Clima familiare oppressivo, umiliante e di sistematica sopraffazione: uomo condannato per maltrattamenti in famiglia dei confronti della moglie
La vicenda
Ancora una vicenda di maltrattamenti in famiglia. Decisive per la condanna sono state le dichiarazioni rese dalla persona offesa, moglie dell’imputato, la quale aveva dichiarato di essere stata da sempre (fin dal viaggio di nozze) disprezzata, umiliata e mortificata dal marito, il quale sistematicamente poneva in essere le seguenti condotte:
- non la chiamava mai per nome, ma utilizzando epiteti pressoché offensivi;
- le diceva di non essere buona nemmeno a cucinare e le impediva di telefonare alle sue amiche;
- la denigrava;
- le diceva che doveva solo servirlo (“tu stai davanti a me solo perché mi devi servire”);
- la minacciava di morte e la colpevolizzava per la malattia della figlia, nata cerebrolesa;
- le impediva di uscire con la figlia per il quartiere di residenza;
- le impediva di accendere la stufa e la televisione, ovvero di usare la lavatrice (doveva fare il bucato a mano);
- aveva sempre manifestato disinteresse o disprezzo per lei e la figlia;
- spesso si assentava e, in una occasione, aveva lasciato lei e la figlia per 11 giorni da sole “senza pane e latte”.
- Dopo la morte dei suoi genitori, l’uomo aveva cominciato a metterle le mani addosso; la donna aveva infatti, raccontato di essere stata aggredita dal marito numerose volte, anche davanti alla figlia.
Il processo penale per maltrattamenti in famiglia
Ebbene, il Tribunale di Napoli (n. 12753/2019) non ha avuto dubbi nell’affermare l’assoluta credibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa in condizione di particolare vulnerabilità, vista la notevole durata temporale delle condotte vessatorie e violente denunciate, la loro intensità e la particolare condizione in cui la donna versava (madre di una figlia cerebrolesa e bisognosa di assistenza continua, economicamente dipendente dal marito).
Al riguardo la giurisprudenza della Suprema Corte ha più volte affermato che “le dichiarazioni della persona offesa costituita parte civile possono essere poste, anche da sole, a fondamento dell’affermazione di responsabilità penale dell’imputato, previa verifica, più penetrante e rigorosa rispetto a quella richiesta per la valutazione delle dichiarazioni di altri testimoni, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del suo racconto e, qualora risulti opportuna l’acquisizione di riscontri estrinseci, questi possono consistere in qualsiasi elemento idoneo a escludere l’intento calunniatorio del dichiarante, non dovendo risolversi in autonome prove del fatto, né assistere ogni segmento della narrazione” (Cass. Sez. V, 26/3/2019 – 15/5/2019, n. 21135, nonché Cass. Sezioni Unite, 19/7/2012-24/10/2012, n. 4146113).
L’attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa
Pertanto, quando la persona offesa rappresenta il principale (se non il solo) testimone che abbia avuto la percezione diretta del fatto da provare e sia, quindi, sostanzialmente l’unico soggetto processuale in grado di introdurre tale elemento valutativo nel processo, affinché la sua deposizione possa essere posta a fondamento del giudizio di colpevolezza dell’imputato, occorre sottoporla ad una puntuale analisi critica, mediante la comparazione con il rimanente materiale probatorio acquisito (laddove ciò sia possibile), ovvero attraverso un esame attento e penetrante della testimonianza, condotto con rigore e spirito critico, che investa l’attendibilità della dichiarazione e la credibilità soggettiva di chi l’abbia resa e che, tuttavia, non sia improntato da preconcetta sfiducia nei confronti del teste.
Nel caso in esame, le dichiarazioni della persona offesa avevano trovato estrinseco riscontro in numerosi altri elementi di prova emersi dall’istruttoria dibattimentale, aventi anche valenza dimostrativa autonoma sia con riguardo alla reiterazione delle violenze e delle vessazioni, sia con riguardo ai più significativi episodi oggetto di autonoma contestazione; in particolare, avevano assunto rilievo le dichiarazioni dei testi – assolutamente estranei al contesto familiare e non aventi alcuna ragione di contrasto con l’imputato.
Ad ulteriore riscontro dell’attendibilità della vittima vi erano anche i referti medici di pronto soccorso rilasciati dalla ASL ove la persona offesa si recava subito dopo le aggressioni.
Insomma gli elementi di prova acquisiti avevano dimostrato una costante ripetizione, da parte dell’imputato e in danno della moglie convivente, di comportamenti che, lungi dal manifestarsi quali sporadici, risultavano espressione di una condotta abitualmente offensiva.
L’uomo, con assoluta continuità, aveva umiliato, offeso e disprezzato la moglie, aggredendola anche fisicamente in numerose occasioni e segregando in casa lei e la figlia disabile.
Dal compendio probatorio acquisito era chiaramente emerso lo stato di prostrazione psicologica in cui era precipitata la moglie a seguito della condotta abitualmente offensiva del marito: un profondo stato di sofferenza, paura e sconforto ed era altrettanto palese che l’imputato avesse piena consapevolezza e volontà di perpetrare le proprie condotte a danno della moglie e del quieto vivere familiare.
La condanna per il reato di maltrattamenti in famiglia
Per il Tribunale partenopeo detti atti erano espressione di un programma criminoso unitario, rappresentato dalla coscienza e volontà di sottoporre la moglie alla propria condotta abitualmente offensiva, integrante il reato di maltrattamenti in famiglia.
Al riguardo il giudice di primo grado ha chiarito che mentre il delitto di maltrattamenti in famiglia assorbe quello di minacce, anche gravi, quando esse non siano finalizzate a conseguire l’impunità per il reato di maltrattamenti; lo stesso non può dirsi per il delitto lesioni personali.
Detto reato, infatti, non è assorbito in quello di maltrattamenti in famiglia se l’autore della condotta ha avuto non solo l’intenzione di maltrattare ma anche quella di ledere l’integrità fisica del oggetto passivo (Cass. Sez. V, 18/7/2018-27/9/2018, n. 42599; Cass. n. 50208/2015).
L’autonoma rilevanza del reato di lesioni personali
Nella fattispecie in esame, le circostanze in cui erano state cagionate le lesioni personali dimostravano chiaramente l’intenzione dell’uomo di ledere l’integrità fisica della moglie, ancorché ciò si era verificato nell’ambito di un regime di vita vessatorio.
Per queste ragioni è stata riconosciuta l’aggravante prevista dall’art. 582, in relazione all’art. 576, co. 1, n. 5) c.p. perché le lesioni personali erano state cagionate in occasione della commissione del delitto di maltrattamenti in famiglia.
In definitiva l’uomo è stato condannato alla pena di quattro anni di reclusione e al risarcimento dei danni patrimoniali e morali cagionati alla costituita parte civile per effetto dei reati commessi.
Avv. Sabrina Caporale
Leggi anche:
MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA: E’ REATO ANCHE SENZA STABILE CONVIVENZA