Respinto il ricorso di un lavoratore a cui era stato negato il diritto al risarcimento del danno professionale derivante dal trasferimento ad altro servizio per mancato aggiornamento professionale

Con l’ordinanza n.11050/2020 la Cassazione ha respinto il ricorso di un lavoratore contro la sentenza con cui la Corte territoriale, in accoglimento dell’appello proposto dall’azienda datrice, aveva ribaltato la decisione del giudice di primo grado che prevedeva il diritto al risarcimento del danno da demansionamento professionale con decorrenza dall’ordine di servizio che ne aveva disposto il trasferimento ad altro servizio per mancato aggiornamento professionale.

Il Giudice di secondo grado, in particolare, aveva accertato che il lavoratore, ritenuto inidoneo ai servizi di navigazione a causa di problemi di salute (ipoacusia), era stato assegnato ad uffici di natura amministrativa con inquadramento nel profilo “F1 Operatore specializzato – Uffici”; successivamente, tenuto conto delle sue residue possibilità di utilizzazione, era stato assegnato al servizio di portineria con il compito di registrare quotidianamente in un elenco appositamente istituito, tutto il personale che intendeva accedere ai servizi dell’ufficio.

Per la Corte d’appello non si poteva parlare di demansionamento, dal momento che l’attribuzione di mansioni di natura meramente esecutiva rispetto a quelle corrispondenti al proprio profilo di appartenenza, era dipeso dal rifiuto dello stesso lavoratore di partecipare ai corsi di aggiornamento professionale, indispensabili per acquisire le conoscenze idonee all’espletamento delle mansioni corrispondenti al predetto profilo.

L’uomo, nel ricorrere per cassazione, lamentava, tra gli altri motivi, l’omessa valutazione della circostanza di fatto, non provata, per la quale la mancata partecipazione a corsi di formazione informatica non fosse da imputare al ricorrente; deduceva, inoltre, omessa valutazione della circostanza di fatto per la quale il lavoratore avesse svolto dal 1998 al 2010 le mansioni relative al profilo F1 di operatore Specializzato Uffici, avendo acquisito la connessa professionalità e senza che gli fosse mai stato contestato alcunché dal punto di vista disciplinare in ordine al suo rendimento.

La Suprema Corte, tuttavia, ha ritenuto inammissibili i motivi di impugnazione proposti dal ricorrente in quanto miranti, in realtà, a una rivalutazione dei fatti operata dal Collegio distrettuale, non effettuabile in sede di legittimità.

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