L’azione si prescrive nel termine di tre anni dal giorno dell’infortunio o da quello della manifestazione della malattia professionale (Tribunale di Cremona, Sentenza n. 87/2021 del 01/06/2021 RG n. 131/2019)

Il lavoratore cita a giudizio l’ex datore di lavoro e l’Inail chiedendo l’accertamento della natura professionale della malattia “esiti dolorosi e disfunzionali di svariati interventi chirurgici a carico di entrambe le ginocchia”, e l’imputabilità della malattia a inadempienze datoriale.

Chiede, quindi, la costituzione in proprio favore una rendita per un grado di inabilità permanente pari al 18 -20% e di condannare il datore di lavoro al pagamento del danno non patrimoniale differenziale.

In particolare, deduce:

  • di avere lavorato presso il supermercato di Crema, come addetto alle attività di magazzino dall’1.11.1987 al 3.10.2016 alle dipendenze di diversi datori di lavoro;
  • di essere stato addetto per l’intero periodo di lavoro allo svolgimento di mansioni usuranti per le ginocchia, in assenza delle misure preventive prescritte dalla normativa prevenzionale.

Si costituisce in giudizio l’Istituto eccependo l’intervenuta prescrizione del diritto alla rendita per decorso del termine triennale.

L’eccezione è fondata.

L’art. 112, comma 1, del D.P.R. 1124/1965 prevede che: “L’azione per conseguire le prestazioni di cui al precedente titolo si prescrive nel termine di tre anni dal giorno dell’infortunio o da quello della manifestazione della malattia professionale”.

Al fine di chiarire cosa debba intendersi per “manifestazione della malattia professionale” (espressione utilizzata dal legislatore per individuare il dies a quo del termine di prescrizione) viene richiamato il consolidato orientamento secondo cui “la manifestazione della malattia professionale, rilevante ai fini della individuazione del “dies a quo” per la decorrenza del termine triennale di prescrizione di cui al D.P.R. n. 1124 del 1965 , può ritenersi verificata quando sussiste l’oggettiva possibilità che l’esistenza della malattia, ed i suoi caratteri di professionalità e indennizzabilità, siano conoscibili dal soggetto interessato; tale conoscibilità, che è cosa diversa dalla conoscenza, altro non è che la possibilità che un determinato elemento sia riconoscibile sulla base delle conoscenze scientifiche del momento”.

L’attore nel periodo compreso tra il 5.11.2009 e l’8.07.2014 ha subito ben 6 interventi chirurgici a carico delle ginocchia (per lo più in sede meniscale), ragion per cui è provato che alla data dell’8.07.2014 (data del sesto intervento chirurgico) la patologia della quale l’attore chiede oggi di essere indennizzato fosse conclamata in tutta la sua gravità e, pertanto, ben conosciuta dall’attore.

Per quanto attiene alla conoscibilità da parte dell’attore della possibile eziologia professionale della malattia, si osserva che l’attore ha individuato i fattori lavorativi di esposizione a rischio nel fatto di avere prestato la propria attività lavorativa (a partire dall’anno 2000), per almeno 2/3 ore al giorno, ” chinato sulle ginocchia per riuscire a rifornire gli scaffali più bassi delle pareti scaffalate, dei frigoriferi e delle pareti refrigeranti ” e, per il restante tempo, trainando pesanti “roll container” (caricati con merce fino al peso di due quintali) così sollecitando le ginocchia.

Dunque, secondo la prospettazione fornita dallo stesso attore, la possibile eziologia professionale della sua malattia era certamente ipotizzabile non solo in base alle conoscenze scientifiche del momento (periodo 2009 – 2014), ma anche in base al senso comune.

Deve, pertanto, ritenersi che alla data dell’8.07.2014 (data del sesto intervento chirurgico), ma verosimilmente anche in epoca anteriore, la possibile eziologia professionale della malattia fosse riconoscibile dall’attore e che il termine di prescrizione triennale avesse, pertanto, già iniziato a decorrere.

Se così è, alla data del 28.07.2017, epoca di presentazione della prima denuncia di malattia professionale, il diritto dell’attore a essere indennizzato per la patologia denunciata era irrimediabilmente prescritto.

Tutte le domande formulate dall’attore nei confronti dell’Inail vanno, pertanto, respinte.

Per quanto concerne le domande proposte nei confronti dell’ex datore di lavoro, lo stesso ha eccepito che in data 30.03.2015 veniva sottoscritto un verbale di conciliazione in sede sindacale con il quale l’attore dichiarava di rinunciare a ” qualunque diritto risarcitorio a titolo di danno patrimoniale e/o non patrimoniale anche ex art. 2103 c.c. con rinuncia a ogni azione di accertamento o di condanna, anche ex art. 2112 c.c. avente ad oggetto i diritti sopra menzionati o a questi connessi”.

Ebbene, quanto sottoscritto include anche l’azione ex art. 2087 c.c., oltre al fatto che alla data del verbale di conciliazione sindacale (2015) la patologia lamentata dal lavoratore si era già manifestata in tutta la sua gravità.

Ciò significa che tale rinuncia include senz’altro il diritto risarcitorio derivante dalla patologia professionale.

Pertanto, tutte le domande proposte dall’attore nei confronti del datore di lavoro in relazione ai fatti anteriori al 31.03.2015 vengono respinte dal Tribunale.

Le spese processuali vengono compensate tra tutte le parti, in quanto le domande dell’attore vengono respinte in accoglimento di eccezioni preliminari, senza entrare nel merito della natura professionale, o meno, della malattia dell’attore.

Avv. Emanuela Foligno

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