L’automobile colpiva dapprima un guard rail e poi finiva contro un albero presente sul bordo della carreggiata.
Il caso
Il 26 maggio 2008, la vittima alla guida di una VW Golf, nell’effettuare una curva a sinistra, perdeva il controllo del mezzo e andava ad impattare prima contro il guard rail sul lato dx del senso di marcia e, poi, rovinosamente contro uno degli alberi posti a bordo della carreggiata nella medesima direzione di marcia. Nell’urto riportava gravissime lesioni che lo riducevano in stato vegetativo per un periodo di cinque anni, fino al 18 aprile 2013, giorno della morte.
I familiari agivano nei confronti della Provincia di Firenze, lamentando l’assenza di un guard rail lungo tutta la carreggiata e soprattutto la presenza di un albero che avrebbe dovuto trovarsi ad almeno 6 metri dal bordo della carreggiata.
La vicenda giudiziaria
II Tribunale di Firenze, con la sentenza n. 3665/2016, rigettava la domanda attorea. Anche la Corte d’appello di Firenze rigetta l’impugnazione dei genitori, considerando:
- la vittima andava ad una velocità superiore a quella consentita ed era in stato di ebbrezza;
- la curva era segnalata e provvista di guard rail;
- l’albero contro cui la Golf era andata ad impattare, era un albero secolare e di grandi dimensioni, che si trovava fuori della carreggiata e che era ben visibile ad un guidatore prudente.
I giudici aggiungono che i carabinieri avevano rilevato in loco dati oggettivi, sulla scorta dei quali avevano ricostruito la dinamica del sinistro, escludendo che lo sbandamento dell’auto fosse dipeso, come inizialmente era stato prospettato, dal sopravvenire di un’altra auto ed attribuendolo invece alla velocità inadeguata e allo stato di ebbrezza che non avevano permesso al conducente – soprattutto lo stato di alterazione causato dall’alcool – di avvedersi della segnaletica e di evitare l’impatto con l’albero.
Ha escluso, infine, che la presenza dell’albero avesse reso la strada intrinsecamente pericolosa ed ha ritenuto comunque che l’eventuale situazione di pericolo avrebbe potuto essere superata mediante l’adozione di un comportamento ordinariamente cauto.
I congiunti contestano la supposta elevata velocita di marcia della Golf e deducono che la Corte d’appello avrebbe dovuto fare ulteriori accertamenti, disponendo una CTU cinematica che avrebbe reso possibile la ricostruzione dell’esatta dinamica del sinistro e determinato l’effettiva velocità dell’auto e il suo eventuale effetto causale al verificarsi dell’impatto.
Secondo la tesi sostenuta, il Giudice di appello avrebbe errato nel ritenere la Provincia esonerata dall’onere di provare l’interruzione del nesso causale, avendo considerato non contestato un fatto che invece era stato oggetto di censura.
Il giudizio di rigetto della Cassazione
La dinamica del sinistro ricostruita in primo grado è stata ripresa dai Giudici di Appello i quali hanno ribadito che dal verbale redatto dai carabinieri emergevano l’eccesso di velocità e lo stato di ubriachezza del conducente.
La Corte d’appello ha richiamato il rilievo planimetrico e le foto allegate al verbale dei carabinieri, da cui emergeva che “il limite di velocità era di 50 km orari, che vi erano segni di frenata di 4,30 m, che l’albero si trovava oltre il guard rail, che la curva sinistrorsa era segnalata”. Ha aggiunto che il rapporto dei carabinieri fa prova fino a querela di falso delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza e che le altre circostanze di fatto accertate nel corso dell’indagine sono liberamente valutabili, che quanto riportato nel verbale era sorretto da elementi logici coerenti con i rilievi planimetrici e fotografici e che non era smentito da una ricostruzione alternativa altrettanto logica e coerente.
In sostanza, l’assunzione di sostanze alcooliche è stata considerata l’antecedente non solo logico, ma anche esclusivo nella causazione dell’evento lesivo, idonea a integrare il comportamento del danneggiato che elide la responsabilità del custode.
La S.C. dà continuità al principio secondo cui la condotta del danneggiato potrà assumere un rilievo causale meramente concorrente, ma anche un’efficienza causale esclusiva qualora si ponga come causa assorbente del danno, sicché ne sia del tutto esclusa la derivazione dalla cosa (Corte di Cassazione, III civile, 9 maggio 2024, n. 12762).
Avv. Emanuela Foligno