Il reato è integrato da comportamenti vessatori che determinano sofferenze fisiche e morali

Il marito che minaccia la moglie di portarle via i figli è responsabile di maltrattamenti in famiglia. Lo afferma il Tribunale di Firenze con la sentenza n. 2690/2016 dando ragione a una donna costituitasi parte civile nell’ambito di un procedimento nei confronti del coniuge.

La signora aveva querelato più volte il marito accusandolo di averla percossa, anche alla presenza dei figli minori. L’uomo, oltretutto, la avrebbe minacciata di sottrarle i bambini oltre che di farla licenziare. Un comportamento sempre più violento che aveva determinato in famiglia un vero e proprio clima di terrore. La donna, inoltre, era stata costretta in varie occasioni a elargirgli denaro dietro la promessa di allontanarsi dalla casa coniugale .

L’istruttoria dibattimentale ha confermato, anche attraverso testimonianze e referti medici, quanto sostenuto dalla moglie: l’aggressività dell’uomo, che aveva sempre avuto un carattere esuberante e un passato familiare a sua volta violento, si era acuita  in seguito alla perdita del lavoro e alla morte della madre. L’uomo stesso ha ammesso di aver abusato di alcol, fatto uso di stupefacenti e di aver ingiuriato la moglie.

Per i giudici non vi sono dubbi: l’imputato è responsabile sia di maltrattamenti contro familiari, che di lesioni personali. L’elemento oggettivo del delitto di maltrattamenti in famiglia è integrato dal compimento di più atti, delittuosi o meno, di natura vessatoria che determinano sofferenze fisiche o morali. Tali atti possono realizzarsi anche in momenti successivi, senza che siano necessariamente posti in essere per un tempo prolungato, essendo, invece, sufficiente la loro ripetizione, anche se per un limitato periodo di tempo.

Nel caso in questione si è così determinata nel tempo una vera e propria sopraffazione e prevaricazione dell’uomo nei confronti della moglie, anticipata dai primi saltuari episodi violenti, che ha portato all’irreversibile deteriorarsi della intesa coniugale e al fallimento del loro progetto familiare.

Il Tribunale ha tuttavia riconosciuto in favore dell’imputato le circostanze attenuanti generiche in virtù del fatto che la sua condotta delittuoso è stata posta in essere in un contesto caratterizzato da dolorose esperienze familiari pregresse e dalla improvvisa perdita di una stabile occupazione lavorativa. L’uomo, inoltre, è riuscito, ad oggi, ad assicurare regolarmente una contribuzione al mantenimento dei figli e a mantenere contatti con loro sia pure alla presenza della madre e presso la ex casa familiare.

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