermellini considerano, invece, corretta la decisione del Giudice di merito in quanto la comunicazione lesiva diffusa dal datore di lavoro è una mera comunicazione interna aziendale finalizzata alla tutela della salute dello stesso lavoratore e, inoltre, le medesime informazioni “sensibili” erano già state diffuse dal lavoratore medesimo.
I Giudici di merito hanno correttamente deciso quanto peraltro già evidenziato dal Garante e la lamentata diffusione dei dati sensibili inerenti lo stato di salute del lavoratore si traduce, in realtà, in una doverosa comunicazione Datoriale per la sottoposizione a visita del lavoratore.
Il ricorso viene respinto.
Avv. Emanuela Foligno
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