La tutela assicurativa si estende anche alla malattia professionale non tabellata, purché derivante dalla effettiva esposizione ad un rischio lavorativo concreto e congruo (Tribunale di Ascoli Piceno, Sezione Lavoro, sentenza n. 261 del 2 dicembre 2020)

Con ricorso depositato in data 18/02/2019 la lavoratrice ha chiamato a giudizio l’I.N.A.I.L. per chiederne la condanna alla corresponsione dell’indennizzo per la malattia professionale (periartrite delle spalle bilaterale) contratta nello svolgimento ed a causa della sua attività lavorativa di operaia, svolta in vari ambiti per oltre trent’anni, oltre che al pagamento della indennità giornaliera, conseguente all’inabilità temporanea assoluta per il periodo dal 26/02/2018 al 07/05 /2018.

Poiché in sede amministrativa l’istanza veniva disattesa, la lavoratrice chiede che la sussistenza della denunciata tecnopatia fosse accertata in giudizio, con conseguente condanna all’erogazione della prestazione economica prevista per legge corrispondente.

La causa viene istruita attraverso produzioni documentali, prove orali e CTU Medico-legale.

Preliminarmente il Tribunale da atto che, come statuito dall’intervento della Corte Costituzionale 179/1988, la tutela assicurativa si estende anche a malattie professionali non specificatamente tabellate, purché derivanti dalla concreta esposizione ad un rischio lavorativo concreto e congruo.

La C.T.U. ha accertato che la lavoratrice è affetta da: “Tendinopatia della cuffia dei rotatori a carattere bilaterale e a moderato impegno funzionale ” e che la patologia accertata è correlabile, perlomeno in termini di concausalità efficiente, con l’attività lavorativa svolta.”

Il Consulente ha considerato: “Il DVR in relazione alla qualifica lavorativa della ricorrente evidenzia per le attività di “pulizie generali” la presenza di un rischio di sovraccarico biomeccanico a carico degli arti superiori (principalmente quello dominante) seppur qualificato di grado “molto lieve”; le attività di “servizio di tinteggiatura per scuole belle” svolte dalla ricorrente, comprovate sia dalla scheda personale lavorativa in atti sia dalle dichiarazioni testimoniali, sono caratterizzate da azioni tipicamente a significativo rischio di sovraccarico biomeccanico a carico degli arti superiori. Fattori critici di sovraccarico biomeccanico nelle fasi di carteggio e tinteggiatura sono in particolare costituiti da frequenza di azione (ripetitività gestuale) e mantenimento di posture incongrue, soprattutto a carico delle spalle, con utilizzo di attrezzature che possono comportare compressioni sulle strutture muscolotendinee (uso del rullo), come suggerito dalla letteratura di merito (vd. su tutti Vite lli Netal. Upper limb risk assessment in painters . G Ital Med Lav Erg 2010;32:4, Suppl 2 e Schede di rischio da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori nei comparti della piccola industria, dell’artigianato e dell’agricoltura. Edizione 2012 ). Gli effetti cumulativi dei fattori di rischio cui è stata esposta la ricorrente in ragione dei suddetti compiti lavorativi sono stati del tutto attendibilmente implicati nella eziopatogenesi della tendinopatia scapolo -omerale a carattere bilaterale”.

Il CTU ha concluso che: “la lavoratrice presenta una malattia professionale consistente in una tendinopatia della cuffia dei rotatori a carattere bilaterale e a moderato impegno funzionale, valutabile in misura pari al 7% (sette percento) ex D.Lgs. n. 38/2000; – la suddetta ha comportato un periodo di inabilità temporanea assoluta dal 26/02/2018 al 07/05/2018 “.

Il Giudice del Lavoro condivide le conclusioni del Consulente e, trattandosi di danno biologico permanente stimato nella misura del 7%, dichiara che sussistono le condizioni di legge per l’accoglimento della domanda della lavoratrice.

Riguardo l’indennizzabilità del periodo di inabilità temporanea assoluta viene osservato che la protezione garantita ai lavoratori contro la malattia professionale è globale, con la conseguenza che l’inabilità al lavoro temporanea o permanente deve essere indennizzata.

Difatti, se un periodo di inabilità temporanea assoluta al lavoro, consegue ad un infortunio sul lavoro o ad una malattia professionale, riconosciuti e qualificati come tali, deve essere indennizzato dall’Istituto di riferimento, altrimenti l’evento viene automaticamente trasformato in “malattia comune”, così da poter usufruire di diversa tutela da parte dell’Inps.

Oltretutto, Inps e Inail hanno stipulato apposita convenzione (cfr. circ. Inps n. 91 del 10/07/ 2009 ) proprio per regolamentare i loro rapporti, nella gestione dei casi dubbi, nei casi di erroneo indirizzamento delle denunce e/o dei certificati medici ai due Enti previdenziali, ed opera in entrambe le direzioni.

In altri termini, i casi che l’Inail disconosce come infortuni sul lavoro o malattie professionali e i casi che l’Inps disconosce come malattie comuni, vengono reindirizzati all’istituto competente a trattarli, e nelle more la prestazione viene erogata per evitare di pregiudicare il lavoratore.

Il ricorso della lavoratrice viene integralmente accolto.

Avv. Emanuela Foligno

Hai vissuto una situazione simile? Scrivi per una consulenza gratuita a redazione@responsabilecivile.it o invia un sms, anche vocale, al numero WhatsApp 3927945623

Leggi anche:

Malattia professionale e revoca della rendita vitalizia

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui