E’ denunciabile in Cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé (Cassazione Civile, sez. III, sentenza n. 26421 del 20 novembre 2020)

Previo esperimento di A.T.P., vengono convenuti in giudizio dinanzi al Tribunale di Alessandria, il Ginecologo, l’Azienda Sanitaria Locale e l’Azienda Ospedaliera, chiedendone la condanna la risarcimento dei danni determinati dalla mancata corretta informazione circa il rischio di malformazioni alla nascitura e la mancata prescrizione di specifici esami in gravidanza e informazioni che avrebbero consentito di diagnosticare per tempo la sindrome di Down da cui era risultata poi affetta la bambina e che avrebbero consentito alla madre il ricorso all’IVG.

Il Tribunale con sentenza n. 450/2017, in accoglimento della domanda dei genitori e accertata la responsabilità del Ginecologo e della ASL di Alessandria li condannava in solido, a pagare a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, la somma di Euro 90.000,00 e a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, la somma di Euro 400.000,00.

Avverso tale decisione proponevano appello principale l’ASL di Alessandria e appelli incidentali il Ginecologo e i genitori della bambina.

La Corte di Appello di Torino, con sentenza n. 978/2018, rigettava la domanda proposta dai genitori e confermava nel resto la sentenza appellata.

Avverso la sentenza della Corte di merito la madre della bambina ha proposto ricorso per cassazione basato su tre motivi.

Con il primo motivo la donna denuncia erronea valutazione in ordine alla sussistenza dei requisiti ex lege previsti per il ricorso all’interruzione volontaria di gravidanza entro i primi novanta giorni di gestazione.

Assume la ricorrente che l’iter argomentativo seguito dalla Corte di merito a motivazione della dichiarata insussistenza della possibilità per la gestante di ricorrere all’IVG sarebbe frutto di un ragionamento giuridico presuntivo ex art. 2729 c.c., basato essenzialmente su due elementi: 1) la tempistica per richiedere ed avere il referto degli esami di indagine citogenetica e per anomalie cromosomiche fetali (amniocentesi e villocentesi) e 2) la condizione economica della famiglia K. in relazione al costo dei predetti esami.

Sostiene la ricorrente che, in difetto dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, deve escludersi che gli elementi indiziari possano fornire al giudice la piena prova del fatto ignoto.

Lamenta inoltre errata la conclusione della Corte laddove argomenta che “indipendentemente da una valutazione dei requisiti soggettivi di cui alla L. n. 194 del 1978, art. 4, la gestante si sarebbe trovata – se correttamente informata – nell’impossibilità oggettiva di ricorrere a IGV”.

Inoltre, la donna denuncia vizio di motivazione della sentenza impugnata per illogicità e contraddittorietà, nella parte in cui vi si afferma che l’amniocentesi può essere praticata solo dopo la quindicesima settimana e, quindi, ben oltre la scadenza del termine di 90 giorni, in quanto, ad avviso della ricorrente, se tale esame non potesse essere effettuato in ogni caso nel primo trimestre di gravidanza, nessuna donna potrebbe ricorrere ad amniocentesi in tale termine e, quindi, ad aborto ai sensi della L. n. 194 del 1978, art. 4, con conseguente interpretatio abrogans della richiamata norma.

Gli Ermellini, ritengono le doglianze della donna, così come formulate, inammissibili.

Spetta al Giudice di merito valutare l’opportunità di fare ricorso alle presunzioni semplici, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto che, ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità.

Inoltre, è da escludersi che la sola mancata valutazione di un elemento indiziario possa dare luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo (Cass. 2/04/2009, n. 8023; Cass., ord., 26/02/2020, n. 5279).

La censura della ricorrente veicolata espressamente come violazione di legge ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione agli artt. 2727- 2729, oltre che alla L. n. 194 del 1978, art. 4, si risolve in un diverso apprezzamento della ricostruzione della         questione di fatto e nella prospettazione di una diversa ricostruzione, tendendo così a sollecitare un controllo sulla motivazione del Giudice non consentita in sede di legittimità.

Infatti, osserva il Collegio, la valutazione delle circostanze eseguite concretamente e indicate dalla Corte territoriale non è priva delle giustificazioni  che i Giudici del merito hanno posto a fondamento del ragionamento probatorio argomentato in sentenza, anche alla luce delle allegazioni e dei rilievi degli attori.

Conseguentemente vi è inidoneità della censura a dedurre la violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., nei termini analiticamente indicati da Cass., Sez. Un., 24/01/2018, n. 1785.

Alla luce di ciò la Corte ribadisce che il motivo d’impugnazione, così come formulato, è inammissibile, non essendo consentito alla parte censurare come violazione di norma di diritto, e non come vizio di motivazione, un errore in cui si assume che sia incorso il giudice di merito nella ricostruzione di un fatto giuridicamente rilevante, sul quale la sentenza doveva pronunciarsi.

Pertanto, è denunciabile in Cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la ricostruzione operata dalla Corte di merito in relazione all’insussistenza degli elementi oggettivi da cui desumere il grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna che avrebbe legittimato il ricorso alla IVG.

Sostiene la donna che il grave turbamento fisico seguito alla nascita della figlia down, dovrebbe ritenersi corrispondente alla regolarità causale che tale nascita avrebbe prodotto “grave pericolo per la salute fisica o psichica”.

Gli Ermellini ritengono anche tale doglianza finalizzata a un diverso apprezzamento della ricostruzione di questioni di fatto non consentita in sede di legittimità

Invero, la Corte di merito ha affermato che correttamente il Tribunale riteneva irrilevante l’unico capo di prova orale articolato in relazione ad un asserito trauma subito dalla donna risalente al giorno successivo alle dimissioni dall’ospedale dopo il parto e inerente ad un tentativo di gettarsi dal balcone della sua abitazione, sul rilievo che la mera conferma di tale circostanza non fosse un indizio utile ed univoco in relazione ai requisiti di cui alla L. n. 194 del 1978, in considerazione del fatto che trattavasi di episodio isolato e di per sè riconducibile anche a ricorrenti crisi post partum, non necessariamente legate alla malformazione del neonato.

Tale motivazione non è stata fatta oggetto di specifica impugnazione per censurare la mancata ammissione di detta prova, rimarcandosi, peraltro, che la ricorrente si è limitata a sostenere che la Corte di merito, qualora non avesse “ritenuto ammessa la circostanza” avrebbe dovuto disporre la prova orale sui capitoli richiamati nella impugnazione incidentale, neppure riportati in ricorso, con conseguente difetto di specificità della censura sul punto e conseguente inammissibilità della stessa.

In conclusione, il ricorso della donna viene rigettato.

Avv. Emanuela Foligno

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